Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47085 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47085 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HODOROWICZ NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la serrIenza del 08/06/2022 della CORTI: Dl CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari di condanna per il delitto di omicidio volontario, limitatamente circostanza aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Bari;
Preso atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha cepositato una memoria il 27 ottobre 2023, quindi senza il rispetto del termine stabilito dall’ari:. 611 cod. proc. pe comunque, essa non incide sulle valutazioni di seguito svolte
Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio s e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesa percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudic merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. In ordine al secondo dei caratte del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in mod decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell’omissione o dell’errore, sarebbe conseguita.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta un errore di percezio che avrebbe influito sulla formazione del libero convincimento del giudice – deduce al massimo un errore di valutazione da parte della prima sezione penale, ma più che altro si tratta lamentele circa presunte carenze investigative ovvero di sollecitazioni ad una diversa ricostruzione in fatto, che non possono trovare sede nel giudizio di legittimità, men che men in quello attivato dal rimedio straordinario sub iudice; quando, poi, il ricorso indulge su presunti errori percettivi su singole circostanze, non ne chiarisce la decisività nell’econo della decisione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.