Errore di Fatto: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso Straordinario
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, comprendere i confini degli strumenti di impugnazione è fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina i limiti di uno dei rimedi più specifici: il ricorso straordinario per errore di fatto. Questo strumento, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, non è una terza istanza di giudizio, ma un meccanismo eccezionale per correggere sviste materiali. La pronuncia in esame offre un chiaro esempio di quando tale ricorso non può essere accolto, distinguendo nettamente l’errore percettivo dall’errore di diritto.
I Fatti del Caso: Dal Riciclaggio al Ricorso Straordinario
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di riciclaggio. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, presenta un primo ricorso in Cassazione. Tra i motivi, solleva la questione del mancato riconoscimento di un’attenuante speciale prevista per il riciclaggio, legata alla minore gravità del reato presupposto.
Il punto cruciale è che il reato presupposto era stato originariamente qualificato come peculato in primo grado, per poi essere derubricato in appropriazione indebita solo in appello. La difesa sosteneva che solo dopo questa riqualificazione fosse diventato possibile invocare l’attenuante. Tuttavia, il primo ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile. Contro questa decisione, la difesa propone un ricorso straordinario, sostenendo che la Corte di Cassazione sia incorsa in un errore di fatto, non avendo colto la dinamica processuale che aveva impedito di sollevare prima la questione dell’attenuante.
La Valutazione della Corte: La Distinzione tra Errore di Fatto ed Errore di Diritto
La Sesta Sezione Penale della Cassazione, investita del ricorso straordinario, lo dichiara manifestamente infondato. Il cuore della decisione risiede nella rigorosa definizione di errore di fatto. La Corte ribadisce un principio consolidato: questo rimedio può essere utilizzato solo per un errore percettivo, ovvero una svista o un equivoco nella lettura degli atti processuali che abbia influenzato la decisione.
Non può, invece, essere utilizzato per contestare un errore di diritto, ossia una presunta errata interpretazione o applicazione di norme giuridiche. Nel caso di specie, la Corte osserva che la precedente sentenza di inammissibilità non era scaturita da una cattiva lettura degli atti, ma dalla corretta applicazione dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che vieta di proporre in Cassazione motivi non presentati in appello. La valutazione della precedente Sezione era stata, quindi, una valutazione squisitamente giuridica sulla tardività del motivo, non un fraintendimento dei fatti processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte spiega che non è riscontrabile alcun fraintendimento nella dinamica processuale. La precedente decisione di inammissibilità si fondava sui limiti del sindacato di legittimità. La questione dell’attenuante, pur sorta a seguito della riqualificazione in appello, avrebbe dovuto essere introdotta in quella sede. Non avendolo fatto, la sua proposizione per la prima volta in Cassazione era proceduralmente preclusa. La Corte Suprema ha quindi semplicemente applicato le regole processuali, senza incorrere in alcun errore di percezione. L’insistenza della difesa nel voler rimettere in discussione questa valutazione giuridica attraverso lo strumento del ricorso straordinario è stata ritenuta un tentativo improprio di ottenere un nuovo esame del merito.
Conclusioni
La sentenza conferma la natura eccezionale e i rigidi confini del ricorso straordinario per errore di fatto. Questo strumento non offre una via per contestare il ragionamento giuridico della Corte di Cassazione o per sanare preclusioni processuali. La sua funzione è unicamente quella di rimediare a un errore palese e oggettivo nella percezione del contenuto degli atti, un’ipotesi che nel caso esaminato non sussisteva. La decisione serve da monito: la distinzione tra errore percettivo ed errore di valutazione giuridica è netta e invalicabile, e confonderle porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Cos’è un ricorso straordinario per errore di fatto?
È un rimedio eccezionale previsto dall’art. 625-bis c.p.p. che consente di impugnare una sentenza della Corte di Cassazione solo in caso di un errore materiale o di una svista nella percezione degli atti del processo, e non per contestare l’interpretazione delle norme di diritto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa contestava una valutazione giuridica della Corte (l’applicazione delle regole sulla tardività dei motivi di ricorso) e non un errore percettivo. La Corte ha chiarito di non aver frainteso gli atti, ma di aver correttamente applicato le norme procedurali.
Qual è la differenza tra errore di fatto ed errore di diritto secondo la sentenza?
L’errore di fatto è un errore percettivo, una svista nella lettura degli atti interni al giudizio. L’errore di diritto, invece, riguarda la valutazione, l’interpretazione o l’applicazione delle norme giuridiche. Il ricorso straordinario è ammesso solo per il primo tipo di errore, non per il secondo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Casavatore avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di cassazione.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai mot ricorso e insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la senten della Corte di appello di Lecce del 28 aprile 2021, che aveva confermato la condann dell’imputato per il reato di riciclaggio (capo G).
Il ricorso per cassazione, proposto per il profilo della diversa qualificazione del d riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all’art. 379 cod. pen. nonché (con motivi in relazione alla configurabilità del riciclaggio avendo COGNOME concorso nel reato presu di appropriazione indebita e all’omesso riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all 648-bis, comma terzo, cod. pen. a seguito 2 della riqualificazione del reato presupposto (originariamente peculato) in quello di cui all’art. 646 cod. pen., è stato dic inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 25121 del 7 marzo 2023. Con riguardo ai motivi nuovi la Corte di legittimità rappresentava che gli st non erano stati proposti in appello e pertanto non erano deducibili con il ricorso per cassazi
Avverso detta sentenza il difensore di COGNOME ha presentato ricorso straordinari errore di fatto, deducendo che la fattispecie delittuosa originariamente contestata e rit nella sentenza di primo grado era quella di peculato, oggetto di riqualificazione soltanto in di appello. Detto reato non consentiva l’applicazione della invocata attenuante obbligatori cui all’art. 648-bis cod. pen., concretizzata solo in seguito alla avvenuta riqualificazio condotta in quella di appropriazione indebita. La Difesa da un lato r non aveva la facoltà di chiedere la diversa qualificazione di un reato ascritto ad altri, dall’altro,non poteva fin chiedere il riconoscimento dell’attenuante non ricorrendone i presupposti in ragione de cornice edittale del peculato.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273062), ossia di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e c dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà (Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2 Ferrari, Rv. 280023).
Nel caso in esame, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso attinente al mancat riconoscimento della circostanza attenuante correlata ad un reato presupposto avente pena edittale inferiore a cinque anni, valutando la questione inammissibile ai sensi dell’ar comma 3 cod. proc. pen.
Nell’ambito di tali considerazioni che hanno determinato la pronuncia di inammissibili non è riscontrabile alcun fraintendimento in ordine alla dinamica processuale del giudizi
cognizione ed ai limiti del sindacato di legittimità esercitabile sullo stesso, né la cassazione avrebbe potuto determinarsi diversamente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024