Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso straordinario ex art . 625 -bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il 09/10/1981
per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 1739/2025 del 17/12/2024, dep. 2025, della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato NOME COGNOME propone, nell’interesse del suo assistito, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 1739 del 17/12/2024, dep. 2025 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso la condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, in relazione al delitto di omicidio volontario pluriaggravato contestato al capo A) della rubrica, nonché di reati in materia di armi e di stupefacenti.
Ricordato che l’errore di fatto di cui all’art. 625 -bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall’ambito d’operatività dell’istituto, tra gi altri: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l’errata valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); c) l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali;
Rilevato che il ricorso in esame lamenta: 1. l’omessa valutazione dei motivi aggiunti introdotti con la memoria trasmessa il 30 novembre 2024 con la quale si evidenziavano le rilevanti discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME (che vengono riprodotte testualmente); 2. l’errore percettivo compiuto ” nell’analisi della propalazione di NOME COGNOME non solo e non tanto sulle modalità di consegna del fucile a pompa oggetto del capo C … ma soprattutto perché la sua dichiarazione è del tutto aspecifica non avendo ricevuto alcun particolare sulle modalità oggettive e soggettive dell’omicidio “; 3. la distorta percezione delle fonti processuali impiegate per accreditare l’attendibilità di NOME COGNOME, che, invece, ” doveva essere esclusa per plurime ragioni “; 4. l’omessa individuazione di analoghe criticità che presentano le dichiarazioni di NOME COGNOME; 5. la mancata percezione che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno reso dichiarazioni de relato tutte provenienti dalla medesima fonte di conoscenza, rappresentata dall’imputato; 6. l’omessa valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME secondo cui ” l’obiettivo principale era NOME COGNOME e la decisione di
uccidere COGNOME maturò quella stessa giornata “, con conseguente necessità di escludere l’aggravante della premeditazione;
Considerato che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, i motivi aggiunti, depositati il 30 novembre 2024, vengono espressamente indicati e rappresentati nel testo della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 3, pagina 3 del ritenuto in fatto), sicché la doglianza è manifestamente infondata; peraltro i motivi aggiunti, come riprodotti nel presente ricorso, si sostanziano in mere doglianze di fatto del tutto inidonee a superare il vaglio di ammissibilità;
Ritenuto, inoltre, che quanto dedotto risulta, all’evidenza, estraneo all’ambito dell’errore di fatto poiché involge, in maniera del tutto generica e senza misurarsi con il corposo assetto argomentativo della sentenza impugnata: asseriti difetti motivazionali; valutazioni, ritenute erronee, del materiale probatorio e in particolare delle chiamate in correità; ipotetici errori, nella valutazione delle dichiarazioni, circa la ricostruzione dei presupposti di fatto che hanno condotto al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 625-bis cod. proc. pen. e che comunque esso è manifestamente infondato, sicché può essere dichiarato inammissibile con procedura c.d. de plano ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Araniti, Rv. 286368 -01) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/07/2025