Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 14/02/1991 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/06/1994
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore e procuratore speciale dei condannati COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME propone, nell’interesse dei suoi assistiti, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 33297 del 27/03/2024 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli odierni ricorrenti avverso la condanna per i reati di tentato omicidio pluriaggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo, resistenza a pubblico ufficiale;
Ricordato che l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall’ambito d’operatività dell’istituto, tra gi altri: a) i vizi motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l’errata valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); c) l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che i ricorsi in esame si limitano a dedurre:
– un preteso contrasto di giudicati rispetto al vaglio positivo di attendibilità di NOME COGNOME espresso con la sentenza impugnata (che chiude il rito abbreviato) e il giudizio negativo formulato, invece, al riguardo dalla sentenza con la quale il Tribunale collegiale, all’esito del dibattimento, ha mandato assolti altri coimputati;
– il conseguente errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione rispetto al mancato rilevamento del contrasto di giudicati devoluto con il primo
motivo di ricorso lì dove poneva in luce come COGNOME fosse stato ritenuto non solo inattendibile sotto il profilo oggettivo e soggettivo ma anche rispetto “al fatto
storico che ha determinato l’evento”;
-un errore percettivo sul riconoscimento della circostanza aggravante di cui
“evocato la forza all’art. 416-bis.1 cod. pen., poiché i condannati non avrebbero
dato che la vittima non aveva manifestato alcun intimidatrice del metodo mafioso”
“nel corso di una discussione con le forze dell’ordine timore, essendo intervenuta
quale paciere, al fine di sedare gli animi”;
– un errore percettivo nel riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi abbietti, che, una volta esclusa la premeditazione, non potrebbe ritenersi
giuridicamente configurabile;
Considerato, pertanto, che: i pretesi errori denunciati dai ricorrenti non sono riconducibili a errori di fatto, ma, al più ad asseriti errori valutativi e di diritto; ch
i ricorsi mirano ad ottenere una rivalutazione dei medesimi motivi già rigettati dalla Corte di cassazione con amplissima motivazione (cfr. pagg. 12 – 20 su art.
238-bis cod. proc. pen. e rispetto della regola valutativa di cui all’art. 210 cod. proc. pen.; pagg.24-25 su sussistenza aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen.; pagg. 25 – 26 su sussistenza aggravante motivi abbietti);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2025