Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18904 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GAETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~4e le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di LATINA in difesa di COGNOME NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME presenta ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione emessa in data 1 marzo 2023, che – per quello che qui interessa – ha annullato con rinvio nei suoi confronti la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 dicembre 2021 limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e alla confisca, rigettando il ricorso nel resto.
La Corte territoriale aveva condanNOME COGNOME alla pena di anni quatto e mesi sei di reclusione, in ordine al reato aggravato di bancarotta fraudolenta distrattiva, ai sensi degli arti. 216, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 (capo 44) , perché, in concorso con più coimputati, quale titolare di diritto e di fatto della RAGIONE_SOCIALE, nonché quale titolare de società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, aveva distratto l’intero patrimonio della prima società, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 23 luglio 2009, tramite la cessione, in gran parte gratuita, del patrimonio a società del medesimo RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale e allo stesso COGNOME, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, con l’aggravante di aver cagioNOME un danno di rilevante gravità e di aver ottenuto il contributo di un RAGIONE_SOCIALE criminale organizzato impegNOME in attività criminali in più di uno Stato.
Nel procedimento cognitorio, con riferimento alla posizione di più coimputati di COGNOME, era stata accertata la sussistenza di un’associazione a delinquere volta alla commissione di reati di bancarotta, di riciclaggio e di violazioni della normativa fiscale, reati finalizzati a spogliare di gran parte del loro patrimonio le società.
Era stato operato poi il trasferimento delle società all’estero, al fine di eludere la declaratoria del dissesto nel territorio nazionale.
Il ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata contenga degli evidenti errori di fatto, che hanno costituito la ragione decisiva del rigetto del secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa aveva denunciato la violazione degli artt. 42 cod. pen., 216 legge fall., 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale.
La Corte di cassazione, quindi, avrebbe omesso di considerare i documenti che la difesa aveva specificamente individuato a pagina 7 e 10 del ricorso, al fine di far riqualificare nel reato di bancarotta preferenziale le condotte e avrebbe omesso di valutare i documenti inerenti la cessione dell’appartamento sito in
Milano (foglio 436, part. 307, sub 702) in favore della RAGIONE_SOCIALE, per le imputate alienazioni effettuate in favore della RAGIONE_SOCIALE alla medesima operazione di riequilibrio economico e patrimoniale con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per i reali ed effettivi titolari degli immobili attribuiti a COGNOME.
La Corte di cassazione a pagg. 60 e 61 la sentenza n. 27246/223 depositata il 22.6.2023 avrebbe effettuato un vero e proprio errore di percezione, affermando che la difesa non aveva individuato i possibili collegamenti tra la nomina di COGNOME e il trasferimento in Bulgaria della società dichiarata fallita e il rapport contrattuale, detto “accordo quadro”, esistente tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME (All. O della relazione del consulente tecnico Adpietro), dalla mail dell’11.11.2008 inviata da COGNOME NOME a COGNOME e all’amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE (All. 1 memoria difensiva con Adipietro del 16.5.2016) e dalla scrittura dell’8.4.2009 tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (All. 16 nota di produzione documentale De Neo), nonché delle tre visure catastali (All. 2, 3 e 4 memoria del 16.5.2016) riguardanti i tre immobili ritenuti di titolarità della persona fisica di COGNOME.
COGNOME‘accordo così documentato complessivamente emergeva che anche la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rilasciare al pari della RAGIONE_SOCIALE, iscrizioni ipotecarie volontarie sui beni immobili posseduti.
Tale errore ha avuto un ruolo decisivo per il rigetto del secondo motivo di ricorso, atteso che la sentenza ha affermato che le tre cessioni immobiliari per le quali è stata confermata la bancarotta per distrazione sarebbero state effettuate personalmente in favore di COGNOME alla luce del contenuto delle tre visure catastali (Ali. 2, 3 e 4 memoria del 16.5.2016), in realtà ceduto prima della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE dal COGNOME NOME il 27.2.2009 alla Cé l ‘(ro RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e il 21.10.2008 alla RAGIONE_SOCIALE ovverossia proprio alla società per cui le altre cessioni immobiliari (quella del capo 43 e quella dell’appartamento di Milano del capo 44) sono rientrate nella complessa operazione di riequilibrio economico finanziario del debito del RAGIONE_SOCIALE De RAGIONE_SOCIALE col RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così da integrare il meno grave delitto di bancarotta preferenziale.
In definitiva la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto l’estraneità delle cessioni immobiliari dagli accordi intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per appianare l’ingente credito vantato da quest’ultima, per cui è stato confermato il giudizio di responsabilità penale per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo 44.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di cassazione con la sentenza del 1.3.2023, in conformità con la sentenza della Corte di appello di Roma del 17.6.2021 impugnata, ha affermato che, con i documenti sopra indicati, la difesa non aveva dimostrato il collegamento dei passaggi immobiliari citati con l’accordo complessivo intercorso nel 2008 col RAGIONE_SOCIALE, stante la scarsa chiarezza del contenuto di tale accordo, che veniva rappresentato in termini generici come “garanzia patrimoniale imposta al creditore”, per ripianare i debiti derivanti da una ingente esposizione debitoria.
La decisione dei giudici di legittimità è stata presa sulla base della constatazione che i corrispettivi delle cessioni contestate complessivamente non erano stati rinvenuti (o erano stati rinvenuti in misura molto inferiore al pattuito) nel corso delle indagini patrimoniali svolte dagli inquirenti, che all’uopo avevano reso dichiarazioni nel processo di merito.
L’esistenza del dolo del delitto di bancarotta distrattiva era stata ritenuta altresì sulla base delle dichiarazioni rese sul punto dall’imputato COGNOME NOME nell’interrogatorio del 22.7.2011, mentre le affermazioni contenute nell’elaborato del consulente della difesa non erano state ritenute convincenti, attesa la loro genericità e scarsa chiarezza di contenuti.
Infatti, a pag. 108 della sentenza del 17.6.2021, la Corte di appello di Roma espressamente ha qualificato come “nebuloso” il significato dell’operazione di generale riequilibrio contabile esposto dal consulente della difesa sulla base dei documenti attestanti l’accordo quadro del 2008 con il RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di legittimità hanno spiegato, a questo proposito, che la maggior parte delle cessioni effettuate in favore di RAGIONE_SOCIALE ovvero in favore del COGNOME personalmente erano intervenute poco prima della sentenza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE; pertanto, erano da considerarsi di natura distrattiva, anche in considerazione del fatto che la difesa non aveva dato contezza, nell’ambito del richiamato accordo quadro del 2008 col RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’intervenuta nomina del NOME (il prestanome) e del sopravvenuto trasferimento in Bulgaria della sede sociale di tale società: aspetto che non viene affrontato e chiarito dal De COGNOME nemmeno nel ricorso esamiNOME in questa sede.
La valutazione dei giudici di legittimità di tali documenti per decidere sui motivi di ricorso presentati dal COGNOME è stata effettuata, quindi, in modo rituale e complessivo sulla base delle pertinenti argomentazioni svolte dai giudici di appello.
La sentenza di appello aveva svolto un’articolata valutazione dell’intero meccanismo posto in essere con una pluralità di negozi giuridici volta a svuotare
alcune società che erano state poi artificiosamente trasferite all’estero, previa nomina del prestanome quale unico amministratore unico.
Era poi intervenuta la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese italiano, così come era avvenuto col trasferimento in Bulgaria in data 14.12.2006 della RAGIONE_SOCIALE
Allo stesso modo era stato effettuato il trasferimento all’estero della società RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 23.7.2009) dopo le cessioni indicat nel capo 44 di imputazione ascritto al COGNOME per l’importo complessivo di 1.255.000,00 euro.
L’assenza di pagamento della maggior parte del prezzo delle cessioni oggetto di detto capo di imputazione è stata desunta dai giudici di merito in particolare dalle dichiarazioni del teste della polizia giudiziaria COGNOME, che aveva riferito che durante le indagini svolte non erano stati rinvenuti i corrispettivi delle singole cessioni, mentre l’esistenza del dolo del reato è stata desunta dalle dichiarazioni dell’imputato COGNOME rese all’udienza del 22.7.2011 (pag. 108 della sentenza di appello).
Non sussiste pertanto l’errore percettivo, che costituisce il presupposto indefettibile per l’accoglimento del ricorso straordinario in esame.
La Corte di cassazione con la sentenza impugnata ha espressamente argomentato sui motivi di ricorso riguardante la valutazione espressa dai giudici di appello, sulla base dei documenti e delle testimonianze ritualmente acquisite.
Nel giudizio di merito le cessioni immobiliari effettuate dal RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE non sono risultate collegate con l’accordo quadro intercorso nell’ottobre 2008 tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, perché non vi è stata sufficiente chiarezza di contenuto dei relativi documenti prodotti dalla difesa.
L’esame di tali atti non ha permesso di modificare la valutazione sull’assenza di corrispettivo riferita dal teste della polizia giudiziaria.
Si tratta, quindi, di una valutazione giudiziale che esula dall’errore percettivo.
A questo proposito, va ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6 n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667; Sez. 6, n. 2945 del 25/11/2008, dep. 2009, Caso, Rv. 242689).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2024