Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42333 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udits0<difensorpt,
L'AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si riporta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza n. 49286 – 2023, oggetto del presente ricorso straordinario, questa Corte, sezione Quinta penale, in data 12 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile, tra gli RAGIONE_SOCIALE, il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, del 30 giugno 2021, con la quale, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di legittimità, sezione Prima penale, in data 27 aprile 2016, è stata confermata l'affermazione di responsabilità e la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito di rito abbreviato, in data 27 settembre 2012, come rideterminata a carico del ricorrente quoad poenam (anni nove di reclusione invece che anni dieci originariamente irrogati dal Giudice per le indagini preliminari).
La condotta di cui al capo A) per la quale il ricorrente ha riportato la condanna alla pena di anni nove di reclusione fa riferimento all'accusa di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio di NOME di Gioiosa Ionica, con dimensione temporale contestata dal luglio 1993 al maggio 2010, associazione finalizzata alla commissione di delitti di vario genere, quali la detenzione e il porto di armi, traffico di sostanze stupefacenti, il controllo di attività economiche sul territor come concessioni ed appalti pubblici, l'impedimento del libero esercizio del voto, in specie in occasione delle consultazioni elettorali municipali, svoltesi in NOME di Gioiosa Ionica, il 13 ed il 14 aprile 2008, con la circostanza aggravante di essere l'associazione armata e di essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per la consumazione dei reati fine.
1.1.La vicenda processuale è scandita dalla sentenza deliberata il 27 settembre 2012, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria e da quella pronunciata dalla Corte di appello il 30 giugno 2021, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza della sezione Prima penale n. 24815 – 17, del 27 aprile 2016, nonché, da ultimo, dalla sentenza della sezione Quinta penale n. 49286 – 23, ora oggetto di scrutinio di legittimità, ex art. 625-bis cod. proc. pen.
1.2. La Corte di cassazione (cfr. p. 33 e ss.) con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, ha ritenuto motivata, in modo esauriente, dal giudice del rinvio la ragione per la quale le fonti di prova, poste a fondamento della decisione di conferma della condanna, attestassero la sussistenza del gruppo COGNOME, sopravvissuto alla morte di uno dei suoi più accreditati capi (NOME), al tempo della contestazione "chiusa" a! 2010.
In particolare, la sentenza ha affermato che, partendo dal dato relativo alla sussistenza della RAGIONE_SOCIALE sino a luglio 1993, come accertato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Reggio Calabria, quale gruppo inserito nella `ndrangheta calabrese, con importanti radici anche al nord Italia (Piemonte e in Lombardia) si doveva reputare ineccepibile il ragionamento del giudice del rinvio, nella parte in cui valorizzava la peculiarità della RAGIONE_SOCIALE, la su struttura consolidata, le sue ramificazioni al Nord Italia, tutti elementi reputa significativi, espressione dei fatto che l'organizzazione criminale non aveva cessato di esistere anche dopo il decesso del suo vertice.
La pronuncia impugnata con ricorso straordinario rende conto del fatto che il successore di NOME COGNOME, individuato in NOME COGNOME, viene considerato in grado di mantenere la leadership dello zio defunto, con sostituzione immediata, vicenda che è tipica delle organizzazioni gerarchicamente strutturate ed a base familistica, quindi senza alcuna necessità di segnali eclatanti per riaffermare la sussistenza della RAGIONE_SOCIALE in una linea di assoluta continuità con quella preesistente.
Tanto, valorizzando la coerenza perfetta con la storia criminale del gruppo e gli obiettivi dell'organizzazione di stampo mafioso denotata, tra l'altro, dall'esercitato condizionamento, da parte del sodalizio, delle elezioni comunali del 2008.
La sentenza oggetto di ricorso straordinario indica, poi, quanto al ruolo di associato di COGNOME, la conversazione del 26 aprile 2008 in cui NOME COGNOME lo descrive come capo della 'ndrina e come titolare della dote di trequartino, la circostanza che il ricorrente è cognato di NOME COGNOME, storico uomo di fiducia del defunto NOME COGNOME e che il magazzino di COGNOME è luogo in cui viene svolto un episodio intimidatorio, ai danni di COGNOME appartenente al gruppo RAGIONE_SOCIALE, nonché la conversazione, del 3 giugno 2009 n. 2333, nella quale NOME è indicato come soggetto da tenere legato al gruppo, che non si può consentire defezioni (cfr. p. 35 della sentenza della Corte di cassazione oggetto di ricorso straordinario ove si valorizza la linearità dell'interpretazione della conversazione offerta dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio).
