Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 21 giugno 2023, e depositata il 12 luglio 2023, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, ha rigettato il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza del 15 luglio 2022 della Corte d’appello di Roma, che, pur rideterminando la pena inflitta, aveva confermato la dichiarazione di penale / ( 71
responsabilità dell’imputato per il reato continuato di acquisto di cocaina aggravato dall’ingente quantità e lo aveva condannato alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione e di 36.000,00 euro di multa.
Il ricorso rigettato denunciava, per quanto di specifica interesse in questa sede, che la Corte territoriale erroneamente aveva respinto la richiesta della difesa di escludere l’aggravante dell’ingente quantità. La Corte di Cassazione, in ordine a questo motivo di censura, ha ritenuto la carenza di interesse, in quanto l’aggravante è stata di fatto esclusa, perché non considerata né nella quantificazione della pena base, né nel computo degli aumenti, applicati esclusivamente per la recidiva e per la continuazione.
2. Ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia l’errore di fatto della Corte di cassazione, per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità riferita al capo 44.
Si premette che già la Corte d’appello aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta, formulata nell’atto di gravame, di escludere la circostanza aggravante dell’ingente quantità. Si precisa che l’aggravante era stata ritenuta in primo grado perché l’attuale ricorrente, in quanto partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, doveva ritenersi consapevole dell’acquisto dell’intera partita di droga trattata dal suo fornitore, e che, però, tale giustificazione era superata dall’assoluzione, pronunciata in appello, dall’accusa concernente il reato associativo. Si osserva che al coimputato nel medesimo reato di cui al capo 44, non era stata mai contestata l’aggravante dell’ingente quantità, sebbene anche questi fosse stato imputato del reato associativo, e poi assolto da tale accusa.
Si deduce, poi, che la sentenza impugnata è incorsa in errore di fatto, perché ha omesso di rilevare anche formalmente l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e che l’affermazione del difetto di interesse del ricorrente all’esame delle pertinenti censure è erronea perché la circostanza dell’ingente quantità determina l’applicazione della disciplina di cui all’art. 4-bis ord. penit., e, quindi, l’impossibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, nonché una maggiore difficoltà di accesso alla misura alternativa di cui all’art. 47 ord. penit. e ai permessi premio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
Le censure proposte contestano l’errore di fatto della sentenza impugnat laddove ha ritenuto la carenza di interesse del ricorrente all’esame della ce concernente la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, ex ar comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 rubrica.
2.1. Occorre perciò precisare quale è il tipo di censure deducibili medi errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, indiscusso e ripetutamente enunciato dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso straordina qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuor rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale es dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (così: n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile Rv. 221280-01; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667-01).
2.2. Nella specie, la sentenza impugnata, Sez. 4, n. 30192 del 21/06/202 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità dell’aggravante dell’i quantità, ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto al capo 44 della rubrica.
In proposito, precisamente, ha osservato: «Quanto all’aggravante dell’art comma 2, DPR 309/90 va rilevata la carenza di interesse in quanto la Cor territoriale nella rideterminazione della pena l’ha di fatto esclusa partendo pena base di anni sei di reclusione e euro 30.000 di multa per il reato più gr cui al capo 44, aumentatala per la sola recidiva e per la continuazione».
2.3. In applicazione del principio di diritto applicabile e dei fatti indica escludersi che nella fattispecie in esame sia rilevabile un errore di fatto a dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Invero, la sentenza impugnata non solo ha esaminato il motivo sull configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, ex art. 80, comma 2, d n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 della rubrica, m respinto sula base di una precisa valutazione. Il contenuto valutativo decisione, quindi, esclude la configurabilità di un errore di fatto.
Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in data 13/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente