Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8094 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8094 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/03/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza;
udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 16333/2025, emessa in data 11 marzo 2025, la Sesta Sezione della Suprema Corte – per quanto qui rileva – annullava senza rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce aveva condannato NOME COGNOME per i reati di corruzione in atti giudiziari in concorso contestati ai cap 2) e 4) dell’imputazione e rigettava il ricorso con riguardo al medesimo reato di cui al capo 3), con conseguente rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di appello per la rideterminazione della pena.
NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori muniti di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis del codice di rito deducendo, con unico motivo, che la decisione della Sesta Sezione, quanto al rigetto del ricorso, che ha reso definitivo l’accertamento di responsabilità per il reato di cui al capo 3), è stata assunta sulla base di cadenze inficiate da errori di fatto di natura percettiva in conseguenza dei quali la Corte di legittimità è pervenuta a tale esito nei confronti del ricorrente, discostandosi dalle statuizioni relative alle sovrapponibili ipotesi contestate ai capi 2) e 4) dell’imputazione.
2.1. In primo luogo, la sentenza impugnata asserisce, quanto al fatto di cui si tratta (cosiddetta vicenda AVV_NOTAIO), che la consegna di una busta da parte del ricorrente, avvenuta in un luogo pubblico alla presenza e su richiesta dell’AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO, sarebbe stata effettuata il 18 novembre 2020 “ad un giudice che sapeva essere prossimo a decidere sull’istanza di revoca della misura avanzata dal padre” (pag. 15).
Il dato è “macroscopicamente erroneo” in ragione delle incontroverse risultanze del procedimento sulla base delle quali è agevole ricostruire l’esatta sequenza cronologica dei fatti: in data 11 novembre 2020 l’AVV_NOTAIO depositò una memoria difensiva di oltre cinquanta pagine finalizzata a ottenere per l’indagato AVV_NOTAIO (che sarebbe poi stato assolto per insussistenza del fatto) la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere; il 16 novembre 2020 il Pubblico ministero, “alla luce delle considerazioni difensive addotte e dello stato di incensuratezza del prevenuto”, espresse parere favorevole alla sostituzione della misura; lo stesso giorno il AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., sostituì la misura di massimo grado con quella dell’obbligo di dimora.
L’errore percettivo risulta decisivo in quanto il fatto che il ricorrente s sarebbe “prestato ad eseguire la consegna di denaro ad un giudice che sapeva
essere prossimo a decidere sull’istanza di revoca della misura avanzata dal padre” (quando invece la decisione in senso favorevole all’indagato era stata assunta due giorni prima) è stato letto nella sentenza qui impugnata quale dato incidente sulla posizione di NOME COGNOME in senso dimostrativo della sua consapevolezza di una dazione illecita; in realtà la vicenda non presentava connotati di significatività per chi non fosse parte del pactum sceleris.
2.2. In secondo luogo, è altresì pacifico che NOME COGNOME consegnò al giudice COGNOME, su richiesta e alla presenza del padre NOME, non già somme di denaro, come affermato nella sentenza impugnata, bensì una busta, fatto dimostrato dalle stesse risultanze fotografiche riportate nella richiesta di misura cautelare.
L’effettività storica della traditi° di una busta di cui il ricorrente ignorava il contenuto è confermata dalle dichiarazioni di COGNOME, che per un verso ha ammesso la ricezione del denaro, ma per altro verso ha escluso una intenzionale, dolosa e collaudata partecipazione di NOME COGNOME all’asserito patto corruttivo.
Pertanto, si è al cospetto non già di una condotta attuativa di un accordo corruttivo antecedente alla realizzazione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, ma di un segmento successivo e meramente esecutivo rispetto a un ipotetico patto concluso al di fuori della conoscenza, conoscibilità e rappresentazione di NOME COGNOME, il cui ruolo di trait d’union fra il padre e il giudice è stato escluso nella stessa sentenza impugnata, considerato che il ricorrente, la cui posizione è sovrapponibile a quella dell’AVV_NOTAIO, già prosciolta con riguardo alle medesime imputazioni, è stato assolto dai reati di cui ai capi 2) e 4) per non avere commesso il fatto.
2.3. La sentenza impugnata è ulteriormente censurabile nella parte in cui sostiene a carico di NOME COGNOME la sussistenza di un singolare “onere di allegazione” in ordine alle “indicazioni e gli elementi necessari nell’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizi in suo favore”.
Sul punto è presente un nuovo errore percettivo perché il ricorrente, nel corso del giudizio, ha reso dichiarazioni spontanee, depositate anche in forma scritta, circostanza ricordata, peraltro, nella stessa sentenza impugnata, che è incorsa altresì in una omissione assoluta e decisiva, avendo trascurato di valutare le ampie argomentazioni svolte sui vari aspetti d’interesse della vicenda NOME nei motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2025, a mezzo dei quali si è assolto anche al preteso onere di allegazione evocato dalla Sesta Sezione.