Infine, la sentenza, oggetto di ricorso straordinario, evidenzia che il giudice del rinvio valorizza il dato che l'inserimento di COGNOME nel sodalizio non è fondato soltanto sulle dichiarazioni etero-accusatorie, contenute nella captazione telefonica a carico di NOME COGNOME, ma anche sulla lettura logico-sistematica di tutte le risultanze probatorie e sulla -considerata significativa- affiliazione un'associazione riconducibile alle cd. mafie storiche, richiamando anche argomentazioni svolte con riferimento alla posizione del coimputato NOME COGNOME (§ 2.3.2.).
2. Avverso il provvedimento descritto, propone ricorso straordinario per errore di fatto il condannato deducendo che la Corte di cassazione non ha tenuto conto, tra gli elementi valutati, di una serie di circostanze relati all'identificazione dell'odierno ricorrente quale persona cui si riferiscono conversanti, nel corso di un'intercettazione telefonica tra terzi, quale NOMECOGNOME, giungendo all'errata percezione su un punto, peraltro, già considerato nel primo giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio.
La prima sentenza rescindente aveva evidenziato come la motivazione della Corte territoriale avesse adottato un ragionamento circolare per addivenire all'identificazione dell'odierno ricorrente come colui che veniva appellato dai pretesi sodali quale NOME COGNOME e come fosse stato completamente trascurato il dato, emerso dagli atti e, comunque, dimostrato dalla difesa, dell'omonimia tra l'imputato e altro NOME COGNOME, gestore proprio di un negozio di COGNOME nella vicina Grotteria.
Si riportano, a p. 3 e ss. del ricorso, stralci della motivazione della sentenza di annullamento con rinvio della sezione Prima penale del 27 aprile 2016.
Si evidenzia che, comunque, quella sentenza rescindente aveva ritenuto non sufficientemente argomentata la sussistenza del sodalizio prima di confrontarsi con la posizione dei singoli partecipi; ciò avrebbe dovuto indurre la Corte di appello, in sede di rinvio, a pronunciarsi sui motivi di appello proposti avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, con i poteri e nei limiti riconosciut al giudice del rinvio, nella medesima sentenza di annullamento.
Il ricorrente evidenzia, specificamente, che, con i motivi di appello, la difesa aveva preliminarmente evidenziato la criticità dell'omonimia presente in atti, come anche la coincidenza che l'altro COGNOME era titolare proprio di un'attività commerciale di vendita di COGNOME, peraltro, in un territorio oggetto di potere egemone da parte dell'associazione.
Tanto, anzi, aveva indotto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello per raccogliere e depositare, nel fascicolo della Corte territoriale documentazione concernente l'altro NOME COGNOME diverso dall'imputato.
La Corte di appello, per il ricorrente, non si è soffermata su tali elementi, se non con un riferimento anodino, peraltro riportando in nota gli argomenti svolti sul punto dalla prima sentenza di appello oggetto di annullamento con rinvio.
Sicché, con il primo motivo di ricorso per cassazione veniva censurata non soltanto l'apoditticità, in sé, della motivazione ma anche il dato formale del richiamo di una sentenza oggetto di annullamento con rinvio, comunque devolvendo il tema dell'esatta identificazione dell'COGNOME.
La seconda sentenza di legittimità, oggetto di ricorso straordinario, non affronta, a parere del ricorrente, in alcuna parte, il tema devoluto con il ricorso
quanto all'omonimia del condannato con altro soggetto, né in sé, né in relazione ad RAGIONE_SOCIALE dati, quale l'incensuratezza del ricorrente, l'assenza di reati fine, condotte rilevanti per oltre venti anni e lo svolgimento di attività commerciale lecita.
Si tratta di errore di fatto, per il ricorrente, che non è espressione d valutazione o giudizio perché la Corte di cassazione, nella specie, ha del tutto omesso l'esame del tema dirimente, prioritario, dell'identificazione del soggetto di cui parlano i conversanti, con il condannato, tema decisivo quanto al giudizio di intraneità di COGNOME nel sodalizio.
3.Le difese hanno fatto pervenire tempestive richieste di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
In data 18 giugno 2024, rilevato che l'udienza non si era potuta completare regolarmente, a causa di un incendio sviluppatosi nel Palazzo di Giustizia a seguito del quale, disposta l'evacuazione a scopi cautelativi, è stato impedito lo svolgimento dell'attività giudiziaria, il processo è stato differito all'odierna udienz
All'esito della discussione orale delle parti presenti, queste hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Si rileva preliminarmente che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede due istituti distinti: uno, il ri per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di rettifica del testo grafico; l'altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una ve propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, soltanto quello avente ad oggetto l'erronea supposizione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di un fatto decisivo ai fini de decidere (Sez. U, n. 115103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282).
Come affermato da questa Corte, nella sua espressione più autorevole, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. citato, che non è finalizzato a riesaminare valutazioni (cfr. Sez. U, n. 18651 del
26/03/2015, Rv. 263686; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; conf. n. 47316 del 2017 Rv. 271145; Sez. 5, n. 7489 del 28/11/2013, Rv. 259531).
In particolare, è stato specificato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi quest ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricors straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effett portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. cit., ripresa da Sez. U, n. 18651 del 2015, Rv. cit.).
Dunque, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto d rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., azionato nel caso di specie, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco e postula, inderogabilmente, che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità.
Sicché il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti (Sez. U n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268981 – 01; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 260817 – 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256441 – 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Rv. 229099 – 01).
1.2. Ciò premesso, va altresì precisato, in tema di annullamento con rinvio, che la giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata a ritenere che «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (cfr. Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438 – 01, in mot., ove si è precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi
l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo).
Inoltre, principio giurisprudenziale assolutamente costante è quello secondo il quale, per effetto del disposto annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, ha come limite quello di evitare di incorrer nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo, anzi, in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413).
1.3. Infine, deve rilevarsi che, in via generale, per definizione, ove ricorra una motivazione implicita non può sussistere il vizio di omessa motivazione; semmai può emergere un difetto di motivazione. Solo ove manchi del tutto il nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
Il ricorso, da parte del giudice, alla motivazione implicita trova riscontro nell disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.).
La stessa previsione della regola della redazione della sentenza 'subito' dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità.
La motivazione implicita è, altresì, compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte Edu, Quarta Sezione, 24.07.2015, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE c. Italia, nella quale si è ritenuto violato l'art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l'altro essendo stato oggetto di motivazione implicita; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, in motivazione).
In ragione dell'ammissibilità della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile, in sede di legittimità, una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (tra le altre, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340).
2. Ciò premesso, il Collegio osserva che, in parte, il preteso errore denunciato non è riconducibile alle descritte categorie previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., apparendo evidente, piuttosto come, attraverso alcuni degli argomenti devoluti con il ricorso straordinario, il condannato solleciti una rivalutazione dell risultanze processuali.
Tanto, deducendo, da un lato, l'omesso esame del tema dell'identificazione del ricorrente con il soggetto di cui alle conversazioni captate, con intercettazioni disposte nei confronti di NOME COGNOME e, dall'altro, un preteso erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, che si sarebbe tradotto nella prospettazione di un preteso errore non di fatto, bensì di giudizio – estraneo alle finalità dell'istituto – in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione rispetto a ragionamento svolto nella sentenza che ha respinto il ricorso dell'imputato.
2.1.In primo luogo, occorre rilevare che la motivazione della prima sentenza di legittimità, quella resa dalla sezione Prima penale di questa Corte, rispetto alla prima sentenza di secondo grado, non conferiva espresso mandato al giudice del rinvio di esaminare il profilo dell'identità del soggetto di cui parlano i conversan in una intercettazione telefonica con il ricorrente odierno.
Si riscontrava senz'altro, in quella sede, un difetto di motivazione, rile la sezione Prima penale che "a carico di COGNOME NOME la corte territoriale menziona una conversazione intercettata tra COGNOME NOME e tale "NOME NOME" nella quale si parla anche de/prevenuto e del grado che ricoprirebbe nel gruppo di capo ndrina" e "trequartino" e nulla più".
La prima sentenza rescindente, quindi, rilevava, per un verso, la sterilità probatoria di un semplice dato come quello appena riportato per sostenere la grave accusa contestata all'imputato, nonché, per altro verso, la fondatezza del rilievo difensivo relativo all'omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, rispetto ad COGNOME, di plurimi elementi: l'incensuratezza, la prova negativa data dalle improduttive intercettazioni investigative in atto dal 2008, l'assenza del prevenuto dalla competizione elettorale, l'attività commerciale lecitamente svolta.
La prima sentenza rescindente, si era interessata, anche, in via preliminare, di segnalare l'assenza di motivazione circa elementi esteriori, visibili, di attiv illecite riferibili al sodalizio, tali da poter reputare questo protrattosi dal (momento accertato con precedente giudicato di sussistenza della RAGIONE_SOCIALE di cui si discute: sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 15 aprile 1998, con la contestazione temporale del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. "in territori di Gioiosa Jonica NOME e dintorni fino al luglio DATA_NASCITA") al 2010 come contestato al capo A).
