Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37662 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 novembre 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania che, confermando sul punto la decisione di primo g rado, lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per tre mesi, per i reati di omicidio volontario di NOME COGNOME,
aggravato dai futili motivi, e porto in luogo pubblico della pistola con cui era stato commesso il fatto.
Avverso tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 -bis cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che la Prima sezione penale di questa Corte sarebbe incorsa nell’errore di fatto riguardante la prova per cui NOME COGNOME, vittima dell’omicidio perpetrato dal COGNOMECOGNOME lo avrebbe seguito entrando nel locale ‘Humus’ dove il ricorrente s i era recato dopo che fra i due vi era stata una discussione fuori dal pub.
Tale errore di fatto, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe consentito alla Corte di cassazione di valutare correttamente il secondo e il terzo motivo di gravame e gli elementi dedotti a sostegno della insussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi. Invero, il corretto accertamento della dinamica dei fatti avrebbe confermato le dichiarazioni rese dall’imputato che, nel confessare l’omicidio, ne aveva indicato il movente nel fatto che, dopo la discussione avuta con il COGNOME, questi lo aveva seguito all’interno del locale e lo aveva aggredito.
La Corte di cassazione avrebbe valorizzato unicamente la porzione dei video acquisiti relativa all’orario dalle 01:57 in poi, che raffiguravano la sagoma del solo teste NOME COGNOME, mentre la censura difensiva era fondata sulla porzione dei filmati in cui si vedono il COGNOME e il COGNOME che escono dal pub e vanno a sedersi sul marciapiedi, dove rimangono fino all’arrivo del COGNOME, allorché avviene la discussione. In sostanza tali video attesterebbero che il COGNOME, dopo essere uscito dal locale insieme al COGNOME e fino all’arrivo di COGNOME non si era mai mosso dal posto. Ne conseguirebbe che l’affermazione resa dal COGNOME in primo e in secondo grado, secondo cui il COGNOME era entrato nel pub prima della discussione tra costui e il ricorrente, doveva essere ricollocata temporalmente in un momento successivo alla discussione con il COGNOME. Ciò avrebbe evidenti ricadute sulla valutazione della sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, atteso che la causale dell’omicidio dovrebbe individuarsi nell’aggressione subìta dal ricorrente all’interno del pub da parte del COGNOME, il quale, risentito per la precedente discussione, lo aveva raggiunto nel locale per aggredirlo.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625 -bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto e sono, quindi, inemendabili -gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, d a assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 2017, Troise, Rv. 268953; Sez. 3, n. 47316 del 2017, Vinci, Rv. 271145).
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 -bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145).
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 -bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; in senso analogo Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 259531).
Nei termini predetti, l’errore è rilevante quando sia connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 dell’11/12/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, COGNOME, Rv. 260819).
In sostanza, il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla
correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità.
Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato -non già all’inammissibile riesame dell’intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì -alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Pertanto, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta all’accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnato dal perimetro dell’ambito d elle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata.
Alla luce dei principi sopra richiamati la censura è priva di pregio.
La prospettazione difensiva, lungi dal dedurre un mero errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, si risolve nella denuncia di un errore di giudizio nella valutazione della prova. Essa, infatti, sostiene che la Corte di cassazione avrebbe valorizzato solo una porzione delle videoriprese acquisite, cioè quella dove si vede il solo teste COGNOME, la quale non atteneva alla argomentazione principale del motivo di ricorso, ma costituiva solo una circostanza indicata ad adiuvandum , essendo invece la censura fondata sulla altra porzione di video, quella in cui si vedono il COGNOME e il COGNOME che, usciti dal pub, vanno a sedersi sui gradini antistanti e che avrebbe dovuto portare a collocare i fatti riferiti dal COGNOME -e cioè l’ingresso di COGNOME nel pub -ad un momento successivo alla discussione avuta con il COGNOME.
In tal modo, le affermazioni della sentenza impugnata vengono censurate da parte del ricorrente essenzialmente nel loro aspetto valutativo, e precisamente con riguardo alla interpretazione del motivo di censura, pur non essendo in ogni caso censurabili, ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova ( ex plurimis , Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, dep. 27/06/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Rv. 256293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell’istituto, che è stato introdotto nel sistema per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 -01).
Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME