Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42130 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42130 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DESIDERATO NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 gennaio 2023, la Prima sezione di questa Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 12 luglio 2022 della Corte di appello di Milano di rigetto dell’istanza del prevenuto avanzata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., al fine di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con la sentenza della medesima Corte di appello del 22 luglio 2015 e gli ulteriori reati, per i quali il prevenuto aveva patito condanna, già fra loro uniti, a norma dell’art. 81 cpv cod. pen., con ordinanza del 24 settembre 2020.
1.1. la Prima sezione di questa Corte aveva osservato come: “la Corte di appello, sul punto, ha opportunamente chiarito che il richiamo al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1999, alla sua permanenza nel tempo, non è conferente, perché la programmazione unitaria di tutti gli episodi criminosi deve cristallizzarsi al momento in cui il soggetto si determina a fare ingresso nel sodalizio e non nel periodo in cui prosegue nella sua partecipazione associativa. Vale dunque il riferimento al momento in cui il ricorrente divenne partecipe del gruppo associativo, senza alcun rilievo per il periodo in cui la sua partecipazione si svolse.”
Ed, inoltre: “Il dato temporale, di distanza tra i primi reati e quelli oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, conserva dunque nell’economia della motivazione dell’ordinanza impugnata la forza-argomentativa necessaria a porla al riparo da censure in sede di legittimità”.
Propone ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. il COGNOME, a mezzo del proprio difensore a cui aveva affidato procura speciale, deducendo con l’unico motivo l’errore di fatto.
Riportate le censure mosse nell’originario ricorso ed i passaggi motivazionali della sentenza della Prima sezione, il ricorrente lamenta assume che questa Corte abbia commesso un errore di fatto nel considerare il COGNOME come un mero partecipe della giudicata associazione a delinquere (punita dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e non, invece, il promotore. Avrebbe, così, dovuto considerare l’intero periodo di tempo in cui l’associazione aveva operato e non solo quello, ipotizzato, di sua mera partecipazione al sodalizio.
Nel ricorso originario, infatti, si era chiarito come non potesse assumere rilievo alcuno il fatto che fra i precedenti reati ed i nuovi non vi fosse identità di soggetti incriminati, posto che, appunto, dalla posizione di vertice nel sodalizio, ricoperta
dal prevenuto, derivava che anche gli ulteriori reati dovessero considerarsi delitti fine della stessa.
Ed, invece, la Prima sezione, pur dando atto di alcuni errori contenuti nell’ordinanza impugnata (l’affermazione che il coimputato NOME COGNOME non figurasse nei precedente giudizio e la cessazione dei precedenti reati fine nell’ottobre 2007 piuttosto che nell’ottobre 2008), aveva erroneamente affermato come gli stessi non inficiassero la tenuta logica di quella, più complessiva, motivazione, posto che l’intervallo di tempo fra i precedenti reati ed i nuovi (commessi dal dicembre 2012 all’ottobre 2013) rimaneva comunque tale da escludere il preordinato, a tutte le condotte, disegno criminoso.
Non aveva poi alcun rilievo il fatto che la condotta fosse, o meno, riconducibile al contesto associativo posto che tale reato ed i reati fine potevano considerarsi avvinti dalla continuazione solo se al momento in cui il partecipe aveva fatto ingresso nell’associazione fossero, quantomeno, prevedibili.
Si era così trascurato il ruolo rivestito dal NOME nell’associazione tale da ricomprendere non solo tutti i reati fine ma anche quelli consumati negli anni successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
La possibilità di ricorrere ex art. 625 bis cod. proc. pen. anche avverso il provvedimento di questa Corte che decida in relazione ad un incidente di esecuzione – quando lo stesso, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto (nella citata pronuncia si cita proprio il caso delle istanze avanzata ex art. 671 cod. proc. pen.) (vd.: Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789) – non muta, ovviamente, le condizioni che legittimano il rimedio straordinario: la sussistenza di un errore materiale o l’errata percezione di un fatto decisivo.
Si è allora affermato che:
in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686);
il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268981; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667).
Nell’odierno caso di specie, non emerge affatto che la Prima sezione di questa Corte abbia commesso il lamentato errore percettivo.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che al ricorso non sono state allegate le pronunce che dimostrerebbero che il ricorrente era stato condannato per essere stato uno dei promotori dell’associazione a delinquere piuttosto che un mero partecipe, così che questo difetta di specificità.
Si rileva poi come l’argomentazione spesa dalla Prima sezione sul punto valga sia per i partecipi di un’associazione a delinquere (nel caso di specie, quella punita dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990) sia per i suoi promotori, capi o organizzatori: per ravvisarsi il vincolo della continuazione fra il delitto associativo ed i reati fine deve potersi affermare che i secondi erano frutto del medesimo previo disegno criminoso che aveva dato luogo alla costituzione dell’associazione (per i suoi promotori) o all’ingresso nella stessa (per i meri partecipi).
Si è infatti affermato, in fattispecie analoga, che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430, peraltro si tratta di pronuncia in cui si precisa, proprio a favore dei meri partecipi, diversamente, quindi, da quanto si deve ritenere per i promotori/costitutori, che l’ideazione dei reati fine non deve risalire alla costituzione della associazione ma, solo, all’ingresso nella stessa del partecipe).
Tutto ciò premesso, il dictum, della Prima sezione, ineccepibile in fatto e rispondente a quanto dedotto nell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., è il seguente: non vi erano elementi concreti che consentissero di affermare che i reati, pur di analoga specie, commessi dal dicembre 2012 all’ottobre 2013, fossero stati programmati, anche solo nelle loro linee essenziali, al momento in cui il COGNOME era entrato a far parte (o aveva costituito) l’associazione a delinquere volta al traffico di stupefacenti, i cui reati fine erano stati consumati fino all’ottobre 2008.
Lo iato temporale di oltre quattro anni non lo consentiva e nulla permetteva di colmare tale intervallo di tempo.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 21 settembre 2023.