Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 480 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 20/09/1958
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 15641/24, la Sesta sezione di questa Corte riformava parzialmente la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 20 luglio 2022, dichiarando l’estinzione dei reati di cui ai capi 13ter , 14), 15), 16) relativamente a due degli episodi contestati, 22) e 23), annullando la sentenza con rinvio ai fini della rideterminazione della pena; passava invece in giudicato l’affermazione di responsabilità di COGNOME COGNOME Gaetano per il reato di cui al capo 9) (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio).
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc. pen. il difensore di NOME COGNOME con il quale si deduce che i giudici di legittimità erano incorsi in un errore di fatto che aveva avuto importanti ricadute in termini di commisurazione della pena inflitta, essendo da ciò derivata l’applicazione della cornice edittale della disposizione di cui all’art. 319 cod. pen. successiva all’entrata in vigore della legge n. 69/2015 che, come noto, aveva innalzato la pena prevista per il reato: l’errore era caduto sulla esatta collocazione temporale dell’episodio relativo all’ultima dazione di denaro al pubblico ufficiale NOME COGNOME contestata a COGNOME.
Come emergeva dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di legittimità aveva aderito
NOME COGNOME NOME COGNOME
SANDRA RECCHIONE
R.G.N. 30671/2024
alla ricostruzione accusatoria, secondo la quale la sera del 30 giugno 2015 COGNOME si sarebbe recato a casa della dott.ssa COGNOME per consegnarle una somma di denaro in esecuzione del patto corruttivo, la cui provvista sarebbe stata fornita dall’architetto COGNOME secondo le dichiarazioni di quest’ultimo, che aveva collocato la consegna del denaro la sera del 29 giugno 2015; la Sesta sezione di questa Corte aveva respinto le doglianze della difesa sul punto, fondandosi sul dato, non corretto, che la consegna della provvista a Cappellano Seminara fosse intervenuta il 30 giugno 2015, presupposto di fatto del tutto inesistente visto che nØ i pubblici ministeri, nØ i giudici di merito avevano mai indicato quella data per tale episodio, posto che Caronia aveva costantemente ribadito che la consegna era avvenuta il 29 giugno; per effetto dell’indebita ricostruzione operata, la Sesta sezione di questa Corte non aveva analizzato nessuna delle censure che la difesa aveva articolato al fine di dimostrare la materiale impossibilità di una consegna intervenuta il 29 giugno -circostanza che avrebbe disarticolato il ragionamento probatorio che sorreggeva la conclusione della consegna di denaro da NOME COGNOME alla Sagutoignorando la prospettazione difensiva alternativa offerta dalla difesa, in ordine all’identificazione della persona che avrebbe potuto consegnare il denaro alla Saguto; in particolare, quanto al primo aspetto, le doglianze difensive si erano appuntate sulla inconciliabilità tra la ricostruzione accusatoria e le emergenze probatorie, che avevano sconfessato radicalmente le dichiarazioni di COGNOME, e quindi l’esistenza della provvista del denaro che COGNOME avrebbe dovuto consegnare alla COGNOME; quanto al secondo punto, le intercettazioni telefoniche avevano dato atto che il 29 giugno 2015 la dott.ssa COGNOME aveva incontrato NOME COGNOME che, stando alla ricostruzione dei giudici di merito, era l’altro corruttore del pubblico ufficiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME Rv. 263686 – 01), secondo il quale ‘in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.’
Ciò premesso, si deve segnalare che nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte non Ł dato rilevare l’errore di fatto denunciato in ricorso, posto che nella sentenza impugnata risulta che la dazione del denaro da COGNOME alla Saguto era dimostrata da una serie di elementi elencati alle pagg. 49 e seguenti, così identificati: le conversazioni telefoniche a partire dall’8 giugno 2015 nelle quali Saguto rappresentava a COGNOME la necessità di un suo aiuto per ripianare i debiti familiari; la cessazione delle conversazioni a partire dal 1°luglio 2015, da cui si evinceva che il problema era stato risolto; la telefonata del 30 giugno 2015 nel corso della quale NOME COGNOME si accordava con la Saguto per portarle a casa dei ‘documenti’; il servizio di osservazione compiuto dalla polizia giudiziaria che attestava la visita fatta da NOME COGNOME a casa della Saguto la sera del 30 giugno 2015; i versamenti fatti sui conti correnti della Saguto e del marito in date successive al 1°luglio 2015 (analoghe considerazioni erano contenute nella sentenza di appello nelle pagine 661 e 662).
In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni del teste COGNOME che, secondo la sentenza impugnata, aveva consegnato la somma a Cappellano Seminara il 30 giugno 2015, elemento coerente con quanto affermato nella sentenza della Corte di appello; a parte la considerazione che il teste COGNOME nel precisare la data della consegna della somma a Cappellano Seminara aveva indicato a volte il 29 giugno, a volte il 30 (come emerge dai verbali di interrogatorio prodotti dalla
difesa), nella sentenza della Corte di appello, a pag.596, si riportavano le dichiarazioni di Caronia secondo cui la consegna poteva essere avvenuta il 29 o il 30 giugno; la Corte di appello aveva quindi concluso che non poteva ritenersi provata la consegna il 29 giugno, ma che tale dato non aveva alcuna rilevanza sul fatto che COGNOME avesse consegnato il denaro alla Saguto, accertato per effetto degli elementi di prova sopra indicati.
Ciò premesso, si deve ribadire che ‘in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non Ł deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perchØ incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchØ con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicchØ Ł onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione’ (Sez.1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 04/01/2024, COGNOME, Rv. 285553); nel caso in esame, alla luce di quanto sopra osservato, le osservazioni contenute in ricorso non superano la cd. prova di resistenza, in quanto non contestano la deduzione secondo cui la data esatta della consegna del denaro da Caronia a Cappellano Seminara non poteva assumere una rilevanza decisiva ai fini della soluzione della controversia, sulla base delle risultanze complessive.
Conclusivamente, non vi Ł stata alcuna ‘svista’ o ‘errore percettivo’ nella sentenza della Sesta Sezione di questa Corte oggetto di ricorso straordinario; anche ove si volesse sostenere che sia stata erroneamente valutata la data della consegna del denaro da Caronia a Cappellano Seminara, tale dato non avrebbe alcuna rilevanza alla luce dei dati sopra richiamati, evincibili con chiarezza dalla sentenza oggetto di impugnazione, che attestano la consegna del denaro da Cappellano Seminara alla Saguto la sera del 30 giugno 2015, oggetto del capo di imputazione n.9) relativo alla contestata violazione dell’art. 321 cod. pen. risultanza con la quale la difesa non si confronta.
Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME