Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40275 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40275 AVV_NOTAIO 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Volle il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentiti gli AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’ 8 luglio 2024 che aveva confermato la condanna per il delitto di estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1. cod. pen.
NOME COGNOME, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata per la mancata esaustiva lettura della testimonianza di NOME COGNOME che aveva spiegato come l’arresto dell’affare con NOME COGNOME fosse derivato solo dall’assenza di convenienza, non conoscendo le minacce da questi subite – come indicato specificamente nel terzo motivo di ricorso – così da far venire meno il requisito costitutivo del delitto d estorsione.
Inoltre, a pag. 6 della sentenza impugnata si è dato atto dell’assenza di ragioni di astio personale della persona offesa che, invece, erano state espressamente indicate con il sesto motivo di ricorso con richiamo alle dichiarazioni di COGNOME secondo il quale COGNOME era «nemico acerrimo di NOME».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto declina censure manifestamente infondate e in parte precluse.
Ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen. costituisce errore di fatto l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso ed è connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME,
Rv.221280). Detto errore, quindi, va identificato soltanto in una fuorviata rappresentazione percettiva, con esclusione delle ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
Nel caso di specie l’errore è stato individuato negli assunti che hanno portato la Corte di cassazione a rigettare il ricorso con il quale si contestava la configurabilità del reato di estorsione per l’assenza di qualsiasi elemento da cui desumere che l’imprenditore NOME COGNOME avesse deciso di abbandonare la trattativa contrattuale con i NOME perchè venuto a conoscenza della minaccia di morte subita da NOME COGNOME, anziché per mere ragioni di convenienza.
3.1. La sentenza impugnata ha ricostruito il percorso della motivazione dei giudici di merito senza alcun travisamento dell’ampia istruttoria svolta e rispondendo puntualmente a tutti i motivi di ricorso.
Infatti, è stata ritenuta incensurabile la motivazione della Corte di merito nella parte in cui aveva ricostruito l’intera condotta estorsiva di NOME COGNOME ed altri in base alle dichiarazioni della persona offesa, NOME COGNOME, collocandola in un più ampio quadro probatorio di supporto – dichiarazioni dei testimoni NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME – dal quale era risultato che le minacce del ricorrente avevano prima provocato la rinuncia di NOME COGNOME alla prosecuzione della trattativa contrattuale con NOME COGNOME e, in seguito, lo avevano costretto ad accettare la deteriore proposta di NOME COGNOME, con significativo danno economico.
Dunque, il richiamo del ricorso all’affermazione secondo la quale «informato dell’accaduto, NOME COGNOME si determinava ad abbandonare la trattativa con l’COGNOME e con i NOME COGNOME, facendo così naufragare l’operazione commerciale» (pag. 5) è fuorviante perché attiene ad un passaggio relativo che appartiene alla sintesi della ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito e non da attribuire alla pronuncia impugnata.
La Corte di legittimità, invece, ha ritenuto superabili le obiezioni difensive, anche in questa sede riproposte, evidenziando come la condotta estorsiva di NOME fosse stata correttamente fondata, dai Giudici di merito, sulla coartazione della volontà contrattuale di NOME «determinandolo ad abbandonare la trattativa
economica lecitamente in corso con l’imprenditore NOME COGNOME» (pag. 7), così da rendere del tutto priva di fondamento, oltre che di rilievo, la circostanza, oggetto dell’asserito errore di fatto, che COGNOME si fosse fatto da parte per ragioni di convenienza economica. Infatti, la sentenza impugnata, diversamente da quanto asserito dal ricorso, non fa mai menzione del comportamento di detto imprenditore, delle sue determinazioni e delle sue motivazioni, avendo incentrato la valutazione della logicità e completezza del percorso argomentativo sull’analisi critica delle dichiarazioni accusatorie di NOME in ordine alla sua illeci estromissione dall’attività contrattuale prescelta e a condizioni per sé favorevoli, quale quella con COGNOME.
Peraltro, la Corte di cassazione, a pagina 9, ai fini di qualificare la natura mafiosa della condotta estorsiva, avvenuta in un territorio in cui è radicata una mafia storica, ha valorizzato il comune atteggiamento processuale tenuto sia dalla persona offesa che dal teste NOME COGNOME che, in una prima fase, avevano tentato di minimizzare la portata dell’accaduto.
3.2. Il ricorso menziona anche un altro errore percettivo della sentenza impugnata consistito nell’avere affermato che non fossero emerse ragioni di astio della persona offesa con gli imputati tali da giustificare un suo intento calunnioso (pag. 6) sebbene richiamate al sesto motivo di ricorso.
La sentenza impugnata, diversamente da quanto censurato, ha riportato il motivo difensivo in termini ben diversi da quelli in questa sede descritti, ancora una volta in modo fuorviante. Infatti, l’originario ricorso aveva dato atto che NOME COGNOME avesse riferito a NOME COGNOME e non alla persona offesa l’inimicizia nutrita nei confronti del ricorrente così da non esservi alcun errore nella valutazione correttamente operata dalla sentenza impugnata.
Il ricorso, in conclusione, senza rappresentare alcun travisamento percettivo, si è limitato a contestare gli argomenti della Corte di cassazione riproponendo integralmente le censure disattese, funzionali esclusivamente ad una diversa ricostruzione di merito.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iiricorrentieal pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende
Così deciso il 27/11/2025