Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45492 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, co modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, i forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Uditi in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; per la parte civile Città Metropolitana di Re Calabria, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 354 deliberata il 16/06/2022 e depositata il 09/01/2023, la Prima Sezione di questa Corte rigettò il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 16/02/2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 26/03/2019, egli stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione, in ordine al reato aggravato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen., per aver fatto parte, all’interno dell’associazione di tipo mafioso riferibile alla c.d. “RAGIONE_SOCIALE“, della s ndrina di INDIRIZZO di Siderno.
Avverso l’indicata sentenza della Prima Sezione di questa Corte ha proposto ricorso straordinario NOME COGNOME, attraverso il difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al quinto motivo del ricorso originario, errore di fatto dovuto a equivoco nella lettura degli atti interni de giudizio emesso nella sentenza impugnata. Le affermazioni della sentenza impugnata al § 2.5.2. sono sganciate da episodi riconducibili al summit del 28/01/2014, in quanto la motivazione della Corte di appello evidenzia come il summit fosse avvenuto tra i COGNOME e i COGNOME per sanare contrasti legati al traffico di stupefacenti, rispetto al quale NOME è stato assolto dal Tribunale di Locri il 26/03/2019. La sentenza impugnata incorre in un errore di fatto dovuto a un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, non confrontandosi con la parte di motivazione in cui si valorizza l’invito rivolto a NOME dal cognato NOME a recarsi in Canada non collegato al summit del 28/01/2014, a dimostrazione che le risultanze di cui alle conversazioni citate nelle pagine della sentenza di appello richiamate dalla Corte di cassazione non fossero collegate al menzionato summit.
2.2. Il secondo motivo denuncia errore di fatto in relazione al sesto motivo del ricorso originario, in quanto dalla conversazione ambientale del 22/01/2013, riportata nella sentenza di appello e non considerata dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME emerge la lontananza dal territorio di Siderno di COGNOME, laddove la sentenza impugnata asserisce che la lontananza dal territorio canadese non era disconosciuta dalla sentenza di appello.
2.3. Il terzo motivo denuncia errore di fatto con riferimento al settimo motivo del ricorso originario, in quanto le affermazioni della sentenza impugnata confliggono con il fatto che i fratelli COGNOME sono stati assolti dal reato di cui
all’art. 416-bis cod. pen. e dagli atti del giudizio non risultano indicati qual esponenti di rilievo del traffico di narcotici. Il ruolo apicale di COGNOME, secondo l sentenza impugnata sarebbe da ricollegare agli interessi di NOME COGNOME da parte di NOME e NOME COGNOME, ma dalla lettura degli atti emerge che COGNOME venne assolto dal reato di traffico. La sentenza impugnata ha letto erroneamente la sentenza di appello dove si afferma che solo NOME COGNOME aveva operato nel settore del narcotraffico con COGNOME NOME classe ’37, mentre il ricorrente è del DATA_NASCITA.
2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo al dodicesimo motivo del ricorso originario, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, ritenendo certa la partecipazione al summit a casa COGNOME e facendo da ciò derivare il ruolo di vertice di COGNOME, la sentenza impugnata omette di considerare le prove esistenti, il che si traduce in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudiz
In limine, la Corte ha disposto la riunione al presente procedimento di quello relativo al ricorso N.R.G. 24268/23, trattandosi di mera duplicazione dei medesimi atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Al riguardo, una duplice premessa si impone.
1.1. In primo luogo, questa Corte ha avuto modo di stabilire che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063; con .r., ex plurimis, Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274471 – 01). Come si vedrà, alcune delle censure proposte dal ricorso presentano la connotazione messa in luce dal principio di diritto appena richiamato, venendo in rilievo, da questo punto di vista, un (ulteriore) profilo di inammissibilità.
1.2. In secondo luogo, va ribadito che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527).
Ora, i motivi di ricorso – che fanno leva su «atti interni del processo» (il primo, il secondo e il quarto motivo) e sulla sentenza impugrata e su atti interni
del processo (il terzo motivo) – fanno valere, a ben vedere, non un errore del giudice di legittimità, ma, al più, dei giudici di merito, posto che l’accesso agli atti del processo (fuori dei casi di error in procedendo, che certo non ricorre nel caso di specie) è consentito solo in presenza della denuncia – nell’atto di appello – di un travisamento della prova, che non risulta dedotta dal presente ricorso, sicché, per evidenziare il rilevato profilo di inammissibilità, è sufficiente ribadir che sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori d interpretazione di norme giuridiche, ma anche gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).
D’altra parte, il ricorso lamenta l’erronea «lettura degli atti interni giudizio», menzionando un’informativa dei Carabinieri; sul punto, all’evidenza il ricorso è inammissibile, per le ragioni già indicate sub § 1.2.
Infine, l’inammissibilità del motivo si apprezza anche sotto il profilo della carente deduzione della decisività delle stesse, non essendo stato neppure allegato, con la necessaria specificità, come l’erronea percezione delle risultanze probatorie avrebbe potuto condurre a una decisione diversa da quella adottata.
Anche il secondo motivo (relativo al sesto motivo del ricorso originario) è inammissibile. La conversazione ambientale del 22/01/2013 è menzionata dalla sentenza della Corte di appello (pag. 21) come uno degli e ementi comprovanti la partecipazione di NOME al summit del 28/01/2014, nel senso che attraverso tale intercettazione venivano raccolti dati incrociati sul suo conto che ne hanno permesso l’identificazione al summit indicato poi confermata. La sentenza impugnata richiama gli elementi illustrati con riferimento a I precedente quinto motivo, per giungere alla conclusione della conferma del ruolo di COGNOME, investito della decisione nell’interesse del sodalizio e per il mantenimento degli equilibri al suo interno, sicché non è dato ravvisare l’errore percettivo lamentato. Peraltro, anche il motivo in esame, in buona sostanza, fa leva, nella prospettiva già evidenziata, su atti interni del giudizio, riferendosi, per quanto è dato comprendere, al contenuto dimostrativo dell’intercettazione, ossia al “significato” del dato probatorio, la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità (che, in presenza di una denuncia di travisamento della prova, vede la propria cognizione limitata al “significante”, ossia al dato probatorio, rilevante e decisivo, pe evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370) e lo è tanto più in sede di decisione sul ricorso straordinario.
Il terzo motivo è del pari inammissibile, presentando, tra l’altro, quelle connotazioni scarsamente perspicue sopra richiamate. Le censure riguardano principalmente il ruolo dei fratelli NOME e NOME COGNOME,, che si deduce non sarebbero mai stati indagati o imputati per reati di traffico di stupefacenti, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza della Prima Sezione. Sul tema, il ricorso straordinario richiama la pag. 39 della sentenza Corte di appello di Reggio Calabria, ma tale pagina non fa riferimento ai COGNOME e alle vicende considerate dal motivo in esame.
La sentenza di appello, invece, a pag. 32, riferisce che NOME COGNOME aveva operato fattivamente nel settore del narcotraffico insieme con NOME COGNOME, omonimo del ricorrente, ma nato nel DATA_NASCITA. Il rilievo, richiamato dallo stesso ricorso, smentisce – almeno con riguardo a NOME COGNOME – la perentoria deduzione del ricorso straordinario e, comunque, esclude che l’affermazione della sentenza impugnata possa rivelare profili di decisività. Nessun passaggio della sentenza della Corte di cassazione mostra di confondere i due NOME, sicché nessun errore di fatto è dato rinvenire al riguardo.
Anche il quarto motivo del ricorso straordinario è inammissibile, Oltre basarsi sul dedotto “equivoco” in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell lettura degli atti interni del giudizio, il motivo reitera censure afferenti al summit a casa di COGNOME e altri punti già disattesi e, comunque, non corr puntualmente a specifici errori percettivi attribuiti al giudice di legittimità.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idone escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle sostenute dalla parte civile (arg., a contrario, Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, Rv. 274125 – 02), liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Riuniti i procedimenti RG 24227/2023 e 24268/2023, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenu presente giudizio dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria c liquida in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/09/2023.