Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46152 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46152 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 16.2.2023, n. 19148, R.G.N. 30007/2022, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza con cui la corte di appello di Perugia, in data 23.11.2021, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., aveva confermato la sentenza di condanna del COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” per occultamento delle scritture contabili, pur riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate nei confronti dell’imputato.
Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o dì fatto ex art. 625 bis c.p.p., il COGNOME, lamentando l’omessa rilevazione, da parte del giudice di legittimità, dell’intervenuta estinzione del reato in addebito, in conseguenza del compiuto decorso del relativo termine massimo di prescrizione, intervenuto dopo la decisione della corte di appello di Perugia e prima della pronuncia della sentenza oggetto di ricorso ex art. 625 bis, c.p.p., con conseguente operatività immediata della causa di estinzione del reato, rilevabile anche di ufficio nella presente sede, senza necessità di jsvolgere accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito.
Con requisitoria scritta del 28.6.2023, da valere come memoria, essendo stata chiesta, nelle more, la trattazione del ricorso in forma orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga accolto.
Con memoria del 4.7.2023, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del RAGIONE_SOCIALE, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in
un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193).
Con particolare riferimento al tema sollevato dal ricorrente, si osserva che da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità è attestata sul condivisibile principio, secondo cui, è ammissibile il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis, c.p.p., riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell’errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. GLYPH 36768 GLYPH del 20/09/2012, Rv. 253382; Sez. GLYPH 4, GLYPH n. GLYPH 3319 GLYPH del 12/12/2014, GLYPH Rv. 262028; GLYPH Sez. 3, n. GLYPH 23964 del GLYPH 26/05/2015, GLYPH Rv. 263646).
In applicazione di tali principi si è, pertanto, ritenuto deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis, c.p.p., l’omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata (cfr. Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, Rv. 257856).
Principi ribaditi in un più recente e condivisibile arresto, in cui si è sottolineato come l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625 – bis, c.p.p., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche
valutazioni giuridiche (cfr. Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065).
Risultando, per converso, inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell’art. 625-bis, c.p.p., con cui si deduca l’omesso rilievo “ex officio” da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato; cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, Rv. 280735).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi la sussistenza di un errore di fatto nella decisione della Prima Sezione Penale di questa Corte di cassazione, nei termini denunciati dal ricorrente, errore che va emendato.
Al riguardo si osserva che, come evidenziato dal difensore il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede, pari, ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 157 e 161, c.p., quindi tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, ad anni dodici e mesi sei, era già perento all’atto della decisione resa dal giudice di legittimità.
Ciò in quanto, dovendosi pacificamente fissare alla data di dichiarazione del fallimento, intervenuta il 30.12.2009, il momento di consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, alla data del 16.2.2023, in cui venne pronunciata la sentenza oggetto di ricorso straordinario, il suddetto termine era di certo perento, pur volendo conteggiare, in assenza di ulteriori cause di sospensione del relativo decorso, la sospensione disposta per un periodo di sette giorni per il rinvio dell’udienza preliminare, e quella di sessantaquattro giorni per l’emergenza da Covid-19, sospensioni che, comunque, non consentono
di fissare il compiuto decorso del termine di prescrizione nella sua estensione massima, in una data successiva al 10.09.2022.
Sul punto va sottolineato come il ricorrente, anche attraverso le necessarie allegazioni documentali, compendiate in otto produzioni, abbia fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, dimostrando, alla luce di tale sequenza, l’intervenuta perenzione del termine di legge.
Se ciò è vero, come è vero, il giudice di legittimità, che, giova evidenziare, ha rigettato e non dichiarato inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione, che, nel caso in esame, non richiedeva alcuna attività valutativa, laddove dalla motivazione si evince con assoluta immediatezza come il tema sia rimasto del tutto estraneo al perimetro cognitivo della Corte.
Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, P.v. 249428; Sez. U 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761; Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Rv. 284084), purché non si sia in presenza di un ricorso inammissibile, posto che l’art. 129, c.p.p., non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818).
6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza oggetto di ricorso straordinario va, pertanto, revocata, disponendosi, al tempo stesso, l’annullamento senza rinvio della sentenza della corte di appello di Perugia del 23 novembre 2021 per essere il reato estinto per prescrizione.
Revocata la sentenza di questa Corte n. 19148 del 16 febbraio 2023 pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 23 novembre 2021 per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 20.7.2023.