Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il condannato COGNOME COGNOME propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 14838 del 16/03/2023 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal predetto condannato nei confronti della ordinanza della Corte di assise di appello di Roma; quest’ult ma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 7/11/2022, aveva disposto «la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia del 20/05/2010, irrevocabile il 19/06/2010, con la quale era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 19/04/2010. Secondo il Collegio, infatti, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della predetta sentenza COGNOME si era reso responsabile di altri delitti, per i quali era stato condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Roma in data 12/01/2021, irrevocabile 11 13/01/2022, alla pena di 6 anni di reclusione, inflitta per il delitto di cui agli artt. 416-bis, commi primo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen. nonché per il delitto di cui agli artt. 110, 644 e 416-bis cod. pen. In particolare, il reato associativo era stato commesso dal 2004 sino al 2015, trovando pertanto applicazione il principio giurisprudenziai’e secondo cui la protrazione della condotta di un reato permanente, come un reato associativo, nell’ambito del quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza».
Ricordato che l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2(118, COGNOME, Rv. 273193 – 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953);
Rilevato che il ricorso in esame contesta la correttezza “in diritto” della decisione della Corte di ritenere non applicabile, ratione temporis, la disciplina dettata dall’art. 20 bis cod. pen. introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e,
conseguentemente, di valutare in termini di manifesta infondatezza la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 6 del dl. n. 162 d 2022 rispetto agli articoli 3, 73, 77, 117 Cost.;
Considerato, pertanto, che il ricorrente fa valere un preteso errore di diritto conseguente all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; errore estraneo all’ambito di applicabilità del rimedio impugnatorio straordinario azionato;
Rilevato dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024