Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1240 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1240 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Foggia il 16/06/1988
avverso l’ordinanza del 03/07/2023 del TRIBUNALE LIBERTA’ di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Bari, quale giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., disponeva nei confronti di NOME COGNOME l’aggravamento della misura cautelare in essere degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere a causa di violazioni alle prescrizioni previste dalla misura.
Con ordinanza del 21 aprile 2023 la Corte di appello di Bari respingeva la istanza di risostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presentata dallo stesso COGNOME.
Con ordinanza del 3 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Bari, quale giudice dell’appello cautelare, dichiarava improcedibile l’appello presentato da COGNOME contro l’ordinanza del 21 aprile.
Il Tribunale del riesame riteneva improcedibile l’appello cautelare perché nel frattempo la sentenza di condanna di secondo grado del 10 febbraio 2022 per i reati per cui COGNOME era sottoposto a misura era divenuta irrevocabile, essendo stato dichiarato inammissibile, con ordinanza n. 25020 del 2023 della Suprema Corte, il ricorso per cassazione presentato contro di essa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione, in particolare evidenzia che COGNOME è sottoposto a più procedimenti penali ed il giudice dell’appello cautelare ha confuso un procedimento penale con un altro; la misura, infatti, è stata applicata nel procedimento concluso con sentenza della Corte di appello del 22 settembre 2022, non ancora passata in giudicato perché il ricorso per cassazione presentato nei confronti di tale sentenza è ancora pendente; quella che è passata in giudicato per intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione è la sentenza 10 febbraio 2022, pure emessa nei confronti di COGNOME ma per fatti diversi da quelli per cui è sottoposto a misura.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La lettura della ordinanza impugnata consente di comprendere che la misura cautelare è stata disposta per i reati degli artt. 624, 625 cod. pen. ed artt. 2 e 4 I. 2 ottobre 1967, n. 8951, lo si evince con certezza dalla intestazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), ed in particolare dalla posizione giuridica che è in atti, si comprende che la misura è stata emessa nel contesto del procedimento n. 4616-20 r.g.n.r.; l’ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa dal g.i.p. del Tribunale di Foggia il 25 febbraio 2021 e notificata il 8 marzo 2021; il 3 giugno 2021 lo stesso g.i.p. ha sostituito la misura con quella degli arresti domiciliari; il 14 luglio 2021 COGNOME è stato condannato in primo grado a 4 anni e 4 mesi; con sentenza 3365-22 del 22 settembre 2022 (nella posizione giuridica è scritto 2021, ma è un evidente
refuso) la Corte d’appello ha rideterminato la pena in 4 anni di reclusione; lo stesso giudice il 7 marzo 2023 ha disposto l’aggravamento della misura con la custodia in carcere.
La ordinanza della Suprema Corte del 5 maggio 2023, n. 25020, che, a giudizio del Tribunale del riesame, ha reso irrevocabile la sentenza di condanna di secondo grado che aveva attinto il ricorrente per i reati per cui era stata disposta misura, ha giudicato, in realtà, una sentenza della Corte di appello di Bari del 10 febbraio 2022 (lo si comprende dal testo della ordinanza) che condannava COGNOME per il reato dell’art. 337 cod. pen. (dal testo della ordinanza non lo si comprende, ma il collegio lo ha verificato dal registro informatico).
Ne consegue che, come sostenuto effettivamente dal ricorrente, ciò che era passata in giudicato il 5 maggio 2023 è una sentenza diversa per data (10 febbraio 2022, anziché 22 settembre 2022) e per titolo di reato (una resistenza a pubblico ufficiale, anzichè un furto aggravato affiancato da detenzione e porto di arma comune da sparo) rispetto a quella emessa nel procedimento in cui era stato disposto il titolo cautelare.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari sezione per il riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15 novembre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente