Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 40345 emessa dalla Corte di cassazione il 21/06/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricors sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusione dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorren che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 40345 del 21/06/2023 con cui la Seconda sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello nei suoi confronti, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in cinque anni e otto mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa.
1.1. Nel silenzio motivazionale del Tribunale, la Corte di cassazione aveva ritenuto di ricostruire il procedimento di quantificazione della pena compiuto dal Giudice di primo
grado, considerando come pena base quella di sei anni di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; su detta pena, a detta della Corte era stato operato dal Tribunale un aumento di un terzo – pervenendo alla pena di otto anni di reclusione – per l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. cit.; detta pena, second Corte, sarebbe stata inoltre aumentata dal Tribunale di due anni e sei mesi di reclusione per la continuazione; in tal modo, secondo la Corte di cassazione, si sarebbe giunti alla pena finale di anni dieci e mesi sei di reclusione, poi diminuita per la scelta del abbreviato in anni sette di reclusione.
1.2. Secondo la Corte di cassazione, sul presupposto che il procedimento di determinazione della pena da parte del Tribunale fosse quello ipotizzato, la Corte di appello, che aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 80 ed inflitto la pena finale di sei e mesi otto di reclusione, aveva operato irritualmente sulla pena base di anni sei d reclusione un aumento di anni quattro per la continuazione.
1.3. La Corte di cassazione, rilevata la violazione del divieto di reformatio in peius da parte della Corte di appello, aveva rideterminato la pena partendo da quella base di anni sei di reclusione- cioè la stessa presa in considerazione dal Tribunale – e aumentandola di due anni e sei mesi per continuazione, cioè della stessa quantità di pena che i Tribunale avrebbe inflitto; detta pena era stata poi ridotta per il rito ad anni cin mesi otto di reclusione.
Assume il ricorrente che la Corte avrebbe errato nell’affermare che il Tribunale avesse operato un aumento per continuazione di due anni e sei mesi di reclusione; tale errore sarebbe stato determinato dal fatto che la Corte di cassazione aveva ritenuto che, nel caso di specie, fosse stata contestata l’aggravante di cui al comma 1 dell’art 80 d.P.R. cit, laddove, invece, era stata contestata l’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 80, che prevede un aumento di pena maggiore (dalla metà a due terzi di quella base).
Dunque, assume il ricorrente, per effetto dell’aumento per l’aggravante – pari a tr anni di reclusione, cioè alla metà delle pena pase, l’aumento per continuazione non avrebbe potuto essere quantificato nella pena di due anni e sei mesi di reclusione, quanto, piuttosto, in quella di un anno e sei mesi.
Ne deriverebbe che, nella rideterminazione della pena conseguente alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 cit. da parte della Corte di appello, alla pena base d anni di reclusione si doveva aggiungere per la continuazione non la pena di due anni e sei mesi di reclusione, quanto, piuttosto, quella di un anno e sei mesi: la pena finale anni sette e mesi sei avrebbe dovuto essere ridotta per il rito ad anni cinque di reclusion e non a quella di anni cinque e mesi otto.
E’ pervenuta una memoria da parte del ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’intera prospettazione del ricorrente è fondata sull’assunto per cui la Corte d cassazione, nel rideterminare il procedimento di individuazione della pena compiuto dal Tribunale, avrebbe ritenuto, per un errore di fatto, che questo avesse operato una aumento di pena di un terzo (cioè di due anni) – sulla pena base di sei anni di reclusioneper la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. cit.
L’errore, in particolare, sarebbe derivato per avere la Corte di cassazione fatt riferimento, per la determinazione della porzione di pena inflitta dal Tribunale per contestata aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 – poi eliminata dalla Cor di appello – al primo comma dell’articolo in questione, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà, laddove, invece, nella specie era stata contestata l’aggravante prevista dal comma 2 della norma indicata, che prevede un aumento di pena dalla metà a due terzi.
Detto errore avrebbe avuto come effetto quello di ritenere che la pena inflitta pe continuazione dal Tribunale fosse, per sottrazione rispetto all’aumento compiuto per l’aggravante, quella di due anni e sei mesi di reclusione, mentre, invece, computando correttamente l’aumento di pena per la contestata aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 cit., detto aumento di pena per l’aggravante avrebbe dovuto essere di tre anni di reclusione e, quindi, conseguentemente, quello per la continuazione di un anno e sei mesi di reclusione.
Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso.
La nozione di errore di fatto che può verificarsi nel giudizio di legittimità è delineato dalle Sezioni Unite in più occasioni.
Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti inte al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo dell volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condott a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, COGNOME, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, COGNOME, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469
del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, COGNOME, Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, COGNOME, Rv. 233963).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l’art. 625 bis cod. proc pen., errori valutativi o di giudizio;
sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazion norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia inc giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamen del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relat all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizi dall’effettiva portata della norma, atteso che l’errore percettivo può cadere su qualsias dato fattuale;
l’errore di fatto censurabile secondo il dettato dell’art. 625 bis cod. proc. pen. de consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti rela al giudizio di cassazione;
l’errore di fatto deve rivestire “inderogabile carattere decisivo”;
l’errore di fatto può consistere anche nell’omissione dell’esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso “da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”, ovverossia che l’omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo “un rapporto di derivazione causale necessaria”, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
il disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui “nella sentenz della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettament indispensabili per la motivazione”, non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge, diversamente dagli assunti del ricorrente, che la Corte di cassazione abbia fatto riferimento, nel determinare l’aumento di pena che sarebbe stato inflitto dal Tribunale ai sensi dell’art. 80 d.P.R. m. 309 del 1990, all’aggravante prevista dal comma 1 della norma in questione, essendosi in realtà limitata ad affermare – errando- che detto
aumento avrebbe dovuto essere determinato nella misura minima di un terzo della pena base (cfr., pag. 29 della sentenza impugnata).
Dunque non è provato che la Corte, nel fare riferimento all’aumento di pena per la circostanza aggravante di cui si discute, abbia avuto riguardo, per un errore di fatto, comma 1 dell’art. 80 cit., piuttosto che al comma 2 della stessa norma, ben potendo in realtà la Corte avere avuto riguardo al comma 2, ma aver errato, sul piano solo giuridico, nell’attribuire alla norma in questione una inesatta portata, cioè ritenen per errore, di dover fare riferimento per l’aggravante di cui al comma 2 ad un aumento di pena di un terzo rispetto alla pena base e non invece della metà.
Dunque, non può dirsi provato l’errore di fatto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dello spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.