Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34512 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso uditi i difensori:
AVV_NOTAIO chiede il rigetto del ricorso e, per le parti civili rappresentate, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME espone i motivi di gravame, chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, e insiste nell’accoglimento del ricorso
I,/
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 48560 del 4 luglio 2023, la I sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo, che, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE I sezione, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. NOME COGNOME, per il tramite dei propri difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, affidando le proprie censure ad unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale si duole del fatto che la I sezione aveva del tutto omesso di valutare i motivi devoluti ai punti 1.6 e 1.7 del ricorso principale, nei quali si censurava: 1) il travisamento di prova con riferimento all’intercettazione ambientale del 2 gennaio 2016 (motivo 1.6 dell’originario ricorso); 2) l’incerta riferibilità alla persona di NOME COGNOME di due frasi oggetto del compendio intercettativo, posto che i militari dei R.O.S. di Catania avevano attribuito quelle frasi ad altro coimputato (COGNOME), mentre i militari dei R.O.S. di Palermo avevano riconosciuto la voce del COGNOME (motivo 1.7). Viene, inoltre, denunciata 3) l’omessa valutazione di una memoria difensiva del 16 giugno 2023, incentrata sulla questione -già evocata- RAGIONE_SOCIALE attribuibilità all’odierno ricorrente di alcune frasi riportate nella citata intercettazione.
In particolare, il dedotto travisamento di prova riguardava l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale di una frase attribuita a NOME COGNOME (“noi a Comune dobbiamo parlare”), peraltro riportata dalla Corte territoriale senza l’originario punto interrogativo, ciò che, a parere RAGIONE_SOCIALE difesa, stravolgerebbe definitivamente il significato di quelle parole); da tale frase erroneamente la Corte aveva desunto l’interesse diretto dello stesso in un progetto estorsivo (trasformando una mera domanda posta dal NOME ai suoi interlocutori in un’affermazione). Per quel che concerne l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva – nella quale si insisteva sul dubbio circa la riconducibilità di quella frase a NOME COGNOME, e sulla conseguente necessità – trascurata dai giudici di merito – di 1) un riascolto RAGIONE_SOCIALE traccia intercettativa o 2) di una perizia fonica da disporsi ai sensi dell’art. 603 del codice di rito, 3) ovvero dell’audizione dei verbalizzanti – la difesa ricorda la crucialità delle doglianze ivi esposte ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica dell’indizio su cui la Corte territoriale aveva basato il proprio teorema accusatorio. Peraltro, la difesa aveva indicato in modo specifico gli atti
processuali dai quali risultava come la frase attribuita al NOME fosse stata in realtà pronunciata da altro coimputato (il COGNOME).
Ebbene, rispetto a tali censure, la I sezione di questa Corte avrebbe del tutto omesso di replicare, e ciò sia nella parte argomentativa dell’impugnata sentenza sia nella sintesi dei nnotivì di ricorso.
All’udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso. I difensori delle parti civili hanno chiesto di non accogliere il ricorso nei termini indicati i epigrafe. L’AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il motivo di ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l’impianto RAGIONE_SOCIALE motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi” RAGIONE_SOCIALE sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01).
Ciò posto, nel caso di specie, l’asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia st «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione, come tale esclusa dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259531 – 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256441 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2011, Rv. 250527 – 01).
E, infatti, la sentenza impugnata, nel rigettare il ricorso proposto nell’interesse del NOME, ha osservato testualmente «Il giudice di secondo grado, inoltre, ha valutato in modo ampio e con la necessaria completezza le fonti dimostrative, esprimendo un ragionamento che obiettivamente risulta dotato di una superiore forza dimostrativa. Ad essere decisivo, in particolare – e su tale
punto le doglianze di cui al primo motivo risultano meramente rivalutative ed in fatto – è il dato storico RAGIONE_SOCIALE presenza di NOME COGNOME ai due incontri avvenuti nel gennaio del 2016 tra gli esponenti di vertice del gruppo di Licata e di Caltagirone. Ciò in rapporto ai contenuti delle conversazioni, debitamente esaminati in sede di merito (pianificazione di estorsioni), che non lasciano spazio a dubbi circa la necessaria «appartenenza al sodalizio» dei soggetti che presero parte al colloquio».
In altri termini e salvo quanto si dirà di seguito, il dato centrale è la presenza del NOME a quel colloquio e la sua partecipazione (indipendentemente dalle sfumature delle singole frasi) a rappresentare, nella valutazione RAGIONE_SOCIALE I sezione, l’indicatore fattuale razionalmente valorizzato dai giudici di merito per ritenere dimostrata l’appartenenza del NOME al sodalizio.
L’assenza di una puntuale confutazione delle doglianze indicate è irrilevante, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sull completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto RAGIONE_SOCIALE decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01).
L’unico motivo oggetto del presente ricorso condensa, peraltro, eccezioni già sollevate nel precedente ricorso per cassazione, incentrate su pretesi vizi motivazionali (a iniziare dal difetto di motivazione rafforzata) in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. Rispetto a tali eccezioni, tutte rigettate con l’impugnata sentenza, la I sezione di questa Corte ha fornito una motivazione che, in nessun punto, è affetta da errori causati da una svista o da un equivoco o dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbiano condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata.
Nel contestare l’omessa valutazione, da parte RAGIONE_SOCIALE I sezione di questa Corte dei motivi devoluti e, di conseguenza, di profili decisivi ai fini del giudizio di responsabilità penale dell’imputato, la difesa elude il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell’impugnata sentenza. Altresì eluso risulta il confronto con la sintesi dei motivi di ricorso. Invero, la Corte ha fornito replica non equivoca ai temi dedotti e, in questa sede, puntualmente riproposti. Nella sintesi, la Corte di cassazione ha infatti riferito di una “diversa interpretazione” fornita dal giudice d’appello dell’episodio del 2 gennaio 2016, sul quale si appuntano le censure oggetto del presente ricorso.
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La presenza di un punto di domanda al termine di una frase non incide, né l’individuazione RAGIONE_SOCIALE persona che ha pronunciato una singola frase altera secondo la valutazione RAGIONE_SOCIALE I sezione, insindacabile in questa sede- il significato RAGIONE_SOCIALE partecipazione complessiva all’incontro tra gli esponenti mafiosi di vertice dei gruppi di Licata e di Caltagirone.
Quanto detto vale anche in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva sopra ricordata: la I sezione ne dà atto alla fine RAGIONE_SOCIALE sintesi dei motivi di ricorso, sottolineandone il carattere riepilogativo dei motivi del ricorso principale. Deve pertanto senz’altro escludersi, con riferimento a tale articolazione RAGIONE_SOCIALE censura, la ricorrenza di svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia portato la Corte di cassazione a non tener conto RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva (cfr., ad es., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384 – 01: «in tema di ricorso straordinario, l’omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto»).
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – che liquida in complessivi euro quattromila per ciascuna, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024
Il consigliere estensore