Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2308 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2308 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Casalnuovo di Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 della Corte di Cassazione di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, Settima Sezione Penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato il ricorrente per i delitti di cui agli artt. 110, 476, 479 e 482 cod. pen. alla pena di mesi dieci di reclusione.
Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, l’interessato ha proposto, con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo due motivi.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l’errore di fatto percettivo della documentazione prodotta in atti ed in particolare, della denuncia sporta dalla persona offesa NOME COGNOME in data 14.07.2017 che ha dato origine al procedimento di primo grado deducendo che nella denuncia suddetta presentata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il COGNOME
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aveva lamentato che gli operanti, fermata la di lui autovettura targata TARGA_VEICOLO, avevano rinvenuto la carta di circolazione alterata in quanto recante una falsa attestazione amministrativa di revisione per l’anno 2017; deduce, dunque, il ricorrente, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal medesimo NOME COGNOME in quanto indagato nell’ambito del procedimento penale originato per i reati di cui agli artt. 110-476, 479 e 482 cod.pen., avendo dovuto, il Tribunale, escuterlo ex art. 210 cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, sostanzialmente legato al precedente, il ricorrente deduce l’omessa attivazione dei poteri officiosi da parte del Giudice che non ha escusso la persona offesa con le garanzie di cui all’art. 210 comma 3 cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il ricorso, invero, non è stato proposto al fine della correzione di errori materiale o di fatto contenuti nella sentenza e si colloca, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall’art. 625 bis cod. proc. pen.
1.2. In primo luogo, come evidenziato nella requisitoria del Pubblico ministero, nell’ordinanza impugnata la Corte di Cassazione, “con riferimento al motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione di legge in relazione all’art. 493, co. 3, c.p.p., e all’art 210 c.p.p., in ordine all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha evidenziato, in particolare, come il motivo fosse “inedito”, non risultando proposto appello sul punto delle modalità di escussione”.
1.3. Inoltre, “l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggett del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280)” (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023).
Il principio appena richiamato trova applicazione in relazione ad entrambi i motivi di doglianza in quanto sostanzialmente riferiti alla valutazione della prova della responsabilità penale. Nell’ordinanza impugnata, invero, per il primo, in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (v. pag. 4), si afferma “deve rammentarsi come la regola per cui l’inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della Corte di cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto, con la conseguenza che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall’art. 606, comma primo lett. b) c.p.p…Più in generale va ribadito che il potere del giudice di legittimità -di rilevare d’ufficio le cause d’inutilizzabilit non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle medesime ed è dunque onere della parte interessata offrirne una compiuta rappresentazione e dimostrazione nel ricorso…Nel caso in esame sussisteva una questione di fatto, relativa alla circostanza di verificare l’esito del giudizio nei confronti di COGNOME al momento della escussione e poi della acquisizione della dichiarazione resa, tema decisivo ma non esplorato dall’appellante, in quanto, come osserva Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Carleo Rv. 281982 – 01, non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione…”.
Quanto al secondo motivo, l’ordinanza dà conto della circostanza che la posizione del dichiarante fosse già valutabile da parte del giudice, avendo M le parti prestato il consenso all’acquisizione del relativo verbale. Il ricorso, in altri termini, ignora che l’acquisizione nel processo di cognizione del verbale di sommarie informazioni rese da COGNOME sia avvenuta con il consenso delle parti e che alla Corte di appello di Napoli non sia stata proposta questione di inutilizzabilità relativa alla posizione del dichiarante COGNOME.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere est nsore
Il Presidente