Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 540 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 540 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 9943 del 25/02/2025 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori
lAVV_NOTAIO del foro di COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento; e l’AVV_NOTAIO del foro di COGNOME Nord, in difesa di COGNOME NOME, conclude associandosi al codifensore.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 9943 in data 25/02/2025 la Seconda Sezione della Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME
avverso la sentenza della Corte di appello di COGNOME in data 14/03/2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto il COGNOME responsabile dei reati di usura (capo 2) e tentata estorsione aggravata (capo 3).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di COGNOME NOME, è stato proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si prospettano tre errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione.
2.1. Con il primo, si prospetta l’errore di fatto, decisivo, in cui sarebbe incorsa la Corte, consistito nel non avere valutato la risultanza processuale costituita da un foglio manoscritto, proveniente dalla persona offesa, e prodotto in occasione delle s.i.t., dalla stessa rese in data 19/11/2010, e acquisito agli atti del dibattimento di primo grado. In questo documento la persona offesa, COGNOME COGNOME, dava atto di avere concordato con l’imputato la restituzione di un debito di 180.000 mila euro in tre anni con l’ulteriore somma di denaro di euro 30 mila. In definitiva, nel documento di faceva riferimento ad un interesse annuo pari al 5%, circostanza diversa da quella riferita dall’COGNOME, e cioè di avere concordato per la restituzione del debito un interesse mensile pari al 5%. A fronte di quanto sostenuto dalla Corte di appello a pag. 7 della sentenza, in risposta allo specifico motivo di appello proposto, la Cassazione si limitava a replicare al motivo di ricorso dimostrando di non avere preso in esame il decisivo documento presente in atti (vedi pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata). L’esame del documento in questione avrebbe evidenziato l’insanabile contrasto tra quanto riportato nello stesso e quanto sostenuto dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni, inficiandone l’attendibilità.
2.2. Con il secondo, si lamenta l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Cassazione nell’impugnata sentenza nel rigettare il motivo di ricorso con cui si invocava la nullità della sentenza di primo grado, e conseguenzialmente, di quella di appello, per avere partecipato all’istruzione e poi alla decisione un GOP in violazione degli artt. 11 e 2 del d. Igs. n. 116/2017, anche in virtù dell’abrogazione del disposto normativo di cui all’art. 30, comma 6, d. Igs. n. 116/2017 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), legge n. 51 del 2025.
2.3. Con il terzo, si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nell’impugnata sentenza nel rigettare il motivo di ricorso con cui si invocava la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12-sexies d.l. n. 306/1992 e 644, ultimo comma, cod. pen. Nel motivo di ricorso la difesa si doleva della conferma da parte della Corte di appello della confisca disposta dal giudice di primo grado non solo con riferimento ad alcuni beni nella disponibilità del condannato, ma altresì con riguardo ad alcuni beni nella disponibilità di COGNOME
NOME e COGNOME NOME, rispettivamente moglie e figlia del ricorrente. Con l’ausilio di un elaborato tecnico della consulente tecnica dott.ssa COGNOME la difesa aveva dimostrato come il Tribunale avesse fatto illegittimamente ricorso, anche con riferimento ai cespiti intestati a terzi, e non al condannato, alla presunzione di illecita accumulazione di ricchezza, non operante invece per i terzi in ragione di orientamenti giurisprudenziali. Nonostante le conclusioni del Procuratore generale, che si pronunciava per l’accoglimento del motivo di ricorso, la Corte, senza confrontarsi con le risultanze della consulenza tecnica difensiva, e senza considerare che i beni non erano intestati al condannato, ma a soggetti terzi, rigettava il motivo di ricorso.
Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
Come è noto, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2022, imp. Basile, Rv. 221280-01: la Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incors il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale). In tema di ricorso straordinario,
qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527-01).
Ciò chiarito, passando ad esaminare il primo errore prospettato, deve osservarsi come la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, ha esaminato dettagliatamente la doglianza, ponendo in evidenza come nell’originario motivo di ricorso il ricorrente prospettasse, in definitiva, una diversa lettura in fatto dell risultanze probatorie, senza neppure confrontarsi in maniera specifica con la motivazione della sentenza di appello, espressamente richiamando la pagina della predetta sentenza (pag. 7) dove la Corte napoletana aveva replicato al motivo di appello. In tale modo, la Corte di legittimità ha mostrato di avere espressamente esaminato la censura e di avere condiviso le conclusioni cui era giunta la Corte di secondo grado, rispetto alle quali riteneva anche che il ricorrente non si fosse debitamente confrontato. Dunque, contrariamente all’assunto difensivo, non ci si trova di fronte ad un errore percettivo, bensì ad una decisione avente un implicito contenuto valutativo e, come tale, insuscettibile di correzione.
Anche il secondo errore dedotto si risolve, in definitiva, in una doglianza che concerne una decisione dal contenuto valutativo resa dalla Corte di cassazione. Invero, la Corte ha escluso la prospettata nullità facendo esplicito richiamo alla norma transitoria di cui all’art. 30, comma 6, d. Igs. n. 116/2017, nel testo all’epoca vigente, così come interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. Questa decisione, che si fonda sul corretto esame degli atti processuali, è frutto di una precisa scelta interpretativa della norma, che, con il ricorso straordinario, si vuole rimettere inammissibilmente in discussione, richiamando il disposto normativo di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 51/2025, peraltro, entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia della Cassazione, e cioè in data 01/05/2025.
Alla medesima conclusione deve giungersi anche in relazione al terzo errore di cui si duole il ricorrente.
Il ricorrente si lamenta che non sarebbe stata esaminata la consulenza tecnica difensiva che avrebbe escluso la ricorrenza di una sproporzione dei redditi rispetto ai cespiti intestati alla moglie e alla figlia del ricorrente.
Tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcuna svista da parte della Corte di cassazione, che ha risposto all’originario motivo di ricorso
richiamando espressamente le pagine 13 e 14 della sentenza della Corte di appello napoletana, che era giunta a diverse conclusioni, rispetto a quelle prospettate dalla difesa, valutando anche la consulenza tecnica difensiva e ritenendo generiche le affermazioni sulle attività commerciali e imprenditoriali del COGNOME, “così rispondendo a tutte le censure sollevate in appello ed inammissibilmente riproposte con il presente motivo di ricorso” (si legge testualmente a pag. 9 della sentenza impugnata). Ancora una volta, quindi, non ci si trova di fronte ad un errore percettivo, ma ad una decisione di tipo valutativo, espressa certamente in maniera sintetica, attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di appello, e, tuttavia, in maniera completa, anche se non condivisa dal ricorrente.
In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per quanto concerne la memoria scritta trasmessa dalla parte civile con allegata nota spese, deve ricordarsi che, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 novembre 2025