Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME NOME a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’8/08/2023 del Tribunale del riesame di Bari sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza coercitiva emessa il 13 luglio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in riforma del gravato titolo cautelare, esclusa l’aggravante contestata, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso il luogo di dimora.
Si contesta al ricorrente di avere illegalmente acquistato per la successiva cessione a complici rimasti ignoti 500 grammi di cocaina dal 30 gennaio 2018 al 3 febbraio 2018 (capo 72 di incolpazione). Come si è detto, è stata esclusa l’aggravante della agevolazione del sodalizio mafioso denomiNOME “RAGIONE_SOCIALE“, della quale il cedente la sostanza, COGNOME NOME, era uno degli esponenti. In sostanza, il tribunale del riesame ha ritenuto che il ricorrente, mai stato associato, avesse acquistato lo stupefacente dal cugino, NOME NOME, esclusivamente in virtù del loro rapporto di parentela. Il RAGIONE_SOCIALE della cautela ha, inoltre, sottolineato che si era trattato di un unico acquisto (sei pietre).
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione l’indagato, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tr s – ibunale del riesame, contraddicendo quanto sostenuto al fine di escludere l’aggravante, ha illogicamente affermato che «le condotte per le quali si procedeva non potevano considerarsi estemporanee e isolate, in quanto poste in essere in collegamento con un personaggio apicale di un sodalizio dedito allo spaccio non occasionale, capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, considerando l’ampiezza della organizzazione e del mercato servito in condizioni di esclusiva».
Il RAGIONE_SOCIALE della cautela, inoltre, reiterando l’errore in cui era incorso il G.i.p., ha proseguito ricordando che «come risulta a pagina 1992 della ordinanza impugnata, COGNOME NOME ed COGNOME NOME sono stati attinti da misura cautelare nell’ambito del procedimento n. 5557/2017 RGNR, il primo per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale organizzatore dell’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE, oltre che per episodi estorsivi commessi con metodo mafioso, mentre COGNOME per episodi estorsivi commessi con la medesima aggravante e al fine di agevolare l’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, COGNOME è stato condanNOME in via definitiva per il reato di cui all’articolo 73, 1990, n. 309, commesso in Lucera fino al 4 gennaio 2013 e presenta carichi pendenti nel sopraindicato procedimento per episodi estorsivi con l’aggravante mafiosa».
In realtà, il COGNOME, attinto da misura cautelare nell’ambito del procedimento cosiddetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è un omonimo del ricorrente. Il -Fbunale del riesame ha, incomprensibilmente, reiterato il travisamento degli atti in cui era incorso il G.i.p., riportando pedissequamente, in motivazione, il passaggio del provvedimento coercitivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La motivazione del Tribunale del riesame di Bari in ordine alla sussistenz delle esigenze cautelari è illogica e contraddittoria.
Come evidenziato dalla difesa, il COGNOME, attinto da misura cautelare per l commissione di estorsioni con metodo mafioso e al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nell’ambito del procecimento denomiNOME “RAGIONE_SOCIALE“, non è il prevenuto, ma altro soggetto omonimo. Ciò è agevolmente riscontrabile dal raffronto tra la diversa data di nascita e la diversa residen prevenuto (NOME il DATA_NASCITA a Foggia e ivi residente in INDIRIZZO rispetto ad NOME COGNOME detto COGNOME” coinvolto nel procedimento RAGIONE_SOCIALE NOME (NOME il DATA_NASCITA a Foggia e ivi residente in INDIRIZZO).
Rileva, inoltre, il RAGIONE_SOCIALE che il prevenuto:
-è risultato essere estraneo alla compagine associativa contestata n presente procedimento;
-ha commesso un’unica condotta delittuosa risalente a cinque anni addietro; -non è mai stato coinvolto nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, né in altre vicende delittuose, non risultando, in particolare, ulteriori episodi di sp successivi a quelli sub iudice.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio pe nuovo giudizio aTibunale del riesame di Bari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 29 febbraio 2024
Il stensore
11 Presidente