Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41397 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Caltanissetta vista la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l’istanza di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. art. 47 ord. pen. e di di affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 dPR n. 309 del 1990 introdotte da XXXXXXXXXXXXXX.
Nei confronti del XXXXXXXXX risulta in esecuzione la pena di anni sette e mesi otto di reclusione. Secondo il Tribunale il reato di cui all’art.74 dPR n.309 del 1990 per cui Ł stato condannato il XXXXXXXXX (unitamente a ipotesi di violazione dell’art. 73) Ł aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l n.152 del 1991 (finalismo di agevolazione mafiosa).
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità (a fronte di residuo pena che in astratto renderebbe possibile l’ammissione) della domanda di affidamento ordinario, per assenza di specifiche allegazioni tali da superare la presunzione relativa di pericolosità di cui all’art.4 bis ord.pen. .
Con riferimento alla domanda di affidamento ordinario, il Tribunale riteneva che il programma terapeutico di tipo ambulatoriale non fosse idoneo a garantire, in modo adeguato, nØl’efficacia della misura, nØ la necessaria tutela delle esigenze di sicurezza collettiva, tenuto conto degli ampi margini di libertà che esso comporta e della sporadicità dei controlli previsti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge XXXXXXXXXXXXXX.Il ricorso Ł affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta un travisamento nell’esame del titolo esecutivo da parte del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il XXXXXXXXX fosse stato condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del D.P.R. n. 309/1990, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/1991.
Il ricorrente rappresenta, tuttavia, che dalla lettura della sentenza di condanna – unico titolo detentivo attualmente in espiazione – non risulta applicata l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, erroneamente richiamata dal Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugnato (contestata in realtà ad altro imputato).
A giudizio della difesa il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza realizza una duplice violazione.
In primo luogo, si configura un’ipotesi di violazione della legge sostanziale di cui all’art. 4bis , comma 1, ord. pen., in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto inammissibile l’istanza di affidamento in prova assolutamente al di fuori dei casi per cui la norma in discorso prevede tale inammissibilità e, quindi, falsamente o erroneamente applicando la norma in discorso.
In secondo luogo, si configura un’ipotesi di violazione di legge processuale, incorrendo nella nullità espressamente prevista dall’art. 125, comma 3 cod.proc.pen., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi completamente mancante, o meramente apparente, laddove adduce a suo presupposto un atto, un dato processuale del tutto inesistente, quale quello della ritenuta sussistenza a carico del ricorrente di una o piø aggravanti, non statuita da alcuna sentenza o provvedimento di sorta.
2.2 Al secondo motivo si deduce per analoga ragione la nullità della decisione anche in riferimento all’istanza di affidamento terapeutico.
Il ricorrente sostiene, invero, che la valutazione di pericolosità, che Ł posta a base della conclusione per cui solo la detenzione intramuraria può adeguatamente fronteggiare quel rischio, muove proprio dall’apprezzamento della personalità del ricorrente alla luce della sua ritenuta responsabilità per una condotta agevolativa mafiosa oltre che per un ruolo di vertice. L’inesistenza sia della condotta agevolativa che di quella direttiva dell’associazione determina che, anche per questo ulteriore capo, difetta l’unico presupposto su cui la conclusione del Tribunale si fonda, con l’ulteriore conseguenza della completa illogicità del provvedimento e dell’assenza, o mera apparenza, di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
L’esame del titolo esecutivo – oggetto di produzione da parte della difesa – consente di affermare che le condotte giudicate in cognizione non hanno ricompreso la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa.
Pertanto vi Ł un travisamento dei contenuti del titolo che ha indubbiamente inciso sulle valutazioni spettanti al Tribunale di Sorveglianza, con la conseguente necessità di annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuova valutazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.
Così Ł deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.