Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1161 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1161 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza descritta in epigrafe, questa Corte ha dichi inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza d Corte di appello di Salerno con la quale, ribaltando l’assoluzione decretata in grado, l’imputato ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giu perché colpevole di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge 203/1991;
rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore dell’imputato, adducendo due diversi errori di fa assertivamente inficianti lo sviluppo logico sotteso alla decisione gravata;
rilevato, in particolare, che, con il rimedio attivato, la difesa:
-per un verso, ha messo in evidenza l’affermazione, contenuta nella decisi gravata, in forza della quale COGNOME, nel mediare tra le persone offes estorsori, avrebbe fatto capire alle prime che questi ultimi “facevano c fratello” NOMENOME NOME NOME in realtà, secondo quanto prospettato nel ri non troverebbe conferma nella sentenza di appello;
-per altro verso, ha criticato l’ulteriore indicazione, parimenti emergente sentenza impugnata, in virtù della quale la Corte del merito avrebbe evidenz che COGNOME, nel rivolgersi alle vittime dell’estorsione, ebbe a mostrare “d chi fossero gli estorsori, indicandoli come amici del fratello”, dato, anche non confermato dalle emergenze processuali, perché al più tanto corrisponde solo ad una idea formatasi in capo alle persone offese;
ritenuto che nessuno dei due errori di fatto prospettati a sostegno del ricorso legittima il rimedio attivato, con conseguente manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, dalla quale deriva l’inammissibilità del rimedio, rilevabile nelle forme di cui al comma 4, primo periodo, del citato art. 625-bis;
ritenuto, in particolare, che il primo asserito errore, desunto dalla narrativa in fatto della sentenza gravata é non dalla motivazione, all’evidenza non è in grado di inficiare il percorso logico-argomentativo che, nel caso, ha sorretto la sentenza gravata, atteso che nellamotivazione (si veda il considerato in diritto, pag. 4, dal secondo capoverso), la Corte di Cassazione non ha fatto alcun riferimento alla circostanza in fatto messa in evidenza dal ricorso, apprezzando, piuttosto, altre emergenze, significativamente indicate dalla Corte del merito a sostegno del giudizio di responsabilità, si che l’eventuale errore, nel caso, non ha in alcun modo inciso sulle conclusioni assunte dal giudice di legittimità, fondate su tutt’altre evidenze;
ritenuto che l’altro errore prospettato, riguardante l’asserito rapporto di amicizia tra il fratello del ricorrente e gli estorsori siccome ricavabile dal dichiarazioni del ricorrente (che invece, secondo la difesa, si sarebbe limitato ad affermare che conosceva i protagonisti dell’estorsione per il tramite del germano senza mai rimarcare alcuna contiguità di quest’ultimo ai detti estorsori), oltre a non assumere un rilievo così marcato nel complessivo ritenere della sentenza gravata da ricorso, dà comunque corpo ad una censura manifestamente infondata, giacchè la Corte, riprendendo la sentenza di appello, si è limitata ad evidenziare che dalla stessa emergeva la conclusione che COGNOME avesse mostrato di sapere chi fossero gli estorsori perché “amici del fratello”, ciò senza mai riferire tale dato ad una affermazione dell’imputato ma replicandone il portato alla luce della motivazione della decisione di merito (nella quale si faceva chiaramente riferimento a tale deduzione come frutto delle propalazioni di NOME COGNOME: si veda pagina 7), sì che nel caso mancano a monte gli elementi per riscontrare la sussistenza di un errore percettivo utilmente funzionale al rimedio attivato;
rilevato, infine, che alla ritenuta inammissibilità seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
osì è deciso, 03/12/2025