Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME nato in Cina il 25/03/1988 avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME c concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla se n. 20047/2024 del 27/03/2024 della Corte di cassazione. Con questa decisione, Sesta Sezione penale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ri proposto dal medesimo NOME avverso la pronuncia emessa il 9 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Bologna, che lo aveva condannato alla pena di giustizia p delitti di cui agli artt. 81-630, 628, 582 e 648 cod. pen. e 2, 4 e 7, I. 1967, n. 895.
Deduce il ricorrente che la suddetta sentenza di legittimità, per qua attiene alla valutazione del secondo motivo di ricorso, si fonderebbe su un er di fatto, derivante da «una serie di sviste e di equivoci incidenti sugli atti giudizio di legittimità». In particolare, la Corte di cassazione avrebbe quali come generici i ricorsi presentati dai quattro imputati, trattandoli congiuntam e restando inottemperante al proprio onere motivazionale rispetto ad ogni singo posizione (nonostante Shao non rivestisse un ruolo assimilabile a quello degli ricorrenti).
Se fossero stati vagliati tutti i motivi di impugnazione, conclude la dife decisione sarebbe stata diversa. In ogni caso, il travisamento dei fatti, « come considerazione di prove mai acquisite e quale falsata considerazione di prov effettivamente acquisite», avrebbe impedito una corretta valutazione del offensività dei reati, elemento alla base della distinzione tra estorsi estorsione “tenue” e della dosimetria della pena.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti comunque insuperabilmente generici.
Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide appieno e ribadisc l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tute dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato d svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della v viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condo una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di ess opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identifica esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abb comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì del caso – di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME 283667-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384-01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 d 17/10/2019, COGNOME Rv. 277453-01. Cfr. anche Sez. 5, n. 20520 de 20/03/2007, COGNOME Rv. 236731-01, citata anche nel ricorso con impropri indicazione del principio di diritto espresso, secondo cui non è deducibile, ai
dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata disamina di doglianze non decisi che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibi con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premes essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, restando onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era inve decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore percezione).
Non soltanto, dunque, nessuno dei presunti vizi dedotti nel ricor straordinario è, con ogni evidenza, anche solo astrattamente sussistente, in di di qualsivoglia errore percettivo o omissione motivazionale, ma le doglian proposte si palesano come assolutamente prive di specificità, difettan nell’articolazione dei motivi una specifica critica a specifici elementi istr profili di censura, potenzialmente idonei a disarticolare il discorso giustif della sentenza impugnata: non è possibile cogliere, nelle generiche deduzioni ricorrente, alcuna effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla deci impugnata (stigmatizzate solo per l’asserita – e inesistente – “cumulatività” riflessioni poste, in termini del tutto vaghi, a fondamento dell’impugnazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanna pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una som in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutat profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 18 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre idente