A fronte di tale mandato, la sentenza del giudice del rinvio ha affrontato con motivazione esauriente (cfr. p. 24 e ss.) il tema della sussistenza della RAGIONE_SOCIALE
COGNOME e la questione relativa all'ambito temporale di operatività del sodalizio (cfr. p. 27 e ss.).
La pronuncia della Corte territoriale, resa ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., poi, nell'affrontare le singole posizioni degli appellanti, non ha trascurato il te dell'identificazione del ricorrente odierno (cfr. p. 80 e ss.), evidentement ritenendo risolto il rilievo della sussistenza del sodalizio come contestato, delibazione preliminare a seguito della quale, dunque, i giudici del rinvio hanno affrontato il motivo di gravame che devolveva il tema della identificazione dell'imputato (motivo di appello nuovo, come segnalato dalla difesa a p. 3 del primo ricorso per cassazione, depositato il 23 giugno 2015).
Anzi, questo è stato trattato con plurimi argomenti (cfr. p. 83 e ss.) rispetto a quelli posti a base della prima pronuncia della Corte territoriale annullata, pur operando rinvio, nel corpo della motivazione (cfr. nota a p. 80) a punti di quella decisione riportati per esteso, evidentemente soltanto al fine di descrivere le fonti di prova agli atti, ma senza riprenderne il ragionamento, già censurato dalla prima sentenza rescindente, con argomenti di tipo valutativo non rivedibili nella presente sede, come ritenuto dalla sentenza di legittimità oggetto del presente ricorso straordinario (cfr. sentenza oggetto di ricorso straordinario § 3.1. e § 6.1.).
In particolare, la Corte territoriale quale giudice del rinvio, in pun identificazione del ricorrente, segnala come elementi altamente individualizzanti (cfr. p. 86), il grave episodio verificatosi ai danni di NOME COGNOME, appartenente alla 'ndrina di RAGIONE_SOCIALE, vittima di minacce da parte di contraddittori del gruppo dei RAGIONE_SOCIALE – i fratelli NOME (NOME e NOME) – e da NOME COGNOME, i quali avevano affrontato l'uomo proprio all'interno del magazzino di proprietà di COGNOME, segnalando, anzi, la decisività del dato della conoscenza di COGNOME nell'ambiente di riferimento anche da parte dei contraddittori della RAGIONE_SOCIALE.
Si richiama, inoltre, il dato della parentela tra COGNOME, NOME COGNOME (storico uomo di fiducia di NOME COGNOME, deceduto) e NOME COGNOME, questi ultimi condannati per appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Dati specifici che, evidentemente, sono stati ritenuti, dai giudici di merito, altamente individualizzanti e non inficiati dal dato dell' (acclarato) esistenza di u omonimo, NOME COGNOME, gestore di un negozio di vernici nella vicina Grotteria, come documentato dalla difesa, anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale rinnovata nel giudizio di rinvio.
2.2. Deve, in secondo luogo, rilevarsi che l'impugnazione straordinaria non è fondata, sotto il profilo del necessario requisito della decisività dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità.
Invero, non è illustrata, puntualmente, la decisività dell'errore percettivo che inficerebbe la sentenza di questa Corte di legittimità, prospettando, anzi, il ricorso,
una ricostruzione alternativa rispetto alla decisione di merito, sulla base della valutazione di un elemento che si assume trascurato in sede di legittimità (cioè, la prova della non identità di NOME COGNOME COGNOME di cui parla NOME COGNOME con un terzo, in una conversazione intercettata, rispetto all'odierno ricorrente) idoneo a sollecitare un'integrale rivalutazione senza, peraltro, indicare in che misura la presunta omessa considerazione di tale elemento abbia inciso, in modo assolutamente decisivo, sulla ritenuta partecipazione di COGNOME, odierno ricorrente, al sodalizio.
Questo Collegio rileva che è vero, come dedotto dal ricorrente, che il secondo ricorso per cassazione, deciso con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, rimanda, in calce, al primo ricorso per cassazione (cfr. p. 17 del ricorso per cassazione deciso con la sentenza della sezione Quinta penale), nella parte in cui aveva ad oggetto le doglianze difensive in tema di identificazione di COGNOME (cfr. primo motivo del ricorso depositato in data 23 giugno 2015, p. 2 e ss.) e che tale dato, formalmente, non viene riportato nell'epigrafe della sentenza della sezione Quinta penale, nella parte in cui elenca i motivi di ricorso oggetto di esame.
Tuttavia, il tema dell'identificazione, in sostanza, viene affrontato e risolt dalla Corte di legittimità nella motivazione svolta, con argomenti valutativi, dunque non rivedibili nella presente sede di impugnazione straordinaria, tenuto conto dei descritti limiti di rilevabilità dell'errore percettivo.
2.3. Infatti, deve riscontrarsi che la sentenza che si denuncia essere inficiata da errore, nell'affrontare il tema della partecipazione di COGNOME al sodalizio ha in sostanza valorizzato, tra l'altro (cfr. p. 19 della sentenza), plurimi da individualizzanti, che prescindono dalla conversazione registrata in dat febbraio 2009, già segnalata dalla difesa nell'impugnazione, in cui i colloqu parlano di NOME da' COGNOME.
Si rimarca il dato significativo, ai fini dell'identificazione del ricorren dell'acclarato pernottamento, già nel 2002, in Reggio Emilia, assieme a NOME COGNOME, membro dell'organigramma della RAGIONE_SOCIALE, con ruolo di vangelista.
Ancora si segnala il rapporto di stretta parentela con NOME COGNOME, uomo di fiducia di NOME COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALE deceduto e dell'esistenza di altra conversazione, del 3 giugno 2009 n. 2333, nella quale discutono NOME COGNOME, appunto, e NOME COGNOME, indicando che l'interpretazione fornita della captazione, in sede di merito (attaccata con il motivo di ricorso n. 1 del 23 giugno 2015, che si assume trascurato dalla Corte di legittimità), è lineare e immune da contraddittorietà (cfr. p. 37 della sentenza di legittimità), dunque operando una valutazione di merito su tale punto, non rivedibile nella presente sede.
Inoltre, si valorizza come dato senz'altro individualizzante, comunque non neutro ai fini che interessano, l'acclarata circostanza del fatto che il magazzino di
COGNOME, odierno ricorrente, sia stato teatro di un episodio intimidatorio nei confronti di COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da parte di quella degli COGNOME.
Infine, si rileva che la sentenza, nel complessivo ragionamento svolto, assume espressamente, affrontando, quindi, anche il tema dell'identificazione che, secondo i giudici di merito, gli elementi a carico di COGNOME non si traggono soltanto dalle dichiarazioni eteroaccusatorie ricavate dalle conversazioni inter alios, intercettate a carico di COGNOME.
Si fa espresso riferimento, infatti, a un giudizio complessivo rispetto a tutti dati emersi nel corso del rito abbreviato a carico (cfr. p. 35) e alla non decisivit delle dichiarazioni eteroaccusatorie a suo carico, emergenti dalle captazioni delle conversazioni di NOME COGNOME, poi, sono quelle in base alle quali la difesa, già con il primo atto di ricorso (cfr. p. 2 del primo ricorso, in cui si richiam conv. del 19 febbraio 2009 tra NOME COGNOME e "COGNOME", nonché quella del 3 giugno 2009 tra COGNOME, parente di COGNOME odierno ricorrente, e NOME COGNOME), aveva devoluto il tema della non certa identificazione dell'COGNOME, chiamato per cognome dai conversanti, indicato come NOME da' COGNOME di cui i conversanti parlano, con l'odierno ricorrente.
Da ultimo, dal complesso della motivazione, offerta dalla Corte di legittimità, non risulta trascurato il tema, originariamente introdotto dal ricorrente, della sua estraneità al sodalizio per l'incensuratezza, stante la prova negativa data dalle intercettazioni investigative in atto dal 2008, per l'assenza del prevenuto dalla competizione elettorale, per l'attività commerciale lecitamente svolta, temi segnalati dalla prima sentenza rescindente.
La sentenza, di cui si discute nella presente sede, ha indicato gli elementi positivi dai quali i giudici di merito hanno derivato la partecipazione al sodalizio d COGNOME, odierno ricorrente t evidentemente giudicati idonei a superare i menzionati dati, già devoluti con il gravame, con ragionamento esauriente, lineare e completo.
Infine, è appena il caso di osservare che la sentenza, oggetto di ricorso straordinario, evidenzia che il giudice del rinvio segnala il dato che l'inserimento di COGNOME nel sodalizio non è fondato soltanto sulle dichiarazioni eteroaccusatorie, contenute nella captazione a carico di NOME COGNOME, ma anche sulla lettura logico-sistematica di tutte le altre risultanze probatorie e sulla significativa – affiliazione ad un'associazione riconducibile alle cd. mafie storiche, richiamando nell'incipit del § 6.1., espressamente e mediante rinvio, tutte le argomentazioni svolte dal giudice di legittimità, con riferimento alla posizione del coimputato NOME COGNOME.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese , processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente