Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16976 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Mantova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 della Corte di Cassazione
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa il 30 marzo 2021 dal Tribunale di Mantova, aveva dichiarato prescritto il reato di appropriazione indebita aggravata commesso sino al 5 luglio 2015 e rideterminato la pena per la residua parte dell’imputazione.
Censura l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto per la restituzione della somma di 10 mila euro non vi sarebbe la spontaneità del risarcimento poiché l’imputato avrebbe dovuto pagare la provvisionale posta a suo carico. Deduce che sul punto questa Corte è incorsa in un errore di fatto, non essendosi avveduta che la restituzione era avvenuta ben prima dell’emissione della sentenza di primo grado, versando spontaneamente sul conto della persona offesa la somma di 10 mila euro in data 17 febbraio 2017 e ciò a seguito della confessione resa pochi giorni prima con impegno a restituire le somme illegittimamente trattenute.
Con successiva memoria di replica, il difensore ha contestato le conclusioni del Procuratore generale, rimarcando sia l’ammissibilità del ricorso che la sussistenza dell’errore, oggettivamente rilevabile dalla documentazione allegata al ricorso e rilevante in quanto destinato ad incidere sul trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Il ricorrente fonda le censure su una lettura parziale della motivazione resa nell’ordinanza impugnata, segmentando la risposta relativa al secondo motivo e concentrandosi solo sulla ritenuta insussistenza della spontaneità del risarcimento.
Da tale frazione della motivazione il ricorrente ricava l’erronea svalutazione dell’avvenuta restituzione della somma di 10 mila euro in data 17 febbraio 2017 in epoca di gran lunga precedente all’emissione della sentenza di primo grado, e la rilevanza dell’errore per l’incidenza negativa sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
In realtà, il ricorrente evita di leggere la completa motivazione resa sul secondo motivo, laddove questa Corte richiama la valutazione del giudice di appello che aveva ritenuto la somma di 10 mila euro “eccessivamente esigua rispetto all’entità del danno cagionato” e che, comunque, non vi era la necessaria spontaneità del risarcimento, in quanto l’imputato aveva dovuto pagare la provvisionale posta a suo carico dalla sentenza di primo grado.
Ne deriva che la mancanza di spontaneità del risarcimento non costituisce né l’unico elemento né il principale elemento considerato per ritenere giustificato il diniego delle attenuanti generiche, specie se si correla la valutazione della esigua entità del risarcimento rispetto alla consistente entità del danno considerata nella motivazione relativa al primo motivo di ricorso, laddove si reputa sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. e si rimarca, che lo stesso difensore sostiene che l’imputato avrebbe incassato nel periodo non coperto da prescrizione oltre 52 mila euro.
Ne discende che, quand’anche fondata su un errore di fatto la ritenuta mancanza di spontaneità del risarcimento, l’errore non è decisivo, trattandosi di un solo elemento di valutazione, che si traduce in un errore di giudizio; se poi si considera che ciò che rileva non è la spontaneità quanto la volontarietà del risarcimento, ancora di più si ricade nell’errore di diritto.
Ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
Rilevato, pertanto, che il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di diritto e non di fatto, che preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/03/2024