Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14435 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14435 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10 febbraio 2023 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha insistito p l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare plurimi errori percettivi anche di tipo omissivo, ravvisati, in ipotesi, nella sentenza (Sez. 1, n. 21487 del
19 febbraio 2023, depositata il 19 maggio successivo) con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso presentato nell’interesse dello stesso COGNOME avverso la pronuncia resa dalla Corte d’assise d’appello di Salerno il 29 marzo 2022.
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte:
avrebbe omesso di decidere in ordine alla questione, sollevata con il primo motivo di ricorso, relativa alla prospettata assenza di correlazione tra accusa e sentenza (quanto alla evidenziata contraddizione interna – anche per difetto di un movente – contenuta nell’imputazione, tra il ruolo contestato di intermediario, che pianifica e coordina, e la reale essenza di tale figura);
avrebbe trasformato l’accusa di mettere in contatto i COGNOME (nella loro qualità di mandanti) con gli esecutori, in una richiesta di uomini ad un terzo soggetto (il COGNOME);
non avrebbe considerato che il dato captatívo esaminato non consentiva di rilevare la pianificazione dell’omicidio, mancando sia una richiesta del COGNOME al COGNOME, sia la documentazione relativa al ritenuto sopralluogo e ponendosi la ricostruzione prospettata (che il COGNOME si sarebbe procurato da solo uno dei due killer e l’altro sarebbe stato messo a disposizione dal COGNOME) in contrasto con le ricostruzioni di merito;
avrebbe omesso di decidere in ordine ad uno specifico aspetto prospettato con i motivi di ricorso, relativo alla valenza dell’aggancio alla cella telefoni rilevato il 20 agosto 2015;
avrebbe ritenuto la presenza del COGNOME a Pontecagnano funzionalmente correlata all’omicidio ritenendo che, se si fosse trattato di altro, sarebbe stato COGNOME a raggiungerlo a Castellammare, senza, però, considerare le contrarie dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME;
avrebbe ritenuto che il 25 agosto 2015 il ricorrente avesse appuntamento con due persone, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa sentenza di primo grado, dove si legge che il COGNOME aveva appuntamento con una sola persona (in termini, peraltro, coerenti con il richiamato dato captativo) e senza considerare la questione delle diverse causali, pur prospettata nel primo motivo di ricorso;
avrebbe erroneamente ritenuto che fosse il COGNOME a rispondere all’uomo della masseria senza considerare che l’interlocutore viene chiamato NOME e non NOME;
avrebbe omesso di rilevare, ai fini dell’invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ruolo secondario del ricorrente e la sua età (circostanze chiaramente evidenziate nel ricorso);
avrebbe ritenuto sussistente la premeditazione alla luce di un dato (la richiesta di foto della vittima) incoerente, sotto il profilo cronologico, c l’esecuzione dell’omicidio;
avrebbe ritenuto, quanto alla sussistenza del metodo mafioso, che l’azione sarebbe stata agevolata dal potere del clan, senza considerare che la contestazione è formulata in termini opposti (“per agevolare” il predetto clan).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio prev dall’art. 625-bis cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connot dall’influenza determinante esercitata sul processo formativo della volontà, viziato, appunto, dall’inesatta percezione delle risultanze processuali (cfr., i particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002).
Sono, quindi, fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell’economia d percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021).
Ciò considerato, la Corte ha dato conto:
della “precisione semantica della contestazione”, che descrive chiaramente il ruolo del COGNOME;
della principale fonte di prova, rappresentata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME, non considerate dalla difesa;
della rilevanza del dato captativo;
della ricostruzione della dinamica dei fatti in contestazione, dando atto che gli spostamenti del COGNOME nella zona di Pontecagnano avvengono unitamente al soggetto COGNOME definito ‘quello della masseria’ sia il giorno 20 agosto, ritenuto non illogicamente il momento del sopralluogo, che il 25 agosto, giorno della esecuzione dell’omicidio (consumato alle 20.30 circa);
della valutazione della localizzazione (in zona coincidente con quella in cui viene eseguito l’omicidio) unitamente ai contenuti delle conversazioni e delle ragioni per il COGNOME si trovava in quel luogo;
dell’irrilevanza del motivo per cui una volta rientrato in Castellammare il COGNOME abbia deciso di ritornare nella zona sud di Salerno, alla luce del richiamato dato captativo e della conseguente conferma delle dichiarazioni rese dal collaboratore;
della parallela valutazione (con esiti negativi) di ipotesi alternative;
dei criteri di valutazione ai fini del riconoscimento della sussistenz premeditazione e del connesso riferimento alle conversazioni intercettate;
delle modalità di realizzazione dell’omicidio, agevolato dal potere del ma, comunque, realizzata al fine esercitare un efficace controllo del terri quindi, per agevolare il gruppo;
dell’assenza di elementi positivi sul fatto o sulla personalità (visti precedenti penali) al fine di giustificare il diniego delle circostanze a generiche.
Ciò considerato, appare evidente come il ricorrente deduce non già err percettivi, ma un asserito erroneo vaglio delibatìvo di aspetti del comp storico-fattuale e, quindi, un errore di giudizio, peraltro riproponendo, a questa sede, un’indebita rilettura del contenuto delle conversazioni inter (essa stessa in questa sede inammissibile) e, più in AVV_NOTAIO, del mat probatorio fondante la decisione di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il rico condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 30 gennaio 2024