Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1) COGNOME n. a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA 2) COGNOME n. a Villaricca DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in data 16/12/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimen
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 9062/23, resa il 16/12/2022, la Sesta Sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 2/5/2022.
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2. Ha proposto ricorso straordinario per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore e procuratore speciale dei condannati, AVV_NOTAIO, deducendo che la Corte di legittimità è incorsa in error percettivo allorché ha negato il riconoscimento della prescrizione, già maturata nel corso de giudizio di primo grado, sul presupposto di una diversa qualificazione giuridica del rea ascritto ai prevenuti al capo AV. La riqualificazione è frutto di una decisione a sorpresa, sen che la Corte abbia previamente sospeso il processo concedendo termine alla difesa per interloquire sul punto. Il difensore contesta l’assunto secondo cui nella specie si sareb trattato di un mero errore materiale suscettibile di essere rettificato in considerazione d serialità delle condotte del tutto similari e tali da rendere evidente l’errore della indicata in imputazione, atteso che alcun giudice nei gradi di merito l’aveva rilevato e la p era stata parametrata al reato come contestato.
Dopo aver ribadito che la riqualificazione è avvenuta senza che la questione abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti e che l’informazione in o all’accusa si estende all’enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti, il dif sostiene che nella specie risultano violati l’art. 111 della Costituzione e l’art. Convenzione EDU, chiedendo di conseguenza la revoca della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata in via straordinaria (pag. 70/71) ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo del ricorso interposto nell’interesse dei condannati, con il qual invocava la declaratoria di prescrizione, affermando testualmente che “il riferimento nel cap di imputazione agli artt. 318 e 321 anziché all’art. 319 ter cod.pen. non può costituire che mero errore materiale poiché non solo la descrizione del fatto materiale è pacificamente riconducibile alla fattispecie punita dall’art. 319 ter cod.pen. ma soprattutto perché tale qualificazione giuridica è del tutto conforme alle altre imputazioni relative a cond corruttive similari consumate al fine di favorire una parte processuale, contestate n medesimo decreto di rinvio a giudizio, con la conseguenza che il termine di prescrizione è stato correttamente computato in quello di anni dieci da parte della Corte d’Appello come per tutte le altre imputazioni per i reati di corruzione in atti giudiziari”.
1.1 La Corte di legittimità ha, dunque, motivatamente escluso che nella specie si versasse in ipotesi di modifica della qualificazione giuridica, con conseguente necessità di assicurare contraddittorio al riguardo, riconducendo l’articolazione della rubrica a un errore materi suscettibile di rettifica in qualsiasi momento e in qualsiasi fase processuale.
Le censure difensive si sostanziano nell’espressione di dissenso rispetto alla motivazione rassegnata dai giudici di legittimità senza che sia ravvisabile alcuna svista o errore percett emendabile in sede di ricorso straordinario.
2.La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che è inammissibile il ricorso straordinari per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, Ord. n 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667 – 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453 – 0).
Nella specie non è dato ravvisare alcuna svista o equivoco nella lettura ed interpretazione degli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è stato esattamente percep conformità al tenore effettivo della doglianza, sicché è irricevibile la richiesta della dif ricondurre all’area dell’errore di fatto un asserito errore di giudizio in punto di qualifica giuridica del delitto sub AV, che anche ove sussistente sarebbe in questa sede inoppugnabile ( in tal senso, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023
La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente