Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36536 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 36807-2023, n. sez. 1999-2023, deliberata il 19 giugno 2023, la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, decideva sui ricorsi unitari proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2022 dalla Corte di appello di Bari, recante la riforma parziale della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Trani per i reati di: bancarotta impropria attraverso false comunicazioni sociali; bancarotta fraudolenta per distrazione; bancarotta preferenziale; bancarotta fraudolenta documentale; bancarotta semplice.
In particolare, la Quinta Sezione penale annullava senza rinvio la sentenza di appello limitatamente alla condotta di bancarotta preferenziale ascritta ad entrambi i ricorrenti, per estinzione del reato per prescrizione; annullava la sentenza impugnata in relazione a COGNOME NOME e alle “residue imputazioni di bancarotta impropria realizzate attraverso false comunicazioni sociali successive al 28.7.2003”; rinviava per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, cui rimetteva anche per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME; rigettava nel resto i ricorsi di entrambi gli imputati.
Avverso la menzionata sentenza emessa il 19 giugno 2023 dalla Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, la difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto con atto unitario ricorsi per cassazione straordinari, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
I ricorrenti affermano che la citata sentenza, ora impugnata, è il frutto di un errore di fatto per quanto riguarda l’imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione avente per oggetto cespiti annotati nella categoria “attrezzatura varia e minuta” per un valore, al netto degli ammortamenti, di euro 8.734,08, reato in ordine al quale i ricorsi ordinari per cassazione erano stati rigettati.
Secondo la difesa, la Quinta Sezione penale avrebbe ignorato il primo motivo proposto dai ricorrenti in quella sede, volto a censurare la motivazione della sentenza della Corte di appello circa le argomentazioni afferenti al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione evidenziato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso,
errore connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280-01). Si è precisato, altresì, che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527-01).
È stato chiarito che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mod difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovut ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193-01).
È stato spiegato che l’errore rilevabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Rv. 259503 – 01).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, l’inammissibilità dei ricorsi straordinari in valutazione.
2.1. La menzionata sentenza n. 36807-2023, n. sez. 1999-2023, qui esaminata, deliberata il 19 giugno 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nel richiamare nella parte narrativa i motivi dei ricorsi unitari proposti in quella sede, così riassume, alle pagg. 2 e 3, il primo motivo di impugnazione avverso la sentenza di appello: «Il primo, formulato sotto il profilo dell’omessa assunzione di una prova decisiva e del relativo vizio di motivazione, attiene all’ipotesi di bancarotta distrattiva relativa ai beni annotati nella categori attrezzatura varia e minuta. Deduce la difesa che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della natura di pericolo del reato contestato e della evidenziata obsolescenza e scarso valore dei beni in oggetto. Circostanze che avrebbero
dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere che tali beni fossero stati ceduti alla nuova proprietaria (la RAGIONE_SOCIALE), nel 2003, unitamente agli immobili, in conseguenza della sopravvenuta cessazione di ogni attività».
Dal tenore del suddetto periodo della sentenza del 19 giugno 2023 emerge che la Corte di cassazione, nel deliberare la decisione oggetto del ricorso straordinario ora in esame, fu pienamente consapevole del contenuto delle censure espresse dai ricorrenti, sui punti evidenziati, nell’atto unitario recante i ricorsi ordinari avverso la sentenza di appello del 29 giugno 2022.
Alla luce di tali osservazioni, deve escludersi che le considerazioni riguardanti il citato motivo di ricorso ordinario, espresse nelle pagg. 4 e 5 della sentenza del 19 giugno 2023 della Corte di cassazione, qui esaminata, siano il frutto di errore percettivo incidente sulla lettura delle doglianze ivi proposte.
Deve invece ritenersi, alla luce dell’esame di tale sentenza, che dette considerazioni, sulla base delle quali è stata ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo dei ricorsi unitari proposti avverso la sentenza di appello, abbiano carattere di valutazioni giuridiche, costituendo manifestazione di interpretazioni non derivate da errori percettivi e quindi non sindacabili con il mezzo del ricorso straordinario.
In definitiva, le censure formulate con l’atto recante i ricorsi straordinari, avverso la menzionata sentenza della Corte di cassazione, si collocano al di fuori del perimetro del rimedio utilizzato.
Per le suddette ragioni, i ricorsi straordinari suddetti devono essere dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’innpugnazione (Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo.
P. Q. M.
o
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.