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I difensori del ricorrente, in data 22 dicembre 2025, hanno depositato motivi nuovi, richiamando e ampliando le deduzioni avanzate con il ricorso, nel quale sono stati denunziati gli errori percettivi che hanno avuto grave incidenza sulla decisione che il Giudice di legittimità ha adottato nei confronti di NOME COGNOME, con riferimento alla vicenda NOME, in relazione a due punti che risultavano dubbi: la presenza nella busta del prezzo della corruzione e la sussistenza del dolo di partecipazione del terzo.
Ribadita l’ammissibilità del ricorso straordinario presentato, la Difesa, in punto di fatto, ha rilevato l’assoluta fungibilità dell’incarico affidato ad NOME COGNOME; ha confrontato ancora le statuizioni riferite al capo 3) con quelle inerenti ai capi 2) e 4), per le quali la Corte di legittimità ha cassato senza rinvio le decisioni di condanna adottate dai Giudici di merito; ha nuovamente sostenuto che al contributo materiale asseritamente offerto da NOME COGNOME non corrisponde la certezza che egli abbia agito con dolo, di certo non desumibile dalla confessione del giudice COGNOME; ha rimarcato la rilevanza dell’errore percettivo nell’adozione, quanto alla vicenda NOME, di una decisione erronea che altrimenti non avrebbe assunto; ha concluso deducendo che l’affermazione della sentenza qui impugnata secondo la quale NOME COGNOME “si sarebbe prestato a eseguire la consegna di denaro ad un giudice che sapeva essere prossimo a decidere sull’istanza di revoca della misura avanzata dal padre” significa dire, in maniera difforme rispetto alla verità storica e processuale, che egli avrebbe di fatto aderito all’accordo contra legem sottoscritto in precedenza dal padre e dal giudice, ponendo in essere una condotta strumentale rispetto al perfezionamento dell’accordo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, va riconosciuta nel caso in esame l’ammissibilità del ricorso, anche se proposto da un imputato nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 252935 – 01) hanno statuito che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (in senso lato: nella fattispecie concreta, le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva
annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante).
Ha osservato la sentenza COGNOME che, «come è indiscutibile il formarsi del giudicato di condanna nell’ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l’annullamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto è a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i punti oggetto di annullamento non si riflettono sull’an, ma soltanto sul quantum della pena in concreto da irrogare. In tale contesto, dunque, come deve ritenersi ontologicamente venuta meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest’ultima accertata con sentenza ormai divenuta definitiva sul punto, allo stesso modo non può che inferirsene – alla stregua del medesimo parametro costituzionale, in virtù del quale tertium non datur che risulti eo ipso trasformata la posizione dell’imputato in quella di “condannato”, anche se a pena ancora da determinare in via definitiva».
Detto principio è stato correttamente applicato anche nel caso in cui al giudice di rinvio era stata devoluta unicamente la decisione sul riconoscimento dell’attenuante ex art. 116 cod. pen. (Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, COGNOME, Rv. 275408 – 01) ed è stato di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 14058 del 04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 – 01).
Nel caso di specie – come detto – al giudice del rinvio è stata demandata unicamente la decisione in ordine alla rideterminazione della pena.
Il ricorso, pure ammissibile, va rigettato perché proposto con un motivo infondato.
Secondo il diritto vivente, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura RAGIONE_SOCIALE atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Pertanto, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, così come sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta
esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi fa valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280 – 01).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno ribadito che «qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 9788 del 22/01/2025, Annunziata, non mass.).
Nel contempo, inderogabile carattere dell’errore di fatto, ai fini della sua rilevanza, è quello della decisività, «dovendo questo necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit., in motivazione: in senso conforme vds., ad es., Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248 – 01; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821 – 01; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano Rv. 239037 – 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 37364 del 07/10/2025, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie difetta proprio il requisito della decisività RAGIONE_SOCIALE errori denunciati, la cui effettiva sussistenza, peraltro, va ricondotta in termini assai diversi rispetto a quelli proposti nel ricorso, che in buona parte sollecita una non consentita rivisitazione delle valutazioni effettuate nella sentenza della Sesta Sezione.
In primo luogo, va dato atto della totale irrilevanza del fatto che l’AVV_NOTAIO avesse depositato una memoria volta a ottenere per l’indagato AVV_NOTAIO la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, istanza sulla quale il Pubblico ministero espresse parere favorevole alla sostituzione della misura con quella RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari, considerato che è stato definitivamente accertato che il provvedimento del AVV_NOTAIO (di sostituzione della misura di massimo grado con quella dell’obbligo di dimora) fu il frutto di un patto corruttivo.
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La cronologia RAGIONE_SOCIALE avvenimenti, fedelmente richiamata nel ricorso, è stata esattamente riportata anche nella sentenza della Sesta Sezione nella premessa del § 10 (pag. 14), là dove si è fatto espresso riferimento alla sostituzione della misura avvenuta il 16 novembre 2020, vale a dire due giorni prima dell’incontro fra il giudice e gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO. Subito dopo, la Corte ha rimarcato le “modalità con le quali il ricorrente si è prestato a consegnare la busta contenente il denaro destinato a compensare il giudice per la modifica favorevole del regime cautelare”, ben conscia del fatto, quindi, che questa ultima fosse già avvenuta.
Non vi è dubbio che in un passo successivo della motivazione (pag. 15) sia stato erroneamente scritto che il ricorrente si era “prestato ad eseguire la consegna di denaro ad un giudice che sapeva essere prossimo a decidere sull’istanza di revoca della misura avanzata dal padre”, quando invece la decisione in senso favorevole all’indagato era stata assunta due giorni prima. Di questa circostanza, però, come detto, la Corte era consapevole, cosicché si tratta di un errore irrilevante e, in ogni caso, non decisivo, alla luce del complesso delle altre valutazioni espresse, evidentemente non sindacabili con il mezzo del ricorso straordinario.
Anche nel precedente § 7 (pagg. 12-13) vi è un’ampia motivazione in diritto sul rilievo dell’intervento del terzo nella fase esecutiva del patto corruttivo, dalla quale si evince chiaramente che l’accordo fra l’AVV_NOTAIO e il giudice AVV_NOTAIO era stato precedente, che la misura era già stata sostituita e che il ricorrente era intervenuto solo nella fase esecutiva con la consegna del denaro.
La Corte ha ritenuto l’AVV_NOTAIO concorrente nel reato di corruzione richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “è senza dubbio configurabile il concorso del terzo estraneo all’accordo corruttivo che partecipi alla fase della dazione/ricezione dell’utilità, con la piena consapevolezza delle finalità e dello scopo perseguito dal corruttore e dal corrotto”.
5. La deduzione sul secondo errore, invece, è manifestamente infondata.
In più punti la sentenza ha chiarito che dentro la busta consegnata dall’AVV_NOTAIO al giudice vi era indubbiamente del denaro (fatto definitivamente accertato), richiamando e ribadendo le considerazioni espresse sulla impugnazione dell’AVV_NOTAIO là dove al § 10 ha trattato specificamente della posizione del ricorrente, prestatosi a consegnare la “busta contenente il denaro” (si legge in due punti).
La Corte ha parlato della consegna del denaro legittimamente perché NOME COGNOME consegnò una busta contenente il denaro.
La Sesta Sezione, poi, ha ritenuto logica la valutazione della Corte territoriale circa la piena consapevolezza da parte del ricorrente “dell’accordo corruttivo sotteso alla consegna del denaro” e, quindi, del contenuto della busta.
In realtà la Difesa ha di fatto contestato la correttezza di questa conclusione, richiamando anche le dichiarazioni di COGNOME, asseritamente favorevoli al ricorrente, sollecitando così una inammissibile rivalutazione delle argomentazioni della sentenza qui impugnata, che pure ha rimarcato la differenza fra il compendio probatorio della vicenda di cui si tratta e quello dei reati contestati ai capi 2) e 4), per come esposto e considerato dai giudici di merito.
Si tratta di una richiesta inammissibile proprio perché – come detto – la valutazione censurata non è il frutto di alcun errore percettivo.
Anche sull’onere di allegazione evocato nella sentenza impugnata, in adesione a un consistente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, vi è una inammissibile censura, pure se proposta in via incidentale per denunciare l’errore percettivo in cui sarebbe caduta la Sesta Sezione omettendo di considerare che detto onere era stato adempiuto.
In realtà – come osservato dalla stessa Difesa – la sentenza impugnata (pag. 14) ha richiamato espressamente le dichiarazioni spontanee e quindi ciò significa che le ha valutate, tant’è che le ha ritenute inattendibili quanto alla ignoranza del ricorrente circa il contenuto della busta.
È altresì vero che né nella parte relativa alla illustrazione dei motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME né in quella dedicata all’esame RAGIONE_SOCIALE stessi si fa menzione dei motivi aggiunti depositati dalla Difesa il 21 febbraio 2025.
Va ribadito, tuttavia, che in tema di ricorso straordinario per errore di fatto non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285553 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982 – 01; Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 – 01).
Più in particolare, si è affermato che l’omesso esame di un motivo aggiunto al ricorso per cassazione non integra un errore di fatto rilevante a norma dell’art.
625-bis cod. proc. pen., a condizione che le censure ritenute pretermesse siano state disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza (Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 – 01).
Nel caso di specie, dall’esame dei motivi aggiunti riguardanti il reato di cui al capo 3) di cui qui si tratta (pagg. 13-18), risulta che essi riassumevano nella sostanza le più ampie argomentazioni svolte nel ricorso sulla specifica “vicenda COGNOME” (pagg. 6-11, 18-20), dovendosi peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità da lungo tempo consolidata, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, COGNOME, Rv. 210259 – 01; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284036 – 01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021 Paun, Rv. 280783 – 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 280294 – 01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272821 – 01).
Ciò implica che, laddove invece si ritenesse che con detti motivi nuovi si fosse allargato l’ambito del petitum con l’allegazione di doglianze non proposte con il ricorso, la omessa risposta della sentenza qui impugnata sarebbe stata irrilevante, stante la inammissibilità dei motivi stessi.
7. Pertanto, alla luce della complessiva motivazione espressa nella sentenza della Sesta Sezione, con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, va esclusa la sussistenza di un errore o di una omissione che si siano tradotti «nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità».
Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in comples euro 3.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 16/01/2026.