Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, del foro di REGGIO CALABRIA, che, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha concluso riportandosi ai motivi dedotti nell’atto di impugnazione e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 gennaio 2023, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e da
NOME COGNOME avverso la pronuncia, in data 8 marzo 2021, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto entrambi gli imputati colpevoli, tra l’altro, del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.
2 NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, eccependo errore percettivo di fatto.
Lamentano che il Giudice di legittimità, nell’esaminare la questione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dedotta nei rispettivi atti di ricorso, aveva ritenuto accertata, uniformandosi alle valutazioni della Corte di appello, la loro partecipazione non alla “RAGIONE_SOCIALE“, nei termini precisati dal sulla base dell’imputazione dal Giudice del primo grado del giudizio , ma ad un diverso sodalizio – la “RAGIONE_SOCIALE” descritta come un’articolazione territoriale, strettamente federata alla schieramento condelliano, in realtà inesistente nel periodo temporale di interesse della seconda guerra di mafia. E’ pacifico, infatti, che all’epoca gli COGNOME erano affiliati alla “RAGIONE_SOCIALE” e comunque non erano federati allo “schieramento condelliano”. In tal senso depongono non solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME, COGNOME e COGNOME ma anche quelle rese da NOME, principalmente valorizzate dalla Corte di appello sia pure con evidente travisamento del loro contenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è inammissibile.
Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art.625 bis cod. pr pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme
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sostanziali e processuali. (ex multis Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01 che, in applicazione di tali principi, ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell’interpretare le dichiarazioni testimoniali e l’illogicità della motivazione sul ruolo dell’imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l’arma all’esecutore materiale).
Tanto premesso, appare evidente che l’errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte.
2.1. La sentenza di cui si chiede la correzione, nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso relativi alla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa dedotti da NOME COGNOME (pagg. 28 e 29), non ha equivocato in alcun modo il contenuto degli atti processuali ed in particolare della sentenza della Corte di appello. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la Corte reggina ha ritenuto NOME COGNOME inserito in una delle articolazioni territoriali della ‘ndrangheta nella città di Reggio Calabria “operanti in un contesto organizzativo funzionale ed unitario” precisamente nell’ambito della “cosa RAGIONE_SOCIALE federata allo schieramento condelliano sino alla seconda guerra di mafia”.
L’errore denunziato non costituisce, quindi, una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione bensì, secondo la stessa prospettazione de ricorrente, un errore di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali del giudizio di merito.
Tali pretesi errori non sono rilevabili in sede di ricorso straordinario per errore di fatto ma avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciati attraverso gli specifici mezzi di impugnazione ordinari (Sez. 6, n. 48461 del 20/11/2008, COGNOME, Rv. 242144 – 01; Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, COGNOME, Rv. 244067 – 01). D’altra parte, neanche il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato dedotto in sede di legittimità, può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394)
2.2. In ogni caso, la sentenza della quinta sezione ha evidenziato che l’inserimento di NOME COGNOME in un’autonoma “RAGIONE_SOCIALE“, come contestato nel capo di imputazione, oppure in un’articolazione territoriale della “RAGIONE_SOCIALE” non assumeva alcun rilievo ai fini dello specifico profilo di doglianza dedotto nel ricorso, ossia la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e
sentenza, non determinando una trasformazione radicale o sostituzione delle condizioni che integrano gli elementi costituivi dell’addebito associativo.
2.2. Quanto alla posizione di NOME COGNOME, la sentenza oggetto di ricorso (pagg. 37 e 38) non ha neanche affrontato il tema, posto dal ricorso straordinario, relativo alla precisa individuazione della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza in quanto non espressamente dedotto nei motivi, espressamente circoscritti alla condotta partecipativa ed ai riscontri individualizzanti (pag. 4 e 5).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 3 aprile 2024.