Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 155 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 155 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO difensore di fiducia di NOME, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4 marzo 2025, la Corte di cassazione, Sezione prima penale, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che, accogliendo l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con diverse sentenze, aveva ridetermiNOME la pena irrogata nella misura di anni ventisette, mesi nove e giorni venti di reclusione.
Avverso tale sentenza COGNOME propone ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. denunciando l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima sezione penale per aver omesso di valutare le censure formulate avverso la
decisione della Corte territoriale, concernenti l’erronea applicazione del trattamento sanzioNOMErio ex art. 81 cod. pen. in relazione al reato satellite di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per aver mantenuto per i reati satellite i medesimi aumenti di pena irrogati con le sentenze di condanna, in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, e tale da aver condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis : Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025, COGNOME; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193-01). Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo è configurabile non un errore di fatto bensì, al più, di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 -01),
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente.
Deve, invece, essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103/2002, COGNOME, cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che non è consentito denunziare con il ricorso straordinario l’omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto.
Nel caso in esame la censura con cui il ricorrente denunciava la quantificazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite, non solo è stata censita dalla sentenza impugnata, che ad essa ha fatto espresso riferimento nella parte in fatto, ma è stata altresì espressamente valutata e disattesa con motivazione espressa, avendo ritenuto che la Corte territoriale aveva «fornito adeguate argomentazioni in punto di esercizio del potere discrezionale in ordine alla commisurazione dell’aumento effettuato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen.».
La prospettazione difensiva, pertanto, lungi dal dedurre un mero errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, si risolve nella denuncia di un errore di giudizio, sicché le affermazioni della sentenza impugnata vengono censurate da parte del ricorrente essenzialmente nel loro aspetto valutativo.
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 03/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME