Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44642 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44642 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGISANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità n. 48382/2022, pronunciata il 17 novembre 2022 e depositata il 21 dicembre 2022.
Il ricorso straordinario si riferisce alla parte della sentenza con la qual respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020, è stata confermata l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME quale promotore di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.
Il ricorrente sottolinea che, a pag. 18 della motivazione della sentenza n. 48382/2022, la Terza sezione penale ha valorizzato, considerandola elemento significativo dell’esistenza di una struttura criminale organizzata, la circostanz che il gruppo avesse a disposizione «autovetture con targa tedesca intestate alla “RAGIONE_SOCIALE” con sede in Germania, riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE». La sentenza osserva al riguardo che, come già il primo giudice aveva evidenziato, «i contratti di noleggio delle vetture costituivano una copertura documentale in quanto il relativo costo non sarebbe stato assolutamente alla portata dei soggetti intestatari alla luce del reddito dichiarato. Questi veico dunque, potevano giustificarsi soltanto nell’ottica di cui al capo 1) perch funzionalmente destinati agli spostamenti degli associati per la conduzione delle trattative e per il trasporto di stupefacenti e di denaro collegato a trattat illecite».
Secondo il ricorrente, questa motivazione dimostra l’esistenza di un errore percettivo. La prova dell’appartenenza di COGNOME all’associazione e il suo ruolo apicale nella stessa sarebbero stati desunti, infatti, dall’aver messo a disposizione degli associati le auto della “Top RAGIONE_SOCIALE” e questa messa disposizione avrebbe avuto lo scopo di ostacolare l’identificazione degli utilizzatori delle macchine. Cos argomentando, però, la sentenza non avrebbe considerato che le auto prese a noleggio erano tutte intestate alla società e perciò riferibili a COGNOME, il quale avrebbe avuto ragione di ostacolare l’identificazione dei soggetti incaricati dei trasporti per poi consentire agli inquirenti di risalire, attraverso le auto, a lui società di noleggio da lui gestita. Il difensore osserva che «solo un folle, e non certo un capo promotore di una consorteria criminale, invierebbe coscientemente auto a sé certamente riconducibili per compiere azioni illecite»; ne desume che la conferma della sentenza di condanna è stata determinata da un errore percettivo: in specie, dalla falsa convinzione che le auto messe a disposizione degli associati fossero «non identificabili».
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chieden dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sulla base dei quali il ricorso straordinario è stato propost manifestamente infondati. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibil nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata.
Si deve premettere che il rimedio di cui all’art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare “un giudizio di legitt della sentenza di legittimità”. Non è possibile quindi che, attraverso tale str processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in rea motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, evidente che l’errore di fatto può dare luogo all’annullamento di una sentenza Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.
In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualo la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuor rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativ non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale es dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen.
Si è chiarito, in particolare, che l’errore di fatto censurabile, secondo i dell’art. 625 bis cod. proc. pen. deve:
– consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavab atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell’art cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella int dell’art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui ve è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l’inesistenza di un fat cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell’uno quanto nell’altro c fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunzia
assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamen «nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del pro con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale è concluso il giudizio di legittimità»;
aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità;
non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni.
Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l’errore revocatori secondo l’accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» – in cui sia incorsa la stessa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
Nel caso in esame, la doglianza proposta non appare inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. La sentenza impugnata ha valutato infondati i motivi di ricorso proposti da COGNOME quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ha valorizzato a tal fine – oltre alla messa a disposizione delle auto della Top RAGIONE_SOCIALE numerosi altri elementi. Ha sottolineato in particolare (pag. 32 e 33) che, secondo quanto emerso dalle sentenze di merito, COGNOME aveva fornito un apporto significativo al sodalizio: mettendo a disposizione degli associati gli uffici della RAGIONE_SOCIALE (utilizzati come luogo di incontro sicuro); trattando, quale referente, con fornitori sia esteri che italiani; ricevendo costanti aggiornamenti (anche quando si trovava all’estero) sulle attività del gruppo e sulle vicende interne; impartendo direttive ai sodali (che lo consultarono e aspettarono il suo ritorno dall’estero p decidere se estromettere dal gruppo NOME COGNOME che aveva tenuto comportamenti scorretti).
Per quanto esposto, il ricorso non coglie nel segno quando afferma che, secondo la Corte di cassazione, la messa a disposizione delle auto della Top RAGIONE_SOCIALE sarebbe l’unico (o il principale) contributo fornito da COGNOME all’operativi dell’associazione e neppure quando sostiene che tale contributo sarebbe stato valutato rilevante sull’erroneo assunto che le auto della Top RAGIONE_SOCIALE fossero state messe a disposizione del gruppo per ostacolare l’identificazione di coloro che le utilizzavano. Ed invero, la sentenza impugnata evidenzia che, mettendo a disposizione degli associati auto utilizzabili per gli spostamenti, COGNOME COGNOME un contributo logistico di obiettiva rilevanza al funzionamento della organizzazione ed è evidente che un tale contributo prescinde dall’identità dell’intestatario dell macchine. Non si tratta, peraltro, dell’unico contributo ritenuto rilevante pe
sostenere il ruolo apicale di COGNOME all’interno dell’associazione sicché, quand’anche esistente, l’errore percettivo ipotizzato non sarebbe decisivo.
A ben guardare, il ricorrente non denuncia un errore di fatto, ma censura nel merito la decisione adottata. La difesa sostiene che la Corte di cessazione sarebbe incorsa in errore: non avrebbe compreso che la società di noleggio apparteneva all’imputato e che, di conseguenza, dalle autovetture eventualmente utilizzate per il trasporto di stupefacenti si poteva risalire a lui. Trascura, però, i giudici di legittimità erano ben consci del fatto che la società fosse riferibi COGNOME e, infatti, a pag. 18 della motivazione della sentenza n. 48382/2022 si legge che la «”RAGIONE_SOCIALE” con sede in Germania riconducibile all’RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME». Gli argomenti sviluppati, dunque, non sono volti a porre in luce un errore percettivo o di fatto – che non esiste – ma piuttosto a contestare la tenuta logica della decisione sostenendo che COGNOME non avrebbe consapevolmente consentito l’utilizzo di auto a lui riconducibili per compiere azioni illecite. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. La disposizione di cu all’art. 625 bis cod. proc. pen., infatti, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023