Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10524 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 04/06/1959
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE · udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, per quel che rileva in questa sede con riguardo alla posizione del ricorrente, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Catania, emessa il 6 luglio 2022, limitatamente all’applicazione della recidiva, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. COGNOME NOME NOME è stato condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui all’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e per il reato di cui all’art. 73
stesso D.P.R. (capo B).
La pena inflitta all’imputato è stata calcolata ritenendo più grave il reato di cui a capo B, aumentata per la continuazione con il capo A, ulteriormente aumentata per la continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quello per il quale il ricorrente era stato condannato con altra sentenza della Corte di appello di Catania il 22 gennaio 2007, inerente ad un trasporto di cocaina commesso il 14 ottobre 2005, episodio ritenuto come inserito nello stesso contesto associativo organizzato ed in relazione al quale l’imputato era stato tratto in arresto.
2. Giuffrida NOME COGNOME propone ricorso straordinario, dolendosi del fatto che la Corte di cassazione, sul punto avallando la sentenza di secondo grado, avrebbe commesso un errore di percezione, avendo condannato il ricorrente per il reato di cui al capo B, per di più ritenuto più grave, senza avvedersi che, con tale imputazione,venivano contestate, in concorso con altri correi, soltanto due condotte: quella commessa il 14 ottobre 2005, oggetto di separato processo e quella commessa il 18 novembre 2005, della quale l’imputato non poteva essere chiamato a rispondere in quanto detenuto a far data dal 14 ottobre 2005.
Per il che, si assume che il ricorrente – ferma restando la sua palmare estraneità al fatto commesso il 18.11.2005 – avrebbe subìto, con riferimento alla condotta del 14 ottobre 2005, una duplicazione della pena, una volta calcolata con riguardo al capo B del presente processo ed, un’altra volta, calcolata a titolo di continuazione tra il capo B e la pena inflitta con sentenza passata in giudicato inerente al medesimo fatto del 14 ottobre 2005.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.
A fg. 13 della sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha sottolineato che la condanna per il reato di cui al capo B, intervenuta nel presente processo, non era stata collegata alla condotta commessa il 14 ottobre 2005 – per la quale il ricorrente era stato condannato in separato processo – e neanche alla condotta commessa il 18 novembre 2005, all’evidenza richiamata nel capo di imputazione con riguardo alla posizione di altri coimputati ma non a quella del ricorrente, che si trovava in carcere a quella data.
Nell’assumere tale decisione la Corte di cassazione non ha commesso alcun errore percettivo.
Infatti, Il reato di cui al capo B risulta contestato come commesso in Catania, Napoli e Civitavecchia dal luglio al novembre 2005.
Nel capo di imputazione si legge che i vari imputati, tra i quali il COGNOME, avevano acquistato, detenuto e rivenduto, in tale arco temporale, ingenti quantitativi di cocaina “tra i quali” (e, dunque, non esaustivamente come si sostiene in ricorso)
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quello rinvenuto in occasione dell’arresto del ricorrente il 14 ottobre 2005 e quello sequestrato ad altri correi, segnalando che per entrambi i fatti si era proceduto separatamente nei confronti dei soggetti tratti in arresto nelle due distinte occasioni.
La sentenza della Corte di appello di Catania, oggetto del ricorso per cassazione che ha dato luogo alla sentenza oggi impugnata con ricorso straordinario, aveva sottolineato, con riferimento al reato di cui al capo B, che la condanna doveva ritenersi collegata ad ulteriore condotta effettuata attraverso interlocuzioni tra gl imputati avvenute nell’agosto del 2005 e culminate in un incontro tra il 9 ed il 14 settembre 2005, inerente all’acquisto ed al trasporto della droga da parte del ricorrente “andato a buon fine” (il riferimento della Corte di appello, altrettanto corretto, è alle risultanze contenute ai fgg. 88 e 89 della sentenza di primo grado).
Ne consegue che si tratta di una condotta, sempre inserita all’interno del capo B, diversa da quella del 14 ottobre 2005 (oggetto di separato processo) e da quella del 18 novembre del 2005, non imputata al ricorrente ma ad altri correi; nel che, la manifesta infondatezza del motivo.
2 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13/02/2025.