Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7080 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7080 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/02/2025
R.G.N. 37742/2024
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a Roma il 04/01/2000
avverso la ordinanza del 16/02/2024 della Suprema Corte di cassazione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore, avv. NOME COGNOME che aveva chiesto la trattazione orale, benchØ ritualmente avvisato, non Ł comparso in udienza senza addurre l’esistenza di alcun legittimo impedimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza n. 14810 del 16/02/2024, depositata il 10/04/2024, la Settima sezione penale di questa Suprema Corte, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce l’inesatta percezione delle risultanze processuali, in relazione alla ricostruzione del fatto, evidenziando che la Corte di legittimità – nel confermare la correttezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale – non ha considerato le dichiarazioni dell’agente operante, assunte in sede di giudizio direttissimo ed il video prodotto dalla difesa, che riproduceva esattamente il movimento effettuato dal mezzo; che, dunque, Ł pervenuta alla conferma del giudizio di responsabilità ‘orfana’ di tali rilevanti dati probatori omessi; che, invero, qualora li avesse considerati sarebbe giunta a ritenere l’accidentalità della condotta, l’assenza di dolo e la non corretta ricostruzione operata dalla sentenza di merito; che, in conclusione, non vi Ł stata resistenza nei confronti del pubblico ufficiale – perchØ l’autovettura dotata di cambio automatico avrebbe fatto il balzo in avanti mentre lo sportello era aperto in quanto del tutto inavvertitamente il ricorrente aveva
tolto il piede dal freno – e le lesioni personali al verbalizzante non sono state cagionate volontariamente, considerato che il verbalizzante si era sporto all’interno dell’abitacolo e vi era rimasto ‘intrappolato’ nel momento del balzo in avanti del mezzo.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la errata percezione delle richieste difensive, con riferimento alla istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive. Rileva che la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso, ritenendo che non vi fosse stata una specifica richiesta nel giudizio di merito, mentre con il quarto motivo di ricorso per cassazione aveva denunciato come la Corte territoriale non avesse valutato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni sostitutive, che erano state richieste con l’appello depositato in data 31/03/2022 e con richiesta orale all’udienza di trattazione del 26/05/2023.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella sua piø autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Di conseguenza, i )- qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; ii )- sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonchØ gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; iii )- l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
3.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il primo motivo sia manifestamente infondato, atteso che la ricostruzione dei fatti scrutinati non risulta essere stata determinata da errori percettivi o da sviste, costituendo invece l’esito conclusivo di un percorso motivazionale avente contenuto squisitamente valutativo.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibili, perchØ finalizzate ad una non consentita rilettura del fatto, le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso relative alla ricostruzione della condotta del ricorrente, che Ł stata valutata volontariamente oppositiva (avendo giudicato non involontaria la manovra con la quale aveva ripreso la marcia per una decina di metri) ed alle lesioni personali volontariamente cagionate all’agente operante.
Va, altresì, evidenziato che, in tema di motivazione della sentenza, Ł necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non Ł necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma Ł sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, si devono all’evidenza escludere le sviste o gli errori percettivi denunciati, essendo le determinazioni censurate frutto di un percorso logicogiuridico valutativo.
3.3. Anche il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
Rileva, in proposito, il Collegio che correttamente il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, ritenendo che non vi fosse stata una specifica richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva nel giudizio di merito. Invero, detta richiesta non risulta formulata nØ con l’atto di appello, nØ nel verbale dell’udienza del 26/05/2023, acquisito al fine di verificare l’assunto difensivo, come invece sostiene erroneamente il ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME