Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4783 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4783 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da;
NOME nato a TORINO il 27/11/1970
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alle spese dei grado e alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
RITFNirrn TN FATT^
Con sentenza resa il 22 febbraio 2024 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME Antonio, Lob -elio Giu. , ,epue GLYPH cLubeilL; Daniele avverso la sentenza emessa in data 6 marzo 2023 dalla Corte d’Appello ··· n GLYPH r. GLYPH t. Cfi ( 7 .775t9n77;r0i CCM 1;3 quale ; per quel GLYPH p f t,; GLYPH k’; 41F77; ?Itn,A statuizione di condanna di COGNOME Giuseppe alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione per i delitti di cui GLYPH artt -4 1 6Ns rode nen- (capo l) ; 519-hic CnCi. pen. (capi 2, 4, 5 e 7), 629 cod. pen. (capo6), 648-bis e 648-ter.1 cod. p (capo 8) 648-ter,1 cod. pen, (capo 9), statuizione condannatoria emessa con
sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indag preliminari del Tribunale di Catanzaro.
Avverso detta sentenza della Corte di Cassazione proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. l’imputato, per il tramite del p difensore, chiedendone la revoca limitatamente alla condanna per il delitto d cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., con apertura della fase rescisso fissazione dell’udienza per la trattazione dell’originario ricorso.
Deduceva, in particolare, che il capo della sentenza di primo grado relativo all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 pen. originariamente contestata al ricorrente in relazione ai reati di intesta fittizia era passato in giudicato alla scadenza dei termine per proporre appel che pertanto non era stato possibile dedurre con l’atto di appello l’esistenz tale giudicato interno poiché all’atto della proposizione del gravame lo stesso non si era ancora formato, che la Corte di legittimità, nei dichiar inammissibile il ricorso in quanto “la valenza attribuita all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. dal giudice di primo grado in ordine alle intestazioni fittizie non è stata neanche menzionata nell’atto di appello”, era incorso in un evidente errore di percezione, non avendo considerato che il detto giudicato interno si era formato solo successivament alla redazione dei motivi di appello e che pertanto lo stesso non avrebbe m potuto essere oggetto del relativo atto di gravame.
Assumeva che tale errore di percezione, nel quale era incorsa la Corte di legittimità, aveva il carattere della decisività poiché l’avere escluso l’aggra dell’avere agevolato l’associazione mafiosa in relazione ai reati di cui all 512-bis cod. pen. contestati costituiva circostanza che si poneva in contras con l’affermata responsabilità del COGNOME per il reato di concorso esterno associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., contestatogli essersi il ricorrente messo a disposizione del cosiddetto “sodalizio Arena” p -fare da Intermediario tra i vertici della cosca e taluni imprenditori sogget estorsione, e dunque al fine di favorire l’associazione mafiosa, finalità che stata ormai irrevocabilmente esclusa con resciusione deiia più volte ricoroara aggravante di cui ail’art GLYPH cod. pen.
Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, depositata il 25 ottobre 2024, la difesa del COGNOME deduceva che la Cort d’Appello non si era occupata delle ricadute derivanti dal passaggio in giudica del capo della sentenza di primo grado relativo all’esclusione della det
circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e ribadiva l’ass secondo il quale la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di percezion per avere ritenuto legittima la carenza di motivazione della sentenza di appel in punto di esclusione della suddetta aggravante per essere stato introdot tardivamente il tema relativo agli effetti del giudicato interno su tale p dovendosi considerare che tale giudicato interno si era formato sol successivamente alla redazione dei motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la manc disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l’impian della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie cui il condannato, nel dolersi dell’omesso scrutinio da parte della Co di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del su esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell’incombente istruttor dovesse ritenersi decisivo)).
Orbene, nel caso di specie la Corte di Cassazione, con la ricordata sentenz resa il 22 febbraio 2024, ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale difesa del COGNOME aveva dedotto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado per omessa valutazione da parte della Corte d’Appello della formazione di un giudicato interno derivante dall’esclusione, da parte del giudice di pr grado, della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. relazione al fine agevolativo del sodalizio, nonché per omessa valutazione degl effetti della formazione di tale giudicato interno sulla impossibilità di attri al ricorrente la qualità di concorrente esterno.
La Suprema Corte ha, invero, motivato la statuizione di inammissibilità osservando che la valenza attribuita dalla difesa del ricorrente all’esclus della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non era s menzionata nell’atto di appello, sicché la Corte territoriale non aveva al obbligo di motivare su una questione non devoluta.
Osserva, al riguardo, il Collegio che con tale statuizione di inammissibilit con la relativa motivazione la Suprema Corte non è incorsa in alcun errore d percezione delle risultanze processuali, se si considera che nella motivazione è dato conto, con corretta lettura degli atti processuali, del fatto che la d con i atto di appello, non aveva avanzato alcuna dogiianza in relazione ag effetti OeiVesciusione da parte del giudice di primo grado della circostanz aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dogiianza che la stessa difesa ben avrebbe potuto sollevare in sede di gravame davanti alla Corte territoriale suda scorta della relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, e ciò a prescindere dalla formazione di un giudicato interno sul punto.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichi inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione del causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente ver somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 29/10/2024