Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10453 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 07/01/1985
avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d’appello di L’Aquila lette la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per
letto il ricorso; esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n.7541, emessa in data 24 gennaio 2024, questa Corte di Cassazione – III Sezione Penale – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME Gabriele avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila il 4 aprile 2023.
COGNOME NOMECOGNOME mediante il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario avverso detta sentenza, per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen..
2.1 Secondo la difesa si sarebbe verificato, nel giudizio di legittimità, un errore percettivo, non avendo la Corte esaminato il quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale, per omessa motivazione da parte del giudice di appello, in ordine all’entità del trattamento sanzionatorio ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta sussistente sulla base della sola considerazione dei precedenti penali.
Si è dedotto che il motivo non esaminato non sia stato neppure implicitamente disatteso, dato che la decisione era intervenuta su questioni giuridiche diverse, con argomenti inidonei ad assorbire il motivo non affrontato.
Il motivo, d’altro canto, era da ritenersi decisivo, in quanto utile a provocare una deliberazione diversa da quella adottata, in ordine al profilo della quantificazione della pena, la quale, nel caso in esame era stata aumentata dal primo giudice in misura della metà per la recidiva contestata, e così poi confermata dal giudice d’appello.
Il ricorrente ha chiesto inoltre, ai sensi del secondo comma dell’articolo 625 bis, cod.proc.pen., la sospensione degli effetti della sentenza Corte di appello di L’Aquila, divenuta definitiva il 24 gennaio 2024, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione e, conseguentemente, del procedimento di esecuzione frattanto instaurato.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che questa Sezione, con sentenza n.41402 del 25 settembre 2024, ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto dal COGNOME, osservando che le deduzioni esposte dal ricorrente in ordine al quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale, sebbene fossero state analiticamente riportate al paragrafo 2 del “Ritenuto in fatto”, tuttavia, non erano state affrontate, neppure implicitamente, nel “Considerato in diritto” della sentenza impugnata.
E’ stata condivisa la linea interpretativa che, a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l’esistenza di un ‘errore percettivo’, apre alla modalità ‘bifasica di definizione del ricorso straordinario.
Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.
In particolare quando la correzione dell’errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall’errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez.VI n. 20093/2003, rv 225247).
2. In questa seconda fase, deputata al giudizio rescissorio, occorre pertanto esaminare il motivo posto a fondamento del ricorso straordinario, ovvero l’omesso esame dell’originario quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione degli articoli 99 e 133 del codice penale, per omessa motivazione da parte della Corte di appello, in ordine all’entità del trattamento sanzionatorio ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta sussistente sulla base della sola considerazione dei precedenti penali.
Va altresì evidenziato che rispetto alla decisione sugli altri motivi cti=t1:9b, puntualmente esaminati nella sentenza n.7541, emessa dalla terza Sezione di questa Corte in data 24 gennaio 2024, non è sollevata alcuna obiezione, dovendosi perciò richiamare le congruenti argomentazioni in essa formulate.
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2.1 Procedendo alla fase rescissoria, si ritiene che il riproposto motivo di censura sia inammissibile, per manifesta infondatezza.
Va premesso che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, Sentenza n. 14022 de/ 12/01/2016, Rv. 266617 – 01Sez. 1A, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3A, 14/223/4/1994, n. 4700, COGNOME, Rv. 197497; Sez. 2A, 2/3-4/5/1994, n. 5112, COGNOME, Rv. 198487; Sez. 2, 13/11-5/12/1997, n. 11220, COGNOME, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003, n. 224079).
Orbene, dalla lettura congiunta delle due decisioni, risulta che i giudici di merito abbiano fornito logica e approfondita motivazione in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.
La motivazione della Corte territoriale, sul punto controverso, è stata formulata nei seguenti termini “la contestata e ritenuta recidiva non può essere esclusa, in quanto in rapporto ai delitti per i quali quest’ultimo ha già riportato condanne irrevocabili, il reato per cui ora si procede costituisce manifestazione dell’accresciuta pericolosità sociale del medesimo”.
Il Tribunale aveva ampiamente argomentato che il Picciano era già stato condannato sei volte, e anche molto di recente, ritenendo che le condotte crimonose giudicate con tali sentenze fossero indicative di una perdurante inclinazione al delitto, tale da influire, quale fattore criminogeno, nell commissione dell’episodio compendiato in rubrica. Aveva specificato che il numero degli atti illeciti dimostrava la non occasionalità, bensì la sistematicità dell’agire criminale dell’imputato.
Si tratta di valutazioni chiaramente indicative del fatto che la circostanza aggravante speciale sia stata applicata all’esito di un giudizio discrezionale, anzichè sulla scorta di un immotivato automatismo, in linea con il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’, Rv. 24783801).
D’altro canto, il ricorrente non ha proposto elementi concreti idonei a disarticolare tali argomentazioni, limitandosi a riportare massime giurisprudenziali ed il parziale richiamo di una frase estrapolata dalle richiamate motivazioni (“riportato condanne irrevocabili”), senza attaccarle nel loro complesso.
Non risultano specificamente formulate ulteriori censure su altri profili connessi al trattamento sanzionatorio.
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in data 3 dicembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente