Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44379 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso
udito iy’Clifensore
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc.pen. avverso la sentenza n.11067/2023 pronunciata da questa Corte di Cassazione in data 11 luglio 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 9 maggio 2022, emessa su rinvio della Quarta sezione della Corte di Cassazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che aveva imposto una nuova valutazione circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della personalità dell’imputato, del ridimensionamento dei fatti addebitati al COGNOME e alla disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati.
Il ricorrente era stato condannato per i reati di cui all’art. 449 e 589, commi 2 e 4, cod.pen.perché, in qualità di direttore – dei lavori, con riferimento alle attività di demolizione oggetto delle DDIIAA n.7001 del 20088 e 50018 del 2010, aveva disposto la sospensione dei lavori di demolizione arbitrariamente ripresi dai coimputati.
Deduce il ricorrente, con unico motivo, che la Corte di Cassazione era incorsa in errore percettivo, che la sentenza impugnata aveva recepito e fatto proprio l’errore di fatto commesso dalla Corte territoriale, ritenendo che la statuizione era stata ” emessa nel pieno rispetto della legge penale e processuale con motivazione congrua ed esauriente”.
Invece, la Corte territoriale si era limitata a definire in modo apodittico la condotta del COGNOME quale grave e pertanto non meritevole dei benefici. Nel valutare la gravità della condotta, la corte barese aveva richiamato profili di addebito travolti ed esclusi definitivamente dalla sentenza emessa dalla medesima Corte il 28 maggio 2018, la quale aveva escluso il nesso causale tra il crollo e i lavori di demolizione eseguiti fino al dicembre 2008, allorquando il ricorrente ne aveva disposto la sospensione. Per escludere il riconoscimento delle attenuanti, invece la sentenza della Corte d’appello aveva fatto riferimento alle carenze progettuali, mentre era stato definitivamente accertato che il crollo non era dovuto a deficienze del progetto, ma alla improvvida eliminazione dell’ultimo contrafforte che garantiva la stabilità dell’edificio nonchè all’uso dei mezzi meccanici. L’uso dei mezzi meccanici, però, era stato attribuito solo alla responsabilità dei coimputati, risultando invece dagli atti processuali il divieto espresso in tal senso del ricorrente.
Il procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla base de giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l’accesso a
rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen. L’errore di fatto verifica nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connot dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesat percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). Specificamente, nella ora citata decisione le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estran all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giurid sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali Consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, doven questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle f e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risulta giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’err percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. A tali principi si sono uniforme in modo costante le decisioni delle sezioni semplici di questa Corte, affermando che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilevato ai sensi dell 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (sez. 6 n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503).
Tanto premesso, è di assoluta evidenza come, nel caso di specie, l’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione impugnata abbia invece amplissimo contenuto valutativo. La sentenza di questa Corte si sofferma lungamente nell’apprezzamento della sussistenza o meno del vizio motivazionale denunciato dal COGNOME. Nel pervenire ad un giudizio di piena congruuità, completezza e non manifesta illogicità della motivazione, la Corte di Cassazione ha ampiamente e diffusamente considerato e valutato che la gravità della condotta ritenuta ostativa alla concessione della attenuanti generiche era stata ricollegata dalla sentenza della corte barese non già e non solo al difetto di progettazione, escluso dai giudici d merito con efficacia di giudicato, ma ai profili di responsabilità attinenti alle cond doverose esigibili dal COGNOME in qualità di Direttore dei lavori, e peranto ne omissione di vigilanza circa la ripresa delle opere di demolizione, eseguite peraltr attraverso l’utilizzo di mezzi impropri ( pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. Segue per legge la condanna del · ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 ottobre 2023