Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME COGNOME nato il 20/08/1974 a Locri avverso la sentenza in data 04/04/2024 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 23264 del 04/04/2024, con cui la Corte di cassazione, Seconda Sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 13/04/2023, che aveva confermato la condanna del predetto per il delitto di rapina aggravata.
Deduce che con i primi due motivi di ricorso erano stati prospettati v motivazione in relazione alla mancata acquisizione dei video riferiti alle fa vicenda, dapprima all’interno della sala scommesse, poi durante il tragit ritorno a casa della vittima e poi nel corso dell’esecuzione materiale del d Corte territoriale aveva segnalato l’inconferenza del video riguardante l finale, quando in realtà proprio tale video era l’unico risultato pres fascicolo.
A fronte di ciò la Corte di cassazione aveva replicato che i motivi manifestamente infondati in relazione a quanto esposto nella sentenza impugna in cui si era dato conto dell’esame del video relativo alla fase del ritor della vittima, quando tale video non risultava essere stato acquisito.
Ed ancora era stata stigmatizzata la mancanza di valutazione in ordin primo video, riguardante la presenza del ricorrente nella sala scommesse.
Infine, si era censurata la circostanza che nel separato procedimento a c di uno dei pretesi concorrenti, quest’ultimo era stato assolto, senza che fosse tenuto conto ai fini della ricostruzione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, in q manifestamente infondato.
Va infatti rimarcato che nella sentenza impugnata si cita uno speci passaggio della sentenza della Corte di appello in cui si assume che er visionato un video relativo al ritorno a casa della vittima e si segnala co l’irrilevanza della distanza del ricorrente, ritenuto concorrente quale essendo incontestata la pregressa presenza del ricorrente nella sala scomm nella fase in cui la vittima aveva conseguito una vincita, alla luce dei telefonici con COGNOME uno degli esecutori materiali.
Sta di fatto che tale passaggio non è viziato da alcun dirimente errore d ascrivibile alla Corte di cassazione, che ha esaminato la coerenza della motiv sulla base di quanto accertato: va rimarcato che non è stato in alcun modo ind il contenuto del video che secondo il ricorrente sarebbe stato acquisito e n correlativamente formularsi alcun rilievo in ordine alla concludenza di q prospettato dalla Corte di appello e recepito dalla Corte di cassazione in all’irrilevanza della distanza di Collerà dalla vittima, nel quadro di una vic con riguardo al ricorrente, assumeva rilievo in ragione della sua attiva p nella sala scommesse e dei suoi contatti con chi certamente era stato poi ese materiale.
In tale prospettiva i dei tutto inconferente si appalesa anche il riferimen all’assoluzione di uno degli imputati, essendosi valorizzati i contatti del
con l’altro soggetto riconosciuto colpevole, a prescindere dall’identificazi terzo autore del reato.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sott causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 23/01/2025