Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49204 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49204 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 22/09/2022
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sen dell’art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 46524 del 22.9.2022 con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile anche il nono motivo del ricorso, proposto dallo stesso COGNOME, relativo al mancato riconoscimento, da parte della Corte di appello di Catanzaro, delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti.
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Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe omesso di esaminare il motivo nel suo reale contenuto, motivando non in ordine al giudizio di comparazione quanto, .. GLYPH piuttosto, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in realtà, già concesse con giudizio di equivalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È utile fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizio del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.
Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni.
Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti inte al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, COGNOME, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, COGNOME, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, COGNOME, Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, COGNOME, Rv. 233963).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l’art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio;
sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazion norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia inco giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamen del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relati all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizio dall’effettiva portata della norma, atteso che l’errore percettivo può cadere su qualsias dato fattuale;
l’errore di fatto censurabile secondo il dettato dell’art. 625 bis cod. proc. pen. de consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relati al giudizio di cassazione;
l’errore di fatto può consistere anche nell’omissione dell’esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso “da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”, ovverossia che l’omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo “un rapporto di derivazione causale necessaria”, una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
l’errore di fatto deve rivestire “inderogabile carattere decisivo”;
In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza.
La Corte di cassazione, rispetto al motivo di ricorso con cui era stato dedotto il vizi di motivazione per l’ingiustificato diniego del giudizio di prevalenza delle circostanz attenuanti generiche (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata), aveva ritenuto inammissibile il motivo affermando che il diniego “delle attenuanti generiche” fosse stato motivato correttamente dalla Corte di appello, che aveva valorizzato “la personalità negativa dell’imputato, desumibile dalla gravità, varietà e quantità dei reati commessi” (cfr. pag. 59 sentenza).
Si tratta di una motivazione che, se, in astratto, può effettivamente far trasparire u errore percettivo delle Corte, esprime comunque in concreto una valutazione sul contenuto effettivo del motivo di ricorso.
L’avere infatti la Corte ritenuto non riconoscibili le circostanze attenuanti generich rivela, indirettamente, ma in modo obiettivamente chiaro anche la valutazione sulla impossibilità che le circostanze generiche fossero ritenute prevalenti rispetto a quelle aggravanti.
Le circostanze attenuanti generiche, secondo la Corte, non avrebbero dovuto essere riconosciute e, dunque, non potevano certo essere ritenute prevalenti alle aggravanti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.