Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39105 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1716/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
CC – 11/11/2025
EGLE PILLA
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso riportandosi anche alla memoria già depositata in cancelleria in data 10.10.2025, insistendo nell’accoglimento del ricorso;
udito altresì l’AVV_NOTAIO che ha parimenti insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.12.2024, la Prima Sezione di questa Corte di cassazione, ha rigettato i ricorsi proposti avverso la sentenza del 6.2.2024 della Corte di Assise di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione della Corte di assise di Napoli, che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli, in concorso fra loro e con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, del reato di
omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dal fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso (fatto commesso a Castellammare di Stabia il 10 settembre 2012, in pregiudizio dì NOME COGNOME).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, procuratore speciale.
Dopo aver premesso che il vizio denunciabile col ricorso straordinario coincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della invenzione o della omissione – in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686), osserva che, nel caso in esame, l’errore di fatto ha riguardato il terzo motivo del ricorso per cassazione.
A pag. 421 la Corte di cassazione incorrerebbe nell’errore di fatto per aver ritenuto che la Corte di Assise di Appello di Napoli avesse risposto alla lagnanza della difesa contenuta nel terzo motivo di appello, in cui si faceva presente la sussistenza della prova oggettiva del mendacio dei fratelli COGNOME ed in particolare del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, rappresentata dalla circostanza che ‘Il sig. COGNOME NOME era il giorno del presunto omicidio alle 10 presso il commissariato di Castellammare di Stabia ad adempiere all’obbligo di firma. cosa che ha fatto anche alle ore 18:00 dello stesso giorno’.
Pertanto, si ritiene che la Corte sia incorsa nell’errore di fatto sulla base della presunta ed erronea convinzione secondo la quale la censura fosse stata motivata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli.
Nello specifico, la Corte di Cassazione, a pag. 42 si sarebbe limitata a motivare riguardo al terzo motivo di doglianza contenuto nel ricorso per cassazione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, attraverso il seguente percorso giuridico fattuale: “il terzo motivo lamenta mancate risposte da parte dei giudici di appello che invece erano state appropriatamente fornite già dalla sentenza di primo grado (pag.78), in particolare laddove si era rilevato che COGNOME “…Quanto al momento in cui COGNOME era arrivato a casa sua, particolare non noto al fratello NOME, afferma il ricorrente che era giunto intorno alle ore 11, circa un’ora prima che arrivassero gli altri assieme a NOME, indicando un orario che risulta pienamente compatibile con il precedente assolvimento da parte dell’imputato dell’obbligo di presentazione cui era tenuto alle ore 10 presso il Commissario di Castellammare”. Risposte, queste, afferenti all’apprezzamento delle medesime circostanze relative agli obblighi cui era sottoposto
all’epoca COGNOME alle medesime dichiarazioni dei fratelli COGNOME circa l’arrivo di COGNOME, senza che il motivo del ricorso dia conto della loro rituale confutazione nell’appropriata sede di appello. Sicché, l’intero motivo risulta, persino, privo dei requisiti di ammissibilità”.
Entrerebbe nell’evidente e scolastico errore di fatto la sentenza della Corte di Cassazione allorquando, accertato che la Corte di Assise di Appello aveva omesso totalmente di rispondere al terzo motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione si è trovata a ripercorrere la motivazione della sentenza di primo grado avverso la quale la difesa articolava il terzo motivo di gravame.
Si riporta, a tal fine, la motivazione della sentenza di primo grado in quanto la Corte di Assise di Appello di Napoli nulla aveva motivato sull’articolata lagnanza nonostante essa fosse risultata irrobustita dalla rinnovazione dell’istruzione ex art. 603 c.p.p., i cui esiti sono stati finanche portati a conoscenza della Corte di Cassazione con l’allegazione in ossequio al principio di autosufficienza.
Indi il ricorso riporta la motivazione della sentenza di primo grado (pag. 78 sentenza di primo grado) secondo cui “…Quanto al momento in cui COGNOME era arrivato a casa sua, particolare non noto al fratello NOME, afferma che era giunto intorno alle ore 11, circa un’ora prima che arrivassero gli altri assieme a NOME, indicando un orario che risulta pienamente compatibile con il precedente assolvimento da parte dell’imputato dell’obbligo di presentazione cui era tenuto alle ore 10 presso il Commissario di Castellammare”.
Sarebbe allora evidente che la Corte di Cassazione non abbia svolto alcun riferimento alla motivazione della Corte di Assise di Appello di Napoli, in quanto quest’ultima era stata omessa graficamente, riportando il passaggio della sentenza di primo grado rispetto alla quale la doglianza della difesa con i motivi di appello è stata dettagliata, articolata e irrobustita dalla acquisizione dei documenti ex art. 603 e ss. c.p.p.
Ed invero, prima di esaminare l’errore di fatto e la potenziale rilevanza ai fini del decidere è fondamentale per il ricorrente il richiamo all’originario ricorso per cassazione:
‘…….. (Terzo Motivo di Ricorso per Cassazione): vizio di motivazione in i5pecie della omessa motivazione grafica ex art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. in riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa a seguito di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e dimostrativa del mendacio dei propalanti atteso che negli orari in cui il COGNOME sarebbe stato nascosto nell’abitazione di COGNOME NOME per uccidere NOME, era, invece, presso il commissariato di polizia di stato per adempiere alla misura non custodiale dell’obbligo dl firma’.
Indi, si richiama il contenuto dichiarativo delle fonti ritenute “convergenti’ sulla partecipazione del ricorrente all’omicidio di NOME.
Ed in tal senso si riporta, in ricorso, il seguente stralcio: ‘COGNOME NOME – Orario in cui sarebbe arrivato COGNOME NOME presso l’abitazione di COGNOME NOME (udienza del 8.11.21)’. In tale sede, COGNOME NOME ritiene che NOME COGNOME fosse andato a casa di suo fratello due-tre volte a partire dalle ore 9,30.(‘NOME COGNOME alle nove di mattina andava a casa di mio fratello, alle nove e mezza di mattina’).
NOME COGNOME durante l’udienza del 14.10.22, dichiara che Giovani COGNOME andava a casa di COGNOME alle ore nove/nove e trenta, ritenendo che l’orario doveva essere sempre lo stesso in quanto il COGNOME a mezzogiorno andava a mangiare quindi “non lo avrebbero acchiappato più”, ragion per cui egli aveva detto a COGNOME che dopo quell’ora se ne poteva andare; precisa, altresì, che la vittima il giorno del delitto fu prelevata da lui verso le undici, e portata presso l’abitazione del fratello alle undici e venti circa.
COGNOME COGNOME invece in un’occasione afferma che COGNOME si recò a casa sua dopo mezzogiorno/pomeriggio, aggiungendo, tuttavia ‘Non mi ricordo proprio. Perché io avevo solo una cosa da pensare, di fare… un omicidio’.
Ed ancora il ricorso riporta che all’udienza del 8.11.21 COGNOME NOME ritiene che il fratello COGNOME NOME NOME avrebbe fatto entrare COGNOME NOME se non cl fosse stato un preventivo accordo, come nel caso di specie la riunione volta a stabilire che dovesse partecipare anche COGNOMENOME
Segue il passaggio riportato in ricorso al riguardo: difesa, AVV_NOTAIO: ‘Io non ho ben compreso quando, poi, la decisione di farlo a settembre, lei ha detto che la decisione di farlo a casa di suo fratello era di NOME COGNOME e sua, ma poi avete fatto una riunione voi del gruppo – COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – per delineare le modalità del fatto, sì o no?’ COGNOME NOME Sì, che NOME COGNOME ogni mattina si doveva… andare a casa di mio fratello. difesa, AVV_NOTAIO COGNOME: ‘Mo ci arriviamo a questo, io dico: avete fatto le riunioni queste cinque persone, sì o no?’ COGNOMENOME– ‘Si’. difesa, AVV_NOTAIO COGNOME – ‘E dove le avete fatte queste riunioni?’ COGNOME. – ‘E, scusatemi, mio fratello così fa entrare a NOME COGNOME in casa, Avvocato?’.
Ed ancora, il ricorso riporta il seguente ulteriore stralcio dell’esame di COGNOME all’udienza del 8.11.2021: difesa, AVV_NOTAIO COGNOME – ‘La corda l’ha procurata lei? Le corde, le buste, le ha procurate lei o qualche altro…?’ COGNOME NOME – ‘Che NOME COGNOME veniva a casa mia era pure normale perché era un mio amico.’ difesa, AVV_NOTAIO
COGNOME – ‘Non sto chiedendo questo, lei ha risposto! Io le sto chiedendo: la corda chi l’ha procurata? Lei, COGNOME, COGNOME NOME o COGNOME NOME?’ COGNOME NOME.NOME ce l’aveva, l’ha portata lui’.
Prosegue il ricorso annotando che in una prima richiesta di rinnovazione la difesa aveva chiesto l’acquisizione di un elemento fondamentale – costituito da un alibi del COGNOME NOME – per minare la credibilità del COGNOME NOME, il quale, come sopra precisato, aveva in sostanza riferito alle due A.G. (Corte di Assise di Napoli e Tribunale per i Minorenni di Napoli) che il COGNOME NOME si recava a casa del fratello in attesa dell’arrivo del COGNOME NOME per partecipare all’omicidio, precisando che il NOME NOME, andasse alle ore 9.00/9.30 di mattina per poi andare via a mezzogiorno.
La Corte di Assise di Appello di Napoli aveva rigettato inizialmente la richiesta.
In data 09.02.2023, invece, la Corte di Assise di Appello di Napoli accoglieva la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3, c.p.p. L’elemento fondamentale era (ed è) costituto dalla prova oggettiva del mendacio dei fratelli COGNOME ed in particolare di COGNOME NOME, e contrassegnato dalla circostanza che iil Sig. COGNOME NOME NOME, il giorno del presunto omicidio, alle 10.00 presso il Commissariato di Castellammare di Stabia ad adempiere all’obbligo di firma, cosa che ha fatto anche alle ore 18.00 dello stesso giorno.
Non corrisponde al vero, pertanto, evidenzia il ricorso, che il ricorrente era andato alle ore 9.00/9.30 per poi uscire dopo l’omicidio.
Un vero e proprio alibi, dunque, a dimostrazione del concerto dei fratelli COGNOME che non avrebbero mai potuto non sapere dell’obbligo di firma del COGNOME, se quest’ultimo davvero fosse stato in accordo con loro per procedere all’omicidio del soggetto, che, guarda caso, firma anche lui alle ore 10.00.
Quale migliore occasione per il COGNOME NOME di avvisare gli altri componenti del commando che alle 10.00 aveva visto il COGNOME NOME adempiere all’obbligo di firma.
Sul punto non vi è alcuna motivazione della Corte di Assise di Appello.
Del resto, era lo stesso COGNOME NOME che durante il suo esame e controesame precisava a pagina 58 del verbale di udienza del 07.02.2022 che si incontrava due volte al giorno con COGNOME NOME per andare a firmare al Commissariato di Castellammare di Stabia dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A pagina 60, inoltre, dello stesso verbale, lo stesso imputato – ricorrente – dichiarava di aver ottemperato all’obbligo di presentazione alla P.G. alle 10.00 del mattino (cfr. all. verbale).
Decisivo, infatti, è il passaggio argomentativo – assente nel caso di specie – nel quale la Corte di Assise di Appello doveva incunearsi nel considerare credibile un
c.d.g., in specie COGNOME NOME, che dichiara che all’epoca dell’omicidio un concorrente, in specie COGNOME NOME, era chiuso in casa in attesa di uccidere la persona concordata, e la persona che si protesta innocente – COGNOME NOME – che durante il proprio esame e controesame dichiara di trovarsi altrove, e questa sua circostanza è provata ed è acquisita in atti con lo strumento processuale ex art. 603, comma 3, c.p.p.
Incorre, pertanto, nel dedotto vizio la Corte di Assise di Appello.
Si produce, al riguardo, anche quanto acquisito dalla Corte di Assise di Appello per il principio di autosufficienza all’uopo precisando che il verbale manuale e stenotipico dal quale risulta il dato dell’acquisizione è del 09.02.2023.
Tanto premesso si rileva che vari errori di fatto vengono compiuti dalla Corte di cassazione.
Il primo errore di fatto è costituito dalla circostanza che non vi sarebbe stata una omessa motivazione grafica della Corte di Assise di Appello atteso che sul punto avrebbe risposto anche la Corte di Assise. A tal fine la Corte di cassazione, preso atto che effettivamente non è stata data alcuna risposta dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, non ha potuto fare altro che “ripercorrere” la motivazione – alacremente contestata con i motivi di appello e con la rinnovazione – della Corte di Assise di Napoli. Del resto, non si comprende – se non attraverso l’evidenza scolastica di un errore di fatto – come poteva rispondere la Corte di Assise di Napoli ad una più corretta contestazione difensiva i cui atti sono entrati solo ed esclusivamente nella cognizione del secondo giudizio attraverso la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale innanzi alla Corte di Assise di Appello.
Altro errore di fatto è costituito dalla circostanza che nel richiamare la sentenza di primo grado si commette lo stesso errore commesso dalla Corte di Assise di Napoli quando è stata evidenziata la seguente circostanza: ‘Quanto al momento in cui COGNOME era arrivato a casa sua, particolare non noto al fratello NOME. afferma che era giunto intorno alle ore 11:00, circa un’ora prima che arrivassero gli altri assieme a NOME. Indicando un orario che risulta pienamente compatibile con il precedente assolvimento da parte dell’imputato dell’obbligo di presentazione cui era tenuto alle ore 10 presso il Commissariato di Castellammare’.
Come è stato efficacemente evidenziato non corrispondeva al vero quanto motivato dalla Corte di Assise di Napoli di guisa che anche quello riportato dalla Corte Suprema di Cassazione non corrisponde al vero in quanto il particolare dell’arrivo di COGNOME NOME era ben noto al Sig. NOME COGNOME che aveva invece riferito che COGNOME NOME, a casa di COGNOME, si recava dalle ore 9.00/9.30 fino alle 12.00.
La Corte di Cassazione prende in considerazione unicamente la dichiarazione del Sig. COGNOME NOME, omettendo, come ha omesso la Corte di Assise di Napoli – nel mezzo esiste la Corte di Assise di Appello che tace graficamente – di considerare quanto asserito da NOME COGNOME, nonostante si ritenga che ad aver organizzato e deciso il tutto sia solo ed esclusivamente COGNOME NOME, ‘Il quale dice specificamente che COGNOME doveva recarsi tutte le mattine allo stesso orario (9/9:30) perché il NOME a mezzogiorno andava a mangiare quindi non lo avrebbero acchiappato più’.
Diversamente NOME COGNOME ritiene che l’omicidio sarebbe stato commesso alle
12.
Occorre ricordare inoltre che dal giudizio emerge chiaramente che l’omicidio è stato interamente organizzato da COGNOME NOME; quindi, era lui a conoscere tutta la organizzazione, a differenza di ciò che ritiene la Corte di cassazione che afferma “quando COGNOME era arrivato a casa sua (particolare non noto al fratello NOME)”.
Se è vero, come è vero, che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del10/02/2015. Rv. 263113-01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731), occorre evidenziare come, nel caso di specie, l’inattendibilità dei due collaboratori di giustizia su un punto essenziale dell’esecuzione dell’omicidio – l’orario e la presenza del COGNOME NOME nell’abitazione per nascondersi – e sul sostanziale e documentato, a seguito di rinnovazione, alibi del Sig. COGNOME NOME (che nell’orario in cui si sarebbe consumato l’omicidio si trovava presso il Commissariato di Castellammare di Stabia), sono elementi che dimostrano come la doglianza era decisiva.
Le parti, essendo stata avanzata richiesta di trattazione orale, hanno concluso all’udienza nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo – che è quello che si è ritenuto far valere nel caso di specie col ricorso in scrutinio – in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene
percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr. per tutte, Sez . 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193 – 01).
Anche l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre, esso, deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221283 – 01; questa Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l’accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto; conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982 – 01; ovvero solo ove il vaglio del motivo sarebbe stato decisivo ai fini della diversa decisione invocata).
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste, invero, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, Sentenza n. 16103, Rv. 221280 – 01 cit., questa Corte ha precisato in
motivazione che: 1) – qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) – sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) – l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata).
Principi di diritto questi alla stregua dei quali si è imposta la decisione qui assunta. Nella specie, il ricorso assume, in buona sostanza, che l’errore di fatto ha riguardato il terzo motivo del ricorso per cassazione presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del COGNOME, per avere la Corte di cassazione erroneamente ritenuto che la Corte di Assise di Appello di Napoli avesse risposto alla lagnanza della difesa contenuta nel motivo di appello con cui si era fatta presente la sussistenza della prova oggettiva del mendacio dei fratelli COGNOME ed in particolare del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, rappresentata dalla circostanza che il COGNOME in realtà il giorno del presunto omicidio, alle ore 10, si trovava presso il Commissariato di Castellammare di Stabia ad adempiere all’obbligo di firma e non poteva quindi trovarsi presso l’abitazione di NOME COGNOME, come affermato, appunto, dal COGNOME NOME; esso risulta proposto palesemente fuori dell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 625-bis c.p.p. (errore materiale o di fatto).
Esso è sostanzialmente volto, se letto nel suo complesso, a lamentare, sulla base degli stralci dichiarativi riproposti, un errore di giudizio afferente il contenuto delle dichiarazioni rese dai fratelli COGNOME – NOME e NOME, entrambi collaboratori di giustizia – la loro interpretazione, e valutazione, che in tesi sarebbe stata effettuata non tenendo conto della discordanza di quanto affermato da COGNOME NOME con l’alibi certo offerto dal ricorrente COGNOME.
In ogni caso il ricorso, nell’identificare l’errore di fatto, in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, nella presunta ed erronea convinzione che la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso per cassazione sarebbe stata motivata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli laddove questa si era limitata a riportare quanto affermato dalla
Corte di Assise a pag. 78 della sentenza di primo grado senza considerare gli esiti delle produzioni intervenute in secondo grado, attestanti appunto l’essenziale dato dell’alibi – riveniente dall’adempimento dell’obbligo di firma da parte del COGNOME proprio nell’orario in cui lo stesso avrebbe dovuto trovarsi presso l’abitazione di NOME COGNOME – non considera che in realtà il dato dell’alibi era già emerso in primo grado, come risulta dallo stesso contenuto della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione. Leggendo la pagina 42, dedicata all’esame del terzo motivo del ricorso per cassazione dell’AVV_NOTAIO, come riportata nello stesso ricorso in scrutinio, si apprende che la Corte di cassazione aveva così motivato: “l terzo motivo lamenta mancate risposte da parte dei giudici di appello che invece erano state appropriatamente fornite già dalla sentenza di primo grado (pag.78), in particolare laddove si era rilevato che COGNOME “…Quanto al momento in cui COGNOME era arrivato a casa sua, particolare non noto al fratello NOME, afferma che era giunto intorno alle ore 11, circa un’ora prima che arrivassero gli altri assieme alla vittima NOME, indicando un orario che risulta pienamente compatibile con il precedente assolvimento da parte dell’imputato dell’obbligo di presentazione cui era tenuto alle ore 10 presso il Commissario di Castellammare. Risposte, queste – prosegue la Corte di Cassazione – afferenti all’apprezzamento delle medesime circostanze relative agli obblighi cui era sottoposto all’epoca COGNOME e alle medesime dichiarazioni dei fratelli COGNOME circa l’arrivo di COGNOME, senza che il motivo del ricorso dia conto della loro rituale confutazione nell’appropriata sede di appello. Sicché, l’intero motivo risulta, persino, privo dei requisiti di ammissibilità”.
