Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41150 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41150 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
sul ricorso cod. proc. pen. ex art. 625-bis proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA a Belvedere Marittimo avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 28 maggio 2021, che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Paola emessa il 4 aprile 2019, riteneva la sussistenza di una organizzazione di stampo ‘ndranghetistico, individuata come “RAGIONE_SOCIALE“. A tale RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto appartenere NOME con il ruolo di capo organizzatore.
NOME, a mezzo dei procuratori speciali, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, propone ricorso straordinario a mente dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., e chiede la correzione dell’errore di fatto di tipo percettivo in relazione ai seguenti punti:
2.1. Dichiarazione di inammissibilità del quinto motivo di ricorso.
La Corte ha dichiarato inammissibile lo specifico motivo in ordine all’affermazione, in capo a COGNOME, del ruolo di organizzatore della consorteria RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta dell’errato presupposto che tale doglianza non fosse stata oggetto dei motivi d’appello. Tale affermazione è frutto di una erronea lettura dell’impugnazione e non corrisponde al vero la circostanza che nel giudizio di appello non fosse stata affrontata la questione inerente al ruolo ricoperto dal ricorrente in seno all’associazione mafiosa. Nel paragrafo relativo alla contestazione associativa, sin dalla seconda pagina, viene fatto più volte riferimento al ruolo di organizzatore erroneamente attribuitogli, con chiara censura nella decisione. Le modalità di stesura dell’atto non possono incidere sulla valutazione del contenuto laddove da quest’ultimo emerga la censura difensiva.
Nonostante la dichiarazione di inammissibilità dello specifico motivo di ricorso, la seconda Sezione ha, comunque, affrontato il tema inerente al ruolo assunto dagli imputati in seno alla consorteria, basando il proprio convincimento, per la seconda volta, su un dato errato. A pagina 37, si afferma che il convincimento in ordine alla correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui ritiene dimostrato il ruolo di organizzatore attribuito al ricorrente, si fonda sul presupposto che egli, già condannato con la sentenza RAGIONE_SOCIALE, quale appartenente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il ruolo di organizzatore, abbia nel tempo mantenuto in seno alla citata consorteria lo stesso identico ruolo, identiche essendo le condotte contestate. È sfuggito, tuttavia, alla Corte che, con la sentenza RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE è stato condannato quale appartenente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma con il ruolo di mero partecipe e non anche di organizzatore. Se è corretto il ragionamento della Corte, e cioè che ricorrente non ha fatto altro che riprendere le attività criminali precedenti, con le stesse funzioni e con lo stesso ruolo, è evidente che la decisione di condannarlo quale organizzatore della consorteria è viziata dall’errore percettivo posta alla base della stessa, e cioè la inesatta lettura della sentenza RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416bis cod. pen.
La difesa di COGNOME aveva prodotto nel giudizio di legittimità la sentenza resa da altra Sezione della Corte Suprema, nell’ambito del separato troncone processuale celebratosi con il rito abbreviato, in quella sede la Prima Sezione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado proprio in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al quarto comma. La sentenza impugnata, tuttavia, ha ritenuto di poter superare la questione sul presupposto che la sentenza in quella sede impugnata, a differenza di quella sottoposta all’odierno esame, presentava un vizio di motivazione sul punto che andava colmato dal giudice di merito. Nella ricostruzione in fatto operata dai giudici della Suprema Corte, che hanno valutato i ricorsi avverso la sentenza resa col rito abbreviato, non emerge che la contestata associazione, nel periodo in cui si tratta, abbia fatto uso di armi o che, comunque, ne avesse la disponibilità.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.
Osserva il Collegio che il ricorso straordinario è inammissibile perché manifestamente infondato poiché lamenta la sussistenza di errori di fatto, in realtà non sussistenti.
4.1 Come correttamente messo in evidenza dalla Seconda Sezione di questa Corte nella sentenza impugnata, nei motivi di appello la difesa non contesta il ruolo di capo organizzatore di COGNOME, ma unicamente la condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., dedotta dal monopolio del pescato, che il clan COGNOME aveva conquistato tramite la società RAGIONE_SOCIALE, della quale RAGIONE_SOCIALE era dipendente.
Occorre osservare che l’art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all’associazione medesima (Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444 – 01). Come evidenziato nella sentenza
impugnata, il ricorso per cassazione non censurava in alcun modo la ragione per la quale al COGNOME era stato riconosciuto il ruolo di capo e, quindi, correttamente la Corte di cassazione non ha motivato sul punto.
4.2.Ciò premesso, non è, allora, decisivo l’errore in cui incorre la sentenza impugnata, allorchè sostiene che, anche nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, COGNOME rivestiva il ruolo di capo.
Con il secondo motivo, piuttosto che evidenziare errori percettivi, si censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata nella valutazione della sussistenza dell’aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen.
La sentenza impugnata, in ogni caso, sottolinea che il motivo per il quale la sentenza resa da altra Sezione della Corte Suprema – nell’ambito del separato troncone processuale celebratosi con il rito abbreviato- ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado proprio in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al quarto comma, non ricorreva nel procedimento in esame.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Così deciso il 21 settembre 2023.