Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, propone ricorso straordinario per cassazione per errore di fat sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 49341/ emessa il 19/09/2023 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte ne procedimento RG n. 5030/2023.
A fondamento del ricorso evidenzia che aveva censurato in sede di legittimità la decisione di condanna della Corte d’appello di Napoli resa nei confronti, tra l’altro, per avere rigettato, senza congrue argomentazio motivo di gravame correlato al calcolo della pena in violazione del crit moderatore contemplato dall’art. 63, quarto comma, cod. pen.
In particolare, assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in u svista assumendo la correttezza del ragionamento compiuto dal giudice di primo grado nella determinazione del trattamento sanzionatorio sull’erroneo assun che egli fosse stato condannato per più reati avvinti sotto il vincolo continuazione, mentre, in realtà, come evidente dalla documentazione agli a del fascicolo, la condanna era intervenuta per il solo reato di cui all’art. cod. pen., contestato al capo 1).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Se è vero, infatti, che la decisione censurata ha effettuato un impro riferimento all’aggravamento della pena per il “reato satellite” e, po giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’onere di specifica motivazione de aumenti di pena per i reati c.d. satellite, dalla lettura della stessa si c che la Corte ha vagliato, senza incorrere in alcuna svista, la censura veic dalla difesa del COGNOMECOGNOME
La sentenza impugnata, invero, ripercorre il motivo di ricorso per com proposto, ritenendolo infondato sull’assunto per il quale il criterio moderato cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen. non era stato violato medi l’irrogazione di una pena per il reato ascritto di sedici anni di recl aumentata di sette anni per la recidiva e ulteriormente “aggravata” – i conferma che la decisione ha tenuto conto che venivano in rilievo al circostanze aggravanti e non già un reato satellite – di altri tre anni.
Ne deriva che l’espressione “reato satellite” e il riferimento alla re giurisprudenza delle Sezioni Unite non hanno avuto alcuna rilevanza, vieppi decisiva, e dunque tale da consentire l’emissione di una pronuncia di carat
rescindente a fronte del rimedio straordinario proposto (ex multis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 – 01; Sez. 1, n. 15422 de 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 – 01), ai fini dell’esame della doglianza e relativa pronuncia. Dalla lettura della motivazione della sentenza e, in particolare, della parte relativa all’esame dei motivi di ricorso propo COGNOME, si evince che la Prima Sezione non è incorsa in alcun errore di fatto ritenere che vi fosse stata condanna anche per altro reato oltre quello conte al capo 1).
Che poi la decisione impugnata abbia fatto o meno corretta applicazione dell norma evocata dal ricorrente è questione di diritto, che non può essere dedo con il ricorso di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, COGNOME Giorgio, Rv. 273779 – 01).
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
AVV_NOTAIO