Pertanto, non può ritenersi pretermesso il terzo motivo di ricorso per cassazione, che faceva leva sull’alibi a dimostrazione del mendacio dei collaboratori ed in particolare di COGNOME NOME, per il fatto che la Corte di Cassazione si era riferita alla sentenza di primo grado, dal momento che in questa si era già valutato, come emerge per tabulas , il profilo del presunto alibi, scaturente dell’obbligo di firma che il COGNOME doveva adempiere alle ore 10 del mattino presso il Commissariato di Castellamare di Stabia (nello stesso Comune in cui fu perpetrato l’omicidio), che erroneamente il ricorso in scrutinio adduce invece come elemento sopravvenuto in virtù della documentazione prodotta in appello.
Ebbene, di là del fatto che è pacifico che la sentenza di primo e di secondo grado si integrano allorquando si verte, come nella fattispecie, in caso di doppia conforme, si deve rilevare, innanzitutto, che il terzo motivo di appello, che si assume pretermesso nella valutazione della Corte di cassazione, mirava in particolare a scardinare l’attendibilità dei collaboratori sulla base di una serie di circostanze afferenti tra l’altro
la posizione del COGNOME rispetto al clan COGNOME, nell’ambito delle quali si inserivano le brevi annotazioni sugli orari indicati dai collaboratori (in particolare a pagina 35, l’atto di appello annota che mentre NOME faceva riferimento al fatto che COGNOME avrebbe dovuto recarsi la mattina a casa di COGNOME, questi invece aveva affermato che COGNOME si era recato da lui solo il giorno dell’omicidio verso le ore 11:00).
L’appello aveva tentato di scardinare, in ogni modo, l’attendibilità dei collaboratori attaccando il loro portato dichiarativo sotto diversi punti di vista e nell’ambito di tale impostazione si era fatto riferimento anche alla circostanza della discrasia riguardante l’orario come riportato dai due collaboratori.
La sentenza di secondo grado, nel vagliare i rilievi in punto di attendibilità dei collaboratori, aveva fornito una motivazione ampia ed articolata, rispetto alla quale il dettaglio degli orari – comunque tutti compatibili col momento della commissione dell’omicidio – era stato assorbito nell’ambito di tale complessiva valutazione e nella complessiva ricostruzione della vicenda, che faceva comunque riferimento anche agli orari (riportando la sentenza di appello che COGNOME aveva collocato l’omicidio dopo le 12:00 e che NOME aveva dichiarato di aver prelevato la vittima per strada verso le 11:30 e di averlo condotto presso l’abitazione del fratello dove si sarebbe dovuto perpetrare il delitto, e che il COGNOME si trovava presso l’abitazione di NOME, munito della corda con cui si sarebbe perpetrato lo strangolamento).
La sentenza di primo grado aveva a sua volta già osservato al riguardo che a riferire la circostanza attendibile circa l’orario in cui COGNOME era giunto presso la sua abitazione era da ritenere soprattutto COGNOME, trovandosi egli presso tale abitazione, mentre COGNOME, nel frangente, si trovava altrove ad attendere la vittima che avrebbe poi condotto presso l’abitazione di COGNOME (di qui l’inciso contenuto nella sentenza di primo grado e ripreso in quella della Cassazione: ‘Quanto al momento in cui NOME era arrivato a casa sua, particolare non noto al fratello NOME‘).
