Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11148 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di cassazione sezione sesta, con sentenza in data 27 maggio 2025, dichiarava inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME dagli stessi proposti quali terzi interessati nel procedimento di prevenzione nei confronti di COGNOME NOME.
Avverso detta sentenza i predetti NOME COGNOME ed NOME COGNOME proponevano ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen., assumendo che la sentenza della cassazione era affetta da errore di fatto nella misura in cui non aveva rilevato che nel corso del giudizio di prevenzione erano stati citati solo in grado di appello con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il ricorso è inammissibile perché avanzato avverso provvedimento non rientrante nel novero di quelli impugnabili in via straordinaria con il rimedio dell’art. 625 -bis cod. proc. pen. Ed invero, va rammentato che secondo l’orientamento di legittimità l a procedura di correzione dell’errore di fatto,
prevista dall’art. 625bis , cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264658 – 01). Sul punto si è anche precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui consente l’esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l’esclusione di quest’ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dai COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2026
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME