Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 509 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 509 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 23/09/2024 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; dato atto che pur essendo stata formulata dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, istanza di trattazione orale, accolta dal Presidente con decreto del 6 giugno 2025, nessuno è comparso in udienza per il ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 settembre 2024 la Settima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del 27 novembre 2023 della Corte di appello di Roma -di conferma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 22 luglio 2021 con cui era stato condannato, per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, contestato il 10 novembre 2020, così riqualificata l’originaria imputazione, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa, con i benefici della pena sospesa e della non menzione, e confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro-.
Tanto ha ritenuto con riferimento alle censure svolte in appello in tema di a) affermazione di responsabilità in ordine al contestato reato, b) diniego delle attenuanti generiche e eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché -il che rileva ai fini della decisione del presente ricorso- c) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 20-bis cod.pen., così riassunto il terzo motivo di doglianza, dichiarato inammissibile in quanto la relativa richiesta «non risulta essere stata richiesta nel corso del giudizio di secondo grado», argomentando, al proposito, che «l’applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all’art. 20-bis cod.pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall’art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell’imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione; dovendosi precisare, altresì, che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l’imputato circa la facoltà di richiedere l’applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione (Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285996-02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv 286017).»
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento della sentenza impugnata, affidata ad un unico motivo.
Censura la sentenza per errore di fatto costituito dall’aver affermato che la pena sostitutiva non fosse stata richiesta dall’imputato durante il giudizio di secondo grado, essendo, invero, la stessa stata richiesta “nel giudizio di secondo grado sia in sede di udienza, sia antecedentemente, con procura speciale appositamente redatta e depositata alla Corte di appello”.
Deduce, più precisamente, la difesa di aver depositato apposita procura speciale con la quale le veniva conferito il potere di richiedere proprio l’applicazione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis cod.pen. e 545-bis cod.proc.pen., tanto in una prima istanza di concordato, non accolta dal pg, quanto in udienza.
La lettura comparata della parte motiva dell’atto di impugnazione di merito, della sentenza di appello, di quella della suprema Corte renderebbe evidente il grave errore di percezione in cui è incorsa questa Corte di legittimità con l’impugnata sentenza circa la doglianza difensiva, protesa, in sede di legittimità, alla presa d’atto della omessa analisi, valutazione esposizione argomentativa in sede di merito.
Rammentato il perimetro dell’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod.proc.pen., di cui è stato progressivamente eroso il carattere di eccezionalità (cita la difesa Cass. Sez. U. 21/07/2016 (dep. 17/03/2017)), assume la difesa che, ove la Corte di Cassazione avesse correttamente considerato la richiesta presentata da COGNOME, non avrebbe, certamente, potuto non riconoscere l’accessibilità all’istituto invocato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, astrattamente proponibile in quanto si radica su una decisione d’appello che non ha provveduto su tale richiesta (cfr. Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025 Ud. GLYPH (dep. 27/02/2025 ) Rv. 287610 – 01, secondo cui, condivisibilnnente, «a richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d’appello che non abbia provveduto su tale richiesta), è, nella sua specificità, inammissibile.
Come già sopra dedotto (cfr. § del Ritenuto in Fatto) la Corte di appello di Roma, all’esito dell’udienza camerale del 27 novembre 2023, autorizzata la trattazione orale, ha confermato la condanna, pronunciata nei confronti dell’odierno ricorrente, dal Tribunale di Civitavecchia il 22 luglio 2021, in relazione al reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa, con i benefici della pena sospesa e della non menzione, e confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
2.1. I motivi di appello inerivano, alle censure, il primo, della sentenza del Tribunale in ordine alla configurabilità della fattispecie e al giudizio di colpevolezza dell’imputato; il secondo, della sentenza del Tribunale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 62-bis cod.pen.; il terzo, della sentenza del Tribunale in ordine alla mancata determinazione della pena entro il minimo edittale.
Non è traccia, nei motivi di appello, della richiesta della difesa in ordine all’applicazione della pena sostitutiva di quella detentiva breve irrogata.
2.2. Per la trattazione dell’appello proposto dall’imputato il Presidente Tit. della IV Sez. Penale della Corte di appello di Roma aveva indicato, con decreto del 5 aprile 2023, l’udienza dell’8 giugno 2023, rinviata, per adesione del difensore alla astensione proclamata dalle camere penali, al 14 settembre 2023, di nuovo rinviata, nulla opponendo il P.G. e su istanza della difesa per consentire all’imputato, impedito, per motivi personali, a comparire personalmente, al 27 novembre 2023, quando, ancora assente l’imputato, sulle conclusioni rassegnate dalle parti (conferma della sentenza il Procuratore generale, accoglimento dei motivi di appello il difensore), la Corte territoriale ha deciso per la conferma della condanna.
Non è traccia, nei verbali di causa delle indicate udienze, della richiesta della difesa in ordine all’applicazione di pena sostitutiva di quella detentiva breve irrogata.
2.3. E’ in atti una richiesta, a firma dell’AVV_NOTAIO -che non reca una data di redazione dell’atto, né di deposito dello stesso, ma in calce alla quale è steso il parere a firma del AVV_NOTAIO, della Procura Generale presso la Corte di appello di Roma, datato 14 novembre 2023- integrante istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., con un chiaro riferimento all’udienza del 27 novembre 2023, a tenersi, sicché logicamente la datazione dell’istanza non può che essere quella del 13 novembre 2023 -come sembrerebbe doversi dedurre da successivo atto difensivo di cui si dirà in seguito- o, al massimo, del 14 novembre 2023, precisamente in orario successivo alla chiusura del verbale di udienza tenutasi in quella giornata, non potendo altrimenti essere nota alla difesa la data della udienza di rinvio.
Si tratta di istanza in cui si proponeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da far valere, nella loro massima espansione, sulla pena base di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, sì da giungere alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 1.334,00 di multa, “sostituita ex art. 20-bis c.p. , alla pena pecuniaria di euro 4.400, calcolata con 10 euro per giorno; con rinuncia agli altri motivi di appello”.
Istanza in relazione alla quale il Procuratore non prestava il consenso, ribadendo la propria contrarietà come precedente manifestata, in ordine a analoga pregressa istanza del 22 maggio 2023.
Istanza, nuovamente, replicata con altra in atti, redatta nei medesimi termini (vi si dà atto dell’avvenuto deposito della proposta di concordato il 13 novembre 2023, come sopra anticipato, del rigetto da parte del AVV_NOTAIO Procuratore generale), con atto ancora una volta privo di indicazione della data di redazione e senza attestazione di deposito.
Non è traccia dell’essere stata la stessa veicolata alla Corte di appello, neppure in termini di mera conoscenza, men che meno in termini di proposizione dell’istanza.
2.4. Assume la difesa l’esistenza di una procura speciale appositamente redatta e depositata alla Corte di appello, da cui la pretesa affermazione dell’essere stata, richiesta, per tale tramite, alla corte territoriale l’applicazione di pena sostitutiva di quella detentiva breve irrogata.
2.4.1. Si osserva, al proposito, che una siffatta deduzione non è supportata dalla relativa allegazione dell’atto al ricorso, in violazione del principio di necessaria autosufficienza dello stesso.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità il ricorso per cassazione con cui si lamenta l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816, e, più di recente, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280419 – 01).
Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l’imputato si limita a proporre una versione dei fatti procedimentali genericamente alternativa, senza indicare -quanto alla procura di che trassi in questo spaccato motivazionale- puntualmente l’atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.
2.4.2. Si osserva, altresì, in via di logica, che il rilascio di una procura speciale per il compimento di un determinato atto, quand’anche noto -il che nella specie non è dimostrato come appena argomentato- all’autorità dinnanzi alla quale l’atto -nella specie richiesta di applicazione delle pene sostitutive- debba essere compiuto, non può surrogare sic et simpliciter l’atto stesso, potendo valere, evidentemente, soltanto a legittimare l’esercizio della richiesta in nome altrui, nella specie nell’ambito dell’esercizio del munus difensivo, ma non, certamente, a (implicitamente) tenerne luogo.
2.5. Non risulta, pertanto, provato agli atti del procedimento quanto dalla difesa dedotto con riferimento alla intervenuta richiesta da parte dell’imputato, nel corso
del giudizio di secondo grado, di applicazione delle pene sostitutive brevi di cui all’art. 20-bis cod.pen.
2.6. E’ proprio la lettura comparata degli atti -disponibili per questa Cortepostulata dalla difesa a sostegno delle proprie istanze, a comprovare la fallacia della proposta interpretazione.
Ciò premesso non si ravvisa conseguentemente, nella motivazione dell’ordinanza qui impugnata, alcun errore qualificabile a mente dell’art. 625-bis cod.proc.pen.; errore che la difesa, nell’ultima parte del suo ricorso, sembra voler dedurre anche, estensivamente, in qualche misura, in senso valutativo (cfr. § 2 del Ritenuto in Fatto, ultimo periodo).
Osserva il Collegio che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito. In termini Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022 Cc. (dep. 19/07/2022 ) Rv. 283667 – 01, adottata a proposito di fattispecie di dedotto mancato rilievo “ex officio” di questioni prospettate in giudizio dal ricorrente e ritenute inammissibili dalla Corte perché pacificamente non devolute in appello.
3.1. Osserva che l’ordinanza impugnata riporta con precisione i motivi di ricorso e li valuta, dichiarandoli inammissibili, sulla scorta di deduzioni, in fatto, corrispondenti alla realtà procedimentale.
3.2. Non si può dunque discorrere di errore materiale, la cui definizione coincide con quella di cui all’articolo 130 del codice di rito, e dunque si riferisce alla sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà del giudice, mero lapsus calami nella stesura del provvedimento, non coincidente con quello che il giudice realmente intendeva; non di errore di fatto, errore percettivo commesso dal giudice nella lettura degli atti processuali, in cui (a differenza dell’errore materiale), la volontà del giudice non si è formata correttamente, che deve essere decisivo, e quindi determinante nella scelta compiuta da parte del giudice, ed ictu ()cui/ percepibile come tale. Errore, percettivo, nella specie inesistente, in assenza di erronea valutazione di natura giuridica sulla concreta ammissibilità di quei motivi, valutazione che, seppur non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 2945 del 25/11/2008, del:. 2009, Caso, R.v. 242689).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2025
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