La valutazione dell’orario, peraltro, s’inserisce nell’ambito di una complessa ricostruzione di tutti gli elementi estraibili dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardo alla dinamica e alla causale dell’omicidio, alla sua preparazione e alla partecipazione, tra gli altri, del ricorrente.
La sentenza di primo grado, dando, attraverso i passaggi motivazionali indicati, anche prova di aver considerato la circostanza dell’adempimento dell’obbligo di firma da parte del COGNOME alle 10:00 del mattino, aveva in realtà già chiarito che si fosse trattato di una discrasia solo apparente e comunque non rilevante ai fini della complessiva ricostruzione della vicenda e del ruolo partecipativo del COGNOME.
D’altronde lo stesso ricorso in scrutinio sviluppa, in buona sostanza, l’assunto in termini di mera plausibilità perché nel riportare stralci delle dichiarazioni di COGNOME NOME evidenzia come la circostanza che il COGNOME avrebbe dovuto trovarsi presso l’abitazione di COGNOME in concomitanza con l’orario in cui era obbligato a firmare presso il Commissariato, era tratta dall’idea di NOME – e non quindi da una certezza secondo cui COGNOME si sarebbe recato presso l’abitazione di COGNOME nei giorni antecedenti al delitto e lì si sarebbe trattenuto fino alle 12:00, dal momento che oltre quello orario sarebbe stato superfluo attendere in quanto la vittima intorno alle 12:00 era solita rientrare a casa per il pranzo. A fronte di una tale affermazione di NOME COGNOME, rimasta comunque affidata ad una sua mera supposizione-prospettazione, i giudici di merito avevano ritenuto di dare credito, sul punto, alla dichiarazione di COGNOME trattandosi del soggetto presso la cui abitazione il NOME avrebbe dovuto recarsi e trovarsi, il quale aveva invece escluso che COGNOME si era recato in precedenza presso la sua abitazione per ragioni legate all’omicidio ed aveva affermato che lo stesso si era presentato solo il giorno dell’omicidio intorno alle 11:00.
In definitiva, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da COGNOME NOME e COGNOME sono state ritenute attendibili dai giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, e tra loro del tutto concordanti quanto al nucleo essenziale del narrato, descritto, anche riguardo alla partecipazione del COGNOME, nei suoi tratti fondamentali dai collaboratori in termini assolutamente convergenti, ed afferendo le discrasie emerse ad elementi circostanziali del fatto.
E quanto, infine, al particolare dell’orario in cui COGNOME sarebbe giunto a casa di NOME COGNOME, che in un passaggio delle dichiarazioni da questi rese, come riportato in ricorso, sarebbe stato dallo stesso ad un certo punto indicato nelle ore 12 (e non alle ore 11), appare evidente la irrilevanza anche di tale aspetto dal momento che il collaboratore alla fine conclude di non ricordare con precisione.
A fronte di tale ricostruzione, e della motivazione comunque resa sul punto nella sentenza impugnata, il ricorso prospetta in definitiva aspetti di merito privi peraltro di decisività. E al fine di supportare la decisività dell’assunto dedotto, che evidentemente tale non è, finisce con l’affermare, nella memoria difensiva in atti, che ‘i conseguenza se è vero come è vero che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione, occorre evidenziare, nel caso in ispecie, come l’inattendibilità dei due c.d.g. su un punto essenziale dell’esecuzione dell’omicidio – l’orario e la presenza del COGNOME NOME nell’abitazione per nascondersi – e sul sostanziale e documentato, a seguito di rinnovazione, alibi del Sig. COGNOME NOME che nell’orario in cui si sarebbe
consumato l’omicidio si trovava presso il Commissariato di Castellammare di Stabia, sono elementi che dimostrano come la doglianza era decisiva’. Laddove nessuno dei due collaboratori ha mai collocato l’orario dell’omicidio in concomitanza delle ore 10 ossia dell’ora in cui il COGNOME si recava ad adempiere all’obbligo di firma presso il locale Commissariato.
Il ricorso denota dunque insormontabili limiti di ammissibilità.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME