Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5010 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5010 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
REGIONE CALABRIA
COMUNE DI .CUTRO
COMUNE RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO NOME IN PROPRIO E QUALE LEG. RAPP. ” ALBERGHI DEL DEL
RAGIONE_SOCIALE“
UNICREDIT RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che chiede il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.
udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che conclude, per sé e per l’avvocato COGNOME che oggi sostituisce, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2910 del 4 dicembre 2024, dep. 2025, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha, tra l’altro, rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso quella con cui la Corte di appello di Catanzaro, il 15 maggio 2023, lo ha condannato alla pena complessiva di diciannove anni e nove mesi di reclusione perché responsabile del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e di sette episodi ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
NOME COGNOME propone, a mezzo del difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato ad un unico motivo, con il quale deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso, nell’esame degli atti processuali, in due errori percettivi, cagionati da sviste o da equivoci, tali da incidere sul processo di formazione della volontà e da condurre all’adozione di una decisione che, altrimenti, sarebbe stata di segno diverso.
2.1. In tal senso rileva, da un canto, che la Corte di cassazione ha informato la decisione impugnata sul fallace presupposto che il reato ascrittogli al capo 77) abbia avuto ad oggetto la detenzione e la cessione di 550 grammi di cocaina anziché, come indicato nell’imputazione, 505 grammi di sostanza «indefinita nella qualità», ovvero, secondo quanto riportato nella sentenza di appello, sostanza stupefacente «di qualità imprecisata e di non particolarmente rilevante peso».
Segnala che il descritto errore percettivo ha inciso sulla formazione della volontà del giudice, che ha adottato una decisione diversa da quanto sarebbe accaduto se il dato fosse stato correttamente apprezzato con riferimento sia alla misura della pena stabilita, per quel reato, a titolo di aumento per la continuazione che alla valenza dell’episodio in chiave dimostrativa della partecipazione associativa.
2.2. Il ricorrente evidenza, per altro verso, che la Corte di cassazione, nel delibare l’impugnazione proposta in relazione al capo 21), vertente sull’illecito commercio di una partita di cocaina di notevole valore economico, ha tratto concorrente argomento, in vista dell’affermazione della sua responsabilità, dal fatto che la partita di stupefacente è stata occultata all’interno di un edificio disabitato, distante circa duecento metri dalla sua abitazione, ove, alcune settimane dopo, è stata rinvenuta, in esito ad apposita perquisizione, un’ulteriore partita di droga, di varia tipologia, del peso complessivo di kg. 1.200 e non 1200, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, della cui
detenzione sono stati chiamati a rispondere altri soggetti.
Deduce, al riguardo, che l’imprecisa indicazione del peso della sostan sequestrata ha influito sull’apprezzamento dell’addebito associativo precipuamente, sull’attribuzione, nei suoi confronti, di un ruolo apicale e giudice di legittimità è dunque pervenuto, per effetto di tale svista, determinazione diversa da quella che sarebbe scaturita dalla fedele indicazi del peso della sostanza sequestrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L’errore materiale e l’errore di fa indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile r straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consisto rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volon correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimi contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangon del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugna errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conse all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e proces (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 d 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, invero, l’errore fatto denunciabile con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che a indotto il giudice ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto deci cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagl (Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, COGNOME, Rv. 237514 – 01; Sez. 6, n. 27035 19/02/2008, Di Bari, Rv. 240973 – 01).
Il suddetto errore deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel se che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decis emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronu sarebbe stata diversa; deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legi
ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161 01).
È pertanto escluso che possa trattarsi di errore commesso nel giudizio di merito, già prospettato con i motivi di ricorso per cassazione e valutato nel giudizio di legittimità, essendone preclusa l’ulteriore deduzione con ricorso straordinario in vista di una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza di cassazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19633 del 08/11/2016, dep. 2017, Gorga, non massimata); così come devono, del pari, ritenersi estranei all’ambito di applicazione dell’istituto in esame gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
Poiché, dunque, il ricorso straordinario ha il solo scopo di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, il rimedio in parola non può essere utilizzato per denunciare errori di valutazione o di giudizio, in quanto, in caso contrario, esso finirebbe col trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio; il che, oltre a confliggere col carattere eccezionale dell’istituto in esame e con il principio dell’intangibilità del giudicato, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 – 01).
Logico portato delle superiori considerazioni è che «qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente attribuisce la veste di errori percettivi a quelli che, invece, costituiscono meri refusi, del tutto inidonei ad incidere sulla decisione impugnata.
3.1. In ordine al reato contestato a COGNOME al capo 21), va, innanzitutto, rilevato che l’imputazione (cfr. pagg. 36-37 della sentenza di primo grado) concerne un imprecisato, ma consistente, quantitativo di cocaina, del valore notevolmente superiore a 15.000 euro.
Nella motivazione, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ha spiegato (cfr. pagg. 332-334) che la fornitura de qua agitur ha avuto ad oggetto una rilevante quantità di stupefacente, «dal momento che gli interlocutori discutevano della somma di 10.000/15.000 euro a solo titolo di acconto, che COGNOME (N.d.E.: NOME, dominus dell’operazione illecita e padre di NOME, il quale ha cooperato partecipando, tra l’altro, alla pesatura) avrebbe inviato al fornitore tramite il nipote e la moglie».
La Corte di appello, investita, anche in ordine al reato di cui al capo 21), dell’impugnazione dell’imputato – il quale però non ha sollevato specifiche obiezione in relazione a natura e quantità della sostanza trafficata – ha confermato (cfr. pagg. 116 e 119) che la contestazione ha ad oggetto la detenzione ed il trasporto di una quantità imprecisata di cocaina.
Con il ricorso per cassazione, infine, è stato introdotto, in termini generici, il tema della lieve entità dei fatti ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
3.2. In questo contesto si inserisce l’erroneo riferimento, nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 120-128, quanto alla posizione di NOME COGNOME), a 1.200, anziché 1,200, kg di cocaina, concernente la sostanza stupefacente rinvenuta in esito alla perquisizione effettuata il 5 maggio 2018 – che portò all’arresto di NOME COGNOME e NOME COGNOME – nell’immobile nel quale, presumibilmente, era stato custodito, il 17 marzo 2018, lo stupefacente indicato al capo 21).
Trattasi, è agevole notare in replica alla censura del ricorrente, di un refuso del tutto ininfluente sulla sua posizione, che attiene ad episodio nel quale egli non risulta coinvolto e che ridonda sulla sua responsabilità solo in relazione alla destinazione di quell’immobile alla custodia della sostanza stupefacente, circostanza la cui rilevanza – nella prospettiva dell’enucleazione dei tratti costitutivi della fattispecie associativa e, precipuamente, della dotazione logistica e strumentale funzionale alla efficiente conduzione di traffici illeciti gestiti in forma organizzata – non risente in alcun modo della imprecisa quantificazione della sostanza in quell’occasione rinvenuta.
La circostanza evocata dal ricorrente non riverbera, dunque, effetti di sorta sull’apprezzamento, ai fini sia del reato-fine che di quello associativo, della responsabilità di NOME COGNOME per il reato ascrittogli al capo 21), avente ad oggetto, va qui opportunamente ribadito, una partita di cocaina dal valore stimabile, sulla base delle univoche risultanze processuali, nell’ordine delle decine di migliaia di euro.
3.3. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in ordine all’ulteriore errore percettivo nel quale, a dire del ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa, che attiene a quantità e qualità della sostanza stupefacente indicata al capo 77)
della rubrica, reato per il quale NOME COGNOME ha riportato la condanna al pena, stabilita a titolo di aumento per la continuazione, di tre mesi di reclus
In proposito, a fronte di un’imputazione espressamente riferita a «gr. 505 sostanza indefinita nella qualità», il Giudice dell’udienza preliminare ha rit (cfr. pagg. 397-399 della sentenza di primo grado e, in particolare, il periodo di pag. 398 ed il primo della successiva pag. 399) che l’ille commercio abbia avuto ad oggetto cocaina.
Con l’atto di appello (cfr., in specie, le pagg. 14-15) COGNOME COGNOME formulato, sul punto, alcuna obiezione, lamentando piuttosto, nel prosiegu dell’impugnazione (cfr. pagg. 46-47), l’eccessività della pena, anche di qu irrogata a titolo di aumento per la continuazione, senza, comunque, introdurre tema della qualità della sostanza trafficata.
Ribadito, da parte della Corte di appello (pagg. 138-139), che la vicenda de qua agitur si è concretata nella cessione, operata nel quartiere di Acquabona d Crotone, da parte di NOME e NOME COGNOME, oltre che di NOME COGNOME, 550 grammi di cocaina in favore di soggetto rimasto non identificato, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando doglianze che, con riferimento al capo 77) (cfr., in particolare, il primo ed il quinto moti concentrano sull’effettivo coefficiente di offensività della condotta, t imporre, nella prospettazione del ricorrente, la qualificazione del fat ossequio al canone in dubio pro reo, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 2990, n. 309, e che, però, non lambiscono il tema della natura de sostanza trafficata e della conseguente incidenza sulla commisurazione dell pena irrogata, per quel delitto, a titolo di aumento per la continuazione.
3.4. In questa cornice si innesta la discrasia, evidenziata da NOME COGNOME con il ricorso straordinario, tra le indicazioni rispettivamente conten nella parte della sentenza di secondo grado dedicata all’esame della posizione ed in quella concernente la posizione del correo NOME COGNOME, ove effetti (cfr. pag. 161), i giudici di appello hanno affermato che la transa illecita ha avuto ad oggetto sostanza di qualità imprecisata e di peso particolarmente rilevante.
Il ravvisato disallineamento, analizzato alla luce dello sviluppo del processuale e del complesso di valutazioni compiute in relazione al responsabilità di NOME COGNOME per il delitto associativo e per il reato-fi palesa assolutamente privo del prescritto carattere di decisività.
Tanto va ribadito in ragione, da un canto, della linearità delle coe valutazioni espresse, lungo l’arco del giudizio di merito e di quello di legit in ordine all’individuazione in cocaina – a dispetto della formale confezio dell’imputazione – della sostanza in concreto commerciata, dato accertato ed a
chiare lettere affermato sin dal primo grado di giudizio e mai sindacato o contestato, e, dall’altro, e soprattutto, dell’ininfluenza della divergente indicazione, nel corpo della sentenza di appello, sull’apprezzamento della partecipazione associativa dell’odierno ricorrente e del rango da lui assunto in seno al sodalizio criminale, che è frutto di un compendio probatorio assai più articolato e pregnante, ampiamente richiamato al paragrafo 23.1 del «Considerato in diritto» della sentenza impugnata, che non risulta minimamente scalfito dalla dedotta incertezza in ordine alla qualità della sostanza il cui commercio è contestato al capo 77).
Né, va conclusivamente rilevato, può darsi credito a COGNOME laddove assume che la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato-fine ha costituito il portato di un errore percettivo.
È stato, invero, a più riprese precisato che i giudici che, a partire dal primo grado, hanno trattato il procedimento si sono confrontati con un elemento fattuale correttamente apprezzato, costituito dalla individuazione in cocaina – a specificazione di quanto indicato nell’imputazione e a dispetto di quanto asserito con riferimento alla posizione di altro imputato – della droga trafficata da NOME COGNOME e menzionata al capo 77) della rubrica, onde si è al cospetto del consapevole esercizio del potere valutativo riservato all’autorità giudicante.
Anche sotto questo aspetto, peraltro, rileva la non decisività del supposto ed inesistente – errore, che non avrebbe condotto, deve ragionevolmente ritenersi, all’applicazione di una pena diversa da quella, assai mite, comminata a COGNOME per avere commesso il reato ascrittogli al capo 77).
Pertinente si palesa del resto, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 – 01).
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
Segue la condanna del ricorrente alla rifusione, nella misura indicata in dispositivo ed in ossequio alle vigenti tariffe professionali, delle spese di rappresentanza e difesa, inerenti al presente grado di giudizio, in favore della parte civile Comune di Cutro.
Nulla va, invece, disposto con riferimento alla parte civile RAGIONE_SOCIALE, il contenuto delle cui conclusioni scritte appare del tutto
avulso dai temi sottoposti all’attenzione del giudice di legittimità, vieppiù con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., e, quindi, non idoneo a fornire un utile contributo al processo (in proposito, cfr., tra le tante: Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 277155 – 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Cutro che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese della parte civile «RAGIONE_SOCIALE». Così deciso il 04/11/2025.