Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Libia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità
ricorso;
lette le conclusioni del difensore del condannato, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione, Quinta sezione penale pronunciava, tra l’altro, sul ricorso proposto da NOME COGNOME avvers sentenza della Corte di appello di Roma del 17 giugno 2021 che, per quanto d ulteriore interesse in questa sede, in parziale riforma della decisione di grado aveva dichiarato estinto, per prescrizione, il reato all’imputato ascri capo 15) della rubrica (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex a 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), confermando tuttavia la confisca p equivalente, nonché la condanna al risarcimento del danno in favore dell’Amministrazione finanziaria e l’entità di quest’ultimo.
La Quinta sezione penale di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, e rigettava nel resto il ri dell’imputato.
Avverso la sentenza di cassazione NOME, ritualmente assistito, h proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-b proc. pen., illustrato con successiva memoria.
L’errore revocatorio, in cui sarebbe incorsa la Quinta sezione penal sarebbe intervenuto in sede di esame del quinto motivo del ricorso ordinario, co il quale si era denunciata «la violazione di legge con riferimento all’art c.p.p. in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del danno patrimoni in favore delle parti civili», siccome operata, quest’ultima, in sede di meri misura equivalente al debito tributario non assolto.
L’odierno ricorrente ricorda che la Quinta sezione aveva ritenuto il motiv manifestamente infondato, dopo aver richiamato un precedente arresto di legittimità (la sentenza n. 32897 del 2021), che assumeva essere stato cit anche nell’atto di impugnazione, e dopo avere statuito che il danno, deriva dal reato in esame, potesse ben coincidere con l’intero ammontare dell’impost evasa, anziché doversi contenere in una misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale conseguita alla commissione del reato stesso.
Secondo il ricorrente odierno, tali affermazioni muovono da un duplice errore percettivo. La citazione del precedente arresto di legittimità sarebbe contenuta nel quarto motivo del ricorso ordinario (concernente l’errone individuazione del profitto, suscettibile di confisca per equivalente), dichi assorbito, e non già nel quinto motivo. Inoltre, il principio di diritto, ogg quell’arresto, sarebbe stato frainteso nel suo contenuto.
Infine, il ricorrente odierno si duole del fatto che la Corte di cassaz come già antecedentemente la Corte di appello, non abbia svolto, a seguito dell
dichiarata prescrizione del reato, alcun autonomo accertamento sugli element costitutivi dell’illecito civile, in violazione dei principi affermati dalla della Corte costituzionale n. 182 del 2021.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 d 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263685-01; n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280-01) che l’errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un percettivo causato da una svista, o da un equivoco, in cui la Corte di cassaz sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulter connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viz dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, men qualora la causa dell’errore verificatosi, o additato come tale, no identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un err di giudizio, non deducibile mediante l’impugnazione straordinaria.
Alla stregua di tali principi, il proposto ricorso straordinario si inammissibile.
Balza infatti all’evidenza come esso non individui alcuna svista percetti traducibile in errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. cui possa essere incorsa questa Corte di legittimità nel pronunciare la sent oggi impugnata.
Il fatto che il ragionamento giuridico, svolto in quest’ultima, echeggiass meno quello del ricorso ordinario, ovunque sviluppato, è privo di qualunqu decisività.
Ciò che, piuttosto, e in via concludente, il ricorso straordinario imputa sentenza impugnata sono (pretesi) errori di diritto, vuoi nella perimetrazione danno risarcibile riferito al reato fiscale contestato, vuoi rispetto alla cog che residuava, agli effetti civili, dopo la declaratoria di prescrizione del r sede penale. E tali errori, in base alle considerazioni svolte, non possono e
denunciati con il mezzo d’impugnazione proposto, inidoneo a consentire la rivisitazione del contenuto valutativo della sentenza di cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi del 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impu (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cas delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10/01/2024