Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14393 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14393 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RHO il 17/09/1988 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE di CASSAZIONE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha cli concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsog. NOME COGNOME> , ricorso trattato in camera di consiglio senZà la presenza delle parti in manca di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. 4f< Y '2;"{4
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinar ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 38679 pronunciata dalla Settima Sezione penale della Corte in data 9 settembre 2024, deducend errore di fatto dovuto "ad una fuorviata lettura del verbale di arresto reda data 20.04.2021".
Per quanto ora interessa, l'indicata ordinanza ha dichiarato inammissibile ricorso dell'imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Mil aveva confermato la condanna dell'imputato (escludendo tuttavia la recidiva riducendo conseguentemente la pena) per il reato di resistenza, avendo ritenu legittimo l'accompagnamento in Questura dell'imputato (nel corso del qual
costui aveva dato in escandescenze, oggetto dell'imputazione), in quan ritenuto successivo all'arresto e finalizzato all'esecuzione dello stesso.
Tuttavia, si contesta nel ricorso, tanto la sentenza d'appello che l'ordi della settima sezione della Corte di Cassazione sono incorsi in errore percet poiché nel verbale di arresto del 20 Aprile 2021, seppur viene indicato n prime righe l'orario delle 17.45 quale momento dell'arresto, dalla lettura inte dell'atto emerge che il provvedimento è stato compiuto solamente al successive 23:10.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato.
Occorre ricordare, infatti, che ai fini dell'ammissibilità del ri straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciat disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile i base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevit conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore d fatto, bensì di giudizio; allo stesso modo sono estranei all'ambito di applica dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sosta processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supp per incuriam (ex pluns, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 COGNOME Rv. 263686 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 -01; Sez. 6, Ord. n 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 -01).
Nel caso specifico, a prescindere da ogni ricostruzione fattuale basa sulla lettura del verbale redatto all'esito dell'intervento del 20 aprile 2 che esclusivamente rileva è la circostanza che nell'ordinanza contestata s espressamente "rilevato che l'accompagnamento in caserma sarebbe in ogni caso legittimo, pur se l'arresto fosse avvenuto successivamente, atteso l'accompagnamento sarebbe avvenuto al fine di eseguire le operazioni necessarie all'arresto" (pg. 2).
Tale valutazione -corretta o meno, qui non interessa- dichiara la legitt dell'arresto
anche nell'ipotesi in cui si assumesse corretta la ricostruzi
fattuale propugnata dalla difesa. Ma si tratta, appunto, di una valutazione di un apprezzamento giuridico e non di una affermazione con natura d
accertamento del fatto. Vi è, in altre parole, l'applicazione di un canone giu
(la legittimità dell'arresto rispetto al fatto-tempo) alla fattispecie conc che esula dal perimetro applicativo dell'art. 625 bis cod. proc. pen..
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimen nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
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La Presidente