Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32190 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità come da requisitoria in atti.
udito il difensore
LAVV_NOTAIO si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
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Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con distinti atti, hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Prima sezione della COGNOME di Cassazione n.41797 del 2023 che – salvo l’annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, dell condanna di COGNOME NOME in relazione al capo E) della rubrica, riguardante un’imputazione di traffico di stupefacenti – ne aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della C d’appello di Napoli del 23 giugno 2022, che a sua volta ne aveva statuito la penale responsabilità per il delitto di associazione di tipo mafioso.
2.1 ricorrenti hanno tutti formulato un primo, articolato e composito motivo (per COGNOME NOME si tratta dell’unico motivo), comune e sostanzialmente identico negli enunciati, concentrato sull’assunta commissione di un errore percettivo o di fatto da parte de giudici di legittimità, con particolare riferimento alle argomentazioni spese nel mot dell’impugnazione volto a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di c all’art. 416 bis cod. pen.. Non sarebbero stati esaminati, per una svista, i temi di confutazio trattati dalla difesa, a riguardo dell’intervenuta soluzione di continuità tra il clan RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbe fruito dell – avviamento” criminale accumulato dal primo; delle testimonianze favorevoli alla difesa, rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria (il commi COGNOME, che aveva dichiarato che il gruppo RAGIONE_SOCIALE “NON AVEVA POI TANTA FORZA DI FARE STESE” e, suffragato dall’apporto del teste COGNOME, che non sarebbero emersi elementi di prova a sostegno dell’operatività mafiosa del medesimo; il dr.COGNOME, che avrebbe riferito che prima della strage delle Fontanelle del 2016 i COGNOME “non erano presenti su territorio”); della violazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto la sentenza della di merito avrebbe utilizzato decisioni non irrevocabili come prova dei fatti nel processo (c specifico aggancio alla c.d. strage delle Fontanelle; non corrisponderebbe al vero, poi, che l captazioni intercettive troverebbero riscontro nei provvedimenti giudiziari in questione); del non riferibilità dell’omicidio di COGNOME al clan RAGIONE_SOCIALE; degli errores in procedendo commessi dalla COGNOME d’appello nella selezione degli elementi di riscontro dell’avvenuta “cacciata” dal rione Sanità del gruppo RAGIONE_SOCIALE, attribuita al clan COGNOME, mentre l’omici di COGNOME NOME, associato a COGNOME, sarebbe avvenuta ad opera del clan COGNOME. In errori percettivi sarebbe incorsa la sentenza della COGNOME di Cassazione anche con riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sui reati-fine dell’associazio guadagni non certo estorsivi derivanti dalle scommesse ai punti SNAI – perché la difesa aveva dimostrato che COGNOME NOME era titolare di un’agenzia SNAI che svolgeva attività regolare; alla corretta interpretazione delle conversazioni intercettate; nel complesso insomma, la COGNOME di Cassazione non avrebbe fornito risposta alle dettagliate censure difensive sulla inesistenza degli irrinunciabili requisiti di manifestazione di un’organizzazione mafio che non avrebbero potuto enuclearsi dal traffico di stupefacenti e dal prestigio criminale d COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
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solo NOME COGNOME e che – come la difesa aveva dimostrato – nemmeno avrebbero potuto evincersi da una presunta ma inesistente continuità rispetto all’attività del clan RAGIONE_SOCIALE nel quartiere Sanità di Napoli. In errore percettivo sarebbe caduta la COGNOME di legittimità quanto attinente al c.d. tentato omicidio COGNOME, appartenente al clan COGNOME, perché i motivi di ricorso della difesa avrebbero dimostrato la sua non riconducibilità al clan COGNOME; i collaboratori di Giustizia avrebbero parlato, come protagonista dell’agguato, del solo NOME COGNOME e non del gruppo criminale e pure la causale sarebbe rimasta incerta.
2.1.1 ricorrenti NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME sono poi tutti affidati ad un secondo motivo di ricorso straordinario per errore percettivo, riguardant mancato accoglimento delle rispettive istanze di annullamento della sentenza di secondo grado riferite agli altri capi d’imputazione a ciascuno contestati.
2.2.COGNOME NOME – con argomenti comuni a COGNOME NOME – si è soffermato sul tentato omicidio di NOME, perché non sarebbero state valutate le critiche al giudizio d credibilità del collaboratore NOME, che in definitiva aveva negato il proprio coinvolgime nel fatto delittuoso; aveva reso dichiarazioni contraddittorie e anomale, con particola riferimento alla posizione dell’abitazione della madre, che non aveva affaccio sul bar LA BRASILIANA frequentato dalla vittima e all’uso di una pistola TARGA_VEICOLO per sparare a COGNOME; e dichiarazioni comunque illogiche a riguardo degli autori dell’agguato, quando il COGNOME, dopo averlo subìto, aveva raccontato di nutrire sospetti su COGNOME NOMENOME dalle fattezz incompatibili con quelle di COGNOME e COGNOME; non erano state vagliate dalla COGNOME di Cassazione le aporìe citate dai ricorrenti sull’illogicità del movente dell’assalto, poiché l’omicidio del stato poi attribuito al clan COGNOME e tanto sarebbe inconciliabile con l’assegnazione di ruolo nel primo tentativo di omicidio al clan COGNOME, che avrebbe inteso riappropriarsi d rione Sanità di Napoli; e, ancora, non si sarebbe tenuto conto dell’astio dei COGNOME per COGNOME e dunque della possibilità di inferire un interesse del collaboratore COGNOME calunniare COGNOME.
2.3.COGNOME NOME si è appuntata sui vizi percettivi della pronuncia di legittimità per quan attinente alla affermazione della sua partecipazione all’associazione mafiosa; non sarebbe stata esattamente interpretata una sua esternazione intercettata sulla operatività del clan dimostrativa – secondo la difesa – di una sua cessazione nel periodo tra il 2011 e il 2016; non si è valutato quanto addotto dalla difesa in merito ad un coinvolgimento della prevenuta nell’attività di spaccio di stupefacenti, come riferito dai collaboranti, che è cosa di dall’appartenenza effettiva e dinamica ad un sodalizio camorristico e sarebbero state trascurate altre emergenze, come le testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria che non avrebber parlato della COGNOME come di un’intranea all’organizzazione. E infine l’annullamento con rinvio ordiNOME per il capo E), avrebbe dovuto refluire inevitabilmente sulle conclusioni prese dal COGNOME di Cassazione sui motivi di ricorso riservati alla di lei partecipazione al rea associazione mafiosa.
2.4.COGNOME NOME, infine, ha denunciato carenze percettive della sentenza della Prima sezione in ordine alle ragioni di ricorso esposte sulla sussistenza degli elementi essenziali d reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ritenuto integrato dalla COGNOME territoriale riforma dell’assoluzione, invece correttamente pronunciata in primo grado. Sarebbero state irrazionalmente valorizzate alcune conversazioni intercettate, ben diversamente interpretabili (come quella nella quale NOME chiede denaro alla madre, estranea a circuiti criminali, per soccorrere NOME ed NOME; o quella del 1 marzo 2016, nella quale NOME parla col marito NOME NOME e commenta al plurale, non al singolare, la necessità di farsi crescere “le palle” anzichè “le barbe”); le argomentazioni adottate sarebbero nel complesso apodittiche, perché il ruolo partecipativo non può essere limitato ad un’adesione ideale ad un gruppo criminale, ma deve rivelarsi concreto e fattivo, come da costante orientamento della giurisprudenza.
3.11 Procuratore Generale della COGNOME di Cassazione, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti fuori dall’ipotesi prevista dal comma 1 dell’ 625 bis cod. proc. pen., prima che manifestamente infondati.
1.Va premesso il costante insegnamento di questa COGNOME, per il quale l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’in esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultan processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, COGNOME P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in u fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rime previsto dall’art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, COGNOME, Rv. 25052 Infatti, il rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/201 COGNOME, Rv. 273062).
1.1. Costituisce allora ius receptum che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la COGNOME di cassazione sia incorsa abbia natura
valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. Unite, n. 18651 d 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; conf. da ultimo Sez. 6, ord. n.28424 del 23 giugno 2022, COGNOME, Rv. 283667). L’errore percettivo consiste in un errore materiale ed oggettivo, d circoscritta applicazione, di regola identificabile in una svista deliberativa “interna” o in un incontrovertibile della decisione del giudice di legittimità che abbia omesso di considerare u motivo di ricorso o una memoria di parte di valenza decisiva, o abbia dato per esistente, con ricadute ineluttabili, un atto processuale inesistente o ancora come inesistenti un atto un’iniziativa processuale, a loro volta di valenza dirimente, invece presenti e rinvenibili fascicolo procedimentale.
1.2. Ed a proposito della portata infirmante del dedotto errore, quello rilevabile ai sen dell’art. 625-bis cod. proc. pen. deve assumere connotato disarticolante, nel senso che deve aver condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata ove esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20 marzo 2014, Apicella, Rv. 259503). Principio, questo, di cui deve tenersi conto anche qualora l’errore di fatto denunciato riguardi l’omesso esame di un motivo dell’originario ricorso per cassazione giacché, anche in questo caso, è necessario che l’omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l’errore non può esser considerato decisivo quando quest’ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10 febbraio 2010, Cillari, Rv. 247236).
1.3.E’ di ogni evidenza che, nel caso in esame, le censure articolate con il mezzo d’impugnazione straordinario investano il tessuto squisitamente motivazionale della decisione della prima sezione della COGNOME di Cassazione sulla configurabilità degli elementi costitutivi d delitto di associazione di tipo mafioso e del delitto di tentato omicidio per i quali tutti i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili e condannati nel giudizio di merito, tema estraneo perimetro dell’istituto processuale e certamente insindacabile in questa sede, salvo congetturare l’introduzione nel sistema di un improprio strumento impugNOMErio di indifferenziata “revisione” di tutte le pronunce irrevocabili, sulla cui inammissibilità, anche luce di un principio generale dell’ordinamento, che il diritto positivo consente di trarre dal testuale dell’art. 637 comma 3 cod. proc. pen., si è espressa la COGNOME Costituzionale nelle motivazioni della sentenza n. 90 del 2014. E parimenti sono ictu ocu/i travolte dalla medesima critica le argomentazioni che riguardano l’esegesi tecnico-giuridica delle singole condotte contestate, la ricostruzione e l’interpretazione delle prove, l’interpretazione contenuti delle captazioni intercettative, l’interpretazione delle dichiarazioni dei collaborato giustizia, l’apprezzamento della loro credibilità intrinseca ed estrinseca, la preferenza accordat alle une piuttosto che alle altre (sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); o, ancora, l’omessa disamina di motivi di ricorso, o di loro frammenti, di cui non sia dimostrata l’efficacia demolitiva rispetto alla “ratio decidendi” della decisione della COGNOME di Cassazione (sez.1, n. 391 del 09/11/2023, COGNOME, Rv. 285553; sez.3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804), anche perché, come esattamente rimarcato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la COGNOME Europea dei Diritti dell’Uomo ha spiegato che, sebbene l’articolo 6 § 1
della Convenzione obblighi i giudici a motivare le loro decisioni, tale dovere non può essere inteso nel senso di esigere una risposta minuziosa o dettagliata a ciascun argomento (COGNOME c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), e che, nel rigettare una impugnazione, il giudice d appello ben possa, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione gra (COGNOME Europea dei Diritti dell’Uomo, NOME COGNOME c. Italia, 20 ottobre 2015; COGNOME c. Spagna, 9 dicembre 1994). Si tratta, insomma, sempre e comunque di profili di natura valutativa del tutto fuori fuoco – e dunque affetti, accanto all’improponibilità originaria manifesta infondatezza – rispetto ai presupposti e alle finalità del mezzo straordinario impugnazione che ne occupa, offerti al collegio, nel caso di specie, con l’obbiettivo di invita sic et simpliciter a rivisitare i motivi del ricorso per cassazione già partitamente ed ampiamente affrontati dalla sentenza della Prima sezione.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ric conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 19/06/2024
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