Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di cassazione n.32564/2023 (R.G.N. 30592/2022)
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che hanno chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il condannato NOME COGNOME ricorre ai sensi dell’art.. 625-bis cod. p pen., a mezzo dei difensori e procuratori speciali, avverso la sentenza emessa d Seconda sezione della Corte di Cassazione in data 12 aprile 2023 (depositata data 26 luglio 2023) con la quale è stato rigettato il ricorso del predetto a la sentenza emessa in data 25 marzo 2022 dalla Corte di appello di Salerno c ha riconosciuto l’COGNOME colpevole del reato di cui al capo M (artt.56-294 pen., 416-bis.1 cod. pen.) condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce errore di fatto conseguente al rinvio per relationem da parte della sentenza di legittimità alla motivazione espressa dalla Corte di ap in punto di responsabilità del ricorrente, così mutuandone gli errori perce commessi nella lettura degli atti processuali, dai quali non risulta in alcun che il ricorrente sia il mandante del COGNOME nell’intimidire e minacciare NOME COGNOME. A tal riguardo si indicano – in quanto richiamate dalla sentenza impugn – le dichiarazioni dibattimentali dello stesso COGNOME alla udienza del 19 marzo quelle del teste COGNOME all’udienza del 21 maggio 2019; le intercettazioni e 31 maggio 2016 e, infine, le dichiarazioni del collaboratore COGNOME censurandone l’errata lettura da parte della decisione impugnata in quanto contenuto delle predette fonti probatorie non emerge il riscontro all’accusa mo all’COGNOME.
Il AVV_NOTAIO generale ha depositato memoria scritta a sostegno del inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato memoria a sostegno del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per ragioni no consentite.
La sentenza di legittimità impugnata (v. pg. 23), a riguardo de responsabilità dell’NOME in ordine al reato contestato, ha richiamato l’ motivazione fornita dalla sentenza di appello «nella quale si evidenziano i plu riscontri alle dichiarazioni della persona offesa COGNOME», rilevando che il per motivo di ricorso si appuntava «soltanto sulla divergenza delle dichiarazioni nelle diverse fasi del procedimento dal COGNOME, tralasciando tutti gli altri ar di prova dettagliatamente elencati dalla Corte di appello (le dichiarazioni de
COGNOME, i contatti telefonici e gli sms tra NOME e NOME, le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, le intercettazioni a carico di COGNOME)», concluden per la non consentita natura fattuale delle censure mosse dal ricorrente in se legittimità.
L’attuale ricorso – attraverso il preteso errore percettivo ricolleg richiamo fatto alla motivazione del giudice di appello – censura in realtà, tutto genericamente, il predetto giudizio valutativo, introducendo oggi c presente ricorso anche nuove censure in fatto in ordine a prove – di cui sollec valutazione da parte di questa Corte – che Da sentenza impugnata indica qua prove a riscontro delle dichiarazioni del COGNOME tralasciate dal primo ricorso.
Costituisce, invero, jus receptum che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non p avere ad oggetto la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probat che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fa della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); in ogni caso, qualora la causa dell’er non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percet e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un erro di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio pr dall’art. GLYPH 625-bis GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 27/02/2024.