Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5426 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5426 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME
Ord. n. sez. 253/2026
CC – 28/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso straordinario proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nato a Santa Caterina dello Ionio il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24 novembre 2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., in relazione all’ordinanza n. n. 21448/2025 del 09/05/2025 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Setima Sezione penale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo COGNOME avverso la pronuncia emessa il 25 giugno 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 10ter , d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Deduce il ricorrente che la suddetta sentenza di legittimità si fonderebbe su un errore di fatto. In particolare, la Corte di cassazione avrebbe incongruamente ritenuto generico il motivo di impugnazione con cui si sollecitava il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 13, comma 3bis , d.lgs. n. 74 del 2000, laddove, secondo la difesa, il profilo di censura sarebbe stato invece esposto del tutto compiutamente.
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati.
3.1. Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio intende ribadire, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. ¨ opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì – se del caso – di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384-01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01. Cfr.
anche Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, COGNOME, Rv. 236731-01, secondo cui non Ł deducibile, ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchØ con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, restando onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame Ł conseguenza di un sicuro errore di percezione).
3.2. Tanto premesso, appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
La Settima Sezione ha correttamente registrato i profili di censura articolati nel ricorso e in particolare la prima doglianza, inerente all’elemento soggettivo e all’applicabilità della causa di non punibilità del fatto dipendente da cause sopravvenute non imputabili all’autore. L’apparato argomentativo a fondamento dell’inammissibilità, muovendo dalla intangibile ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, conferma la sussistenza del dolo eventuale, in difetto di ogni pur minimo accertamento di natura contabile da parte dal liquidatore, anche in ordine all’adempimento degli obblighi fiscali, specificando che tale conclusione non era inficiata dalla causa di non punibilità introdotta dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
In tal modo, Ł stata sinteticamente esclusa l’ipotesi difensiva della inesigibilità di una condotta diversa, restando – implicitamente ma chiaramente – disattese le deduzioni sull’assorbente efficacia causale della illiquidità, poichØ le affermazioni difensive sui tentativi espletati dall’allora imputato di superare la crisi e di adempiere gli oneri fiscali cozzano contro il giudizio, sopra accennato, di totale disinteresse rispetto alla concreta situazione debitoria.
Un ulteriore profilo di aspecificità dell’impugnazione Ł stato, inoltre, sottolineato, quanto al mancato confronto con i requisiti postulati dalla disposizione invocata dalla difesa; invero, l’art. 13, comma 3bis , d.lgs. n. 74 del 2000, allora vigente, richiedeva che la crisi non transitoria di liquidità fosse dovuta «alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi» e il ricorso ordinario si limitava a sostenere la estraneità del liquidatore allo stato di decozione.
3.3. Non solo, dunque, manca qualsivoglia errore percettivo, ma le considerazioni in iure poste alla base della pronuncia di legittimità sono del tutto corrette (nØ sarebbero, peraltro, rivalutabili in questa sede).
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 625bis , comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286368-01, secondo cui la locuzione «anche di ufficio» ivi contenuta sta a indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 625bis cod. proc. pen., non Ł necessario fissare l’udienza in camera di consiglio).
Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME