Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13331 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sulla segnalazione in data 10/01/2025 dalla Quarta Sezione penale di procedere ex officio ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; visti gli atti e la sentenza emessa 1’11/12/2024 dalla Quarta Sezione penale della Corte di cassazione nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nata a Bologna il 06/12/1972; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza n. 1044 dell’11/12/2024, depositata nel 2025, emessa dalla Quarta Sezione penale, nei confronti di COGNOME NOME e l’annullamento senza rinvio della sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Bologna per essere il reato estinto per prescrizione.
‘ RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1044 dell’11/12/2024, depositata il 10/01/2025, la Quarta Sezione penale di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 16/05/2024, con la quale era stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di Bologna che aveva ritenuto la ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 40 e 590 cod. pen., condannandola alla multa di euro 600,00, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, per aver cagionato omettendo di custodire con le debite cautele il proprio cane, lasciandolo libero sulla pubblica via – la caduta del ciclista NOME COGNOME che, mentre percorreva la via INDIRIZZO Savena con direzione Bologna, per evitare l’animale che si trovava sulla strada, era costretto ad una manovra repentina a causa della quale perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra (fatto avvenuto in MonghidoroBologna il 17/09/2016).
E’ pervenuta successiva segnalazione della Quarta Sezione concernente la prescrizione del reato.
E’ successivamente pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia della parte civile, NOME COGNOME con la quale si eccepisce, in via preliminare, l’omessa notifica del ricorso straordinario, avendo ricevuto la notifica del solo avviso di fissazione di udienza; nel merito, si deduce l’insussistenza dei presupposti di legge per la revoca dell’impugnata sentenza, sostenendo che l’omessa declaratoria della prescrizione non costituirebbe errore di fatto, bensì errore di diritto non emendabile con il rimedio del ricorso straordinario; in ogni caso, si chiede la conferma delle statuizioni civili, inclusa la condanna al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione liquidate con la sentenza dell’11/12/2024 ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRMO
L’eccezione preliminare di omessa notifica del ricorso straordinario sollevata dalla difesa della parte civile, contenuta in una memoria depositata oltre il termine indicato nell’art. 127 cod. proc. pen., è, in ogni caso, infondata, dal momento che il procedimento di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è stato attivato d’ufficio ai sensi del terzo comma della menzionata disposizione del codice di procedura penale, sicchè non vi era alcun ricorso straordinario da notificare alle parti.
2. Il Collegio premette che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati. dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione o come motivi di rilevazione di ufficio del relativo procedimento, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193).
3. Nel caso in esame, essendo pacifico che il reato ascritto alla COGNOME si è consumato il 17/09/2016, attesa la natura di reato istantaneo, in occasione delle lesioni riportate da NOME COGNOME per la mancata custodia con le debite cautele del cane di proprietà dell’imputata, la Corte di cassazione, per evidente errore di fatto, con la citata sentenza n. 1044 dell’11/12/2024, pur ritenendo il ricorso dell’imputata non inammissibile, non ne ha dichiarato l’intervenuta prescrizione alla data del 02/06/2024, risultante dal decorso del termine ordinario massimo di sette anni e sei mesi (in presenza di fattori interruttivi del termine di prescrizione ordinario di sei anni), ulteriormente prolungato di 77 giorni per effetto della sospensione del termine prescrizionale dall’udienza del 20/11/2018 all’udienza del 05/02/2019, per adesione dei difensori ad astensione collettiva dalle udienze proclamata da organismo di categoria.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, laddove la prescrizione sia maturata, come nel caso presente, successivamente alla pronunzia della sentenza di appello, la predetta causa estintiva del reato non è suscettibile di essere fruttuosamente denunziata a questa Corte di legittimità ogniqualvolta il ricorso proposto di fronte ad essa sia stato dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), mentre la stessa causa estintiva deve essere, per converso, dichiarata, nel caso in cui questa sia pur maturata dopo la sentenza di appello ma anteriormente alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, tutte la volte in cui si sia costituito il rapporto processuale con riferimento al capo di imputazione avente ad oggetto il reato in ordine al quale è maturata la prescrizione, come si verifica laddove il ricorso proposto di fronte ad essa sia stato definito con pronunzia di rigetto (Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276995), e ciò sia ove tale reato sia stato
direttamente investito dal motivo di ricorso sia ove lo stesso fosse inscindibilmente legato ai reati immediatamente investiti dal ricorso da un essenziale rapporto di connessione logico giuridica (Sez. 5, n. 28328 del 16/05/2019, Bernardo, Rv. 276206).
4. Ritiene la Corte, in continuità con la più recente giurisprudenza di legittimità manifestatasi sul tema (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277453), anche nella composizione più autorevole (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250528), di considerare emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. l’omessa pronunzia di estinzione del reato per prescrizione da parte di questa Corte ogni qualvolta emerga chiaramente che la valutazione operata dall’organo giudicante non costituisca il frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche. E’, infatti, evidente che in una tale ipotesi l’avvenuta valutazione di carattere giuridico, quale che ne possa essere stata la correttezza o meno, si pone in condizione di logica antinomia con la accolta e sopra descritta nozione di errore materiale o di fatto, costituendo, pertanto, ciò un insormontabile ostacolo all’applicazione dello strumento giuridico di cui si tratta.
Tanto rilevato, si osserva che, quanto al caso di specie, la Corte di cassazione, con la ricordata sentenza n. 1044 dell’11/12/2024, non ha compiuto alcuna valutazione di carattere giuridico in ordine alla maturazione o meno della prescrizione del reato contestato alla COGNOME, essendosi in tale occasione essa limitata ad omettere, per mera svista, di considerare che, stante il non discusso momento in cui lo stesso era stato commesso, esso, allorché la Corte ha dichiarato la infondatezza (non la inammissibilità) della impugnazione proposta di fronte ad essa dall’imputata relativamente alla sentenza con cui la responsabilità della COGNOME per tale reato era stata confermata, era già ampiamente estinto per effetto della prescrizione.
Questa Corte può conseguentemente pronunziarsi, senza che sia necessaria la fissazione di una nuova ed autonoma udienza, non dovendo necessariamente separarsi la fase rescindente da quella rescissoria. Ed invero la Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, adottati i provvedimenti necessari per correggere l’errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario (Sez. 5, n. 48249 del 12/09/2019, Papini; Sez. 3, n. 29285 del 18/03/2015, COGNOME, Rv. 264423; Sez. 6, n. 36192 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260028).
5. La sentenza della Quarta Sezione deve dunque essere revocata, agli effetti penali, con l’annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Bologna in
data 16/05/2024, anch’esso ai soli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Per le ragioni illustrate dai giudici del merito e poi da questa Corte con la sentenza n. 1044 del 2025, qui condivise, vanno invece confermate le statuizioni civili disposte con le decisioni di merito (comprese quelle inerenti le spese di lite e comprese anche quelle liquidate nella sentenza di legittimità qui revocata), poiché la prescrizione è comunque maturata successivamente alla sentenza di secondo grado e sono stati rigettati i motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con accertamento della sussistenza del fatto e della sua ascrivibilità all’imputata.
P.Q.M.
Revoca agli effetti penali la sentenza della Quarta Sezione penale emessa all’udienza dell’11/12/2024 nei confronti di NOME COGNOME ed annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna del 16/05/2024